Il danno non patrimoniale non può essere considerato in re ipsa, ma è possibile il ricorso al fatto notorio in merito all’essere il danno all’immagine insito nei provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale, proprio per l’impatto che essi hanno sulla reputazione del pubblico dipendente.
Il principio è affermato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) con la sentenza n. 07070/2022 del 18 agosto 2022.
Con la decisione in argomento i Giudici di palazzo Spada hanno respinto l’appello dell’Amministrazione della P.S. contro la Sentenza del TAR Campania Napoli che affermava la responsabilità della stessa Amministrazione per il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto in conseguenza del trasferimento per incompatibilità ambientale disposto con provvedimento del Questore di Napoli e successivamente annullato dal Consiglio di Stato per assoluta carenza di motivazione.
Il Consiglio di Stato, richiamando la propria precedente giurisprudenza, ha ricordato che il trasferimento per ragioni di incompatibilità ambientale non ha connotazione punitiva, e che «in tale evenienza l’allontanamento dalla sede di servizio si collega sempre ad una situazione di turbativa dell’ordinario andamento dell’ufficio o della sua immagine esterna dovuta alla presenza nella sede del dipendente». E ancora: «Non risultando nella specie esternate le ragioni della determinazione impugnata, sussiste l’interesse del destinatario del provvedimento a fugare ogni dubbio e ombra sul corretto esercizio dei compiti della qualifica che possa offuscare i suoi precedenti di carriera». Nel momento in cui, cioè, non risultano in alcun modo accertati o comunque esplicitati i presupposti della scelta operata, non possono non venire all’evidenza quelli generali sottesi all’istituto giuridico utilizzato, con evidente alea di disdoro impossibile da fugare proprio in ragione della ignoranza delle vere motivazioni della scelta subita.
La connotazione lesiva, quindi, che il Consiglio di Stato ha posto a base della riconosciuta persistenza di un interesse alla decisione, malgrado l’avvenuta effettuazione di un nuovo trasferimento, questo sì d’ufficio a carattere generale, ma “gradito” al destinatario in quanto rispondente alle esperienze professionali maturate, risiede nella natura del provvedimento non in generale, ma in quanto privo di motivazione, seppur minima. «L’atto, dunque, per il periodo in cui è stato portato ad esecuzione, ha arrecato vulnus nella sfera giuridica del destinatario, con la conseguenza che, se dal suo annullamento non può seguire l’effetto ripristinatorio nella originaria posizione di impiego, permane in ogni caso l’interesse strumentale ad ottenere il ristoro del danno sofferto per il mutamento della sede di servizio». È cioè indubbio che esso fosse suscettibile di ledere la professionalità del destinatario, in quanto di regola da adottarsi, come prescritto, in ragione del nocumento al prestigio dell’Amministrazione.