Ci scrive un dipendente dell’Amministrazione civile dell’Interno vincitore del concorso per commissario della Polizia di Stato e in procinto di essere avviato al relativo corso di formazione.
Non avendo goduto per intero del periodo di ferie nell’anno di spettanza chiede chiarimenti in ordine al godimento delle ferie residue.
Al riguardo, in giurisprudenza vi sono pronunce che possono costituire punti di riferimento.
La prima decisione è quella del Tribunale del Lavoro di Brindisi che, con sentenza n. 4190/11depositata il 10 novembre 2011, ha affermato che il trasferimento per mobilità interna di un dipendente pubblico non comporta novazione del rapporto di lavoro, ma solo sostituzione del datore, con la conseguenza che il dipendente trasferito porta con sé tutti i diritti maturati presso il precedente datore, comprese le ferie non godute.
In buona sostanza il lavoratore ha diritto ad usufruire, presso la PA di destinazione, delle ferie maturate e non godute presso la PA di provenienza, dato che il trasferimento non comporta una novazione del rapporto di lavoro, ma solo una sostituzione del datore.
Il caso riguardava, tuttavia, una lavoratrice, originariamente dipendente presso la Asl di Roma e in seguito trasferita per mobilità interna alla Asl di Brindisi.
In relazione, invece, alle ferie non fruite del dipendente passato ad altro impiego presso una diversa pubblica amministrazione vi sono orientamenti applicativi della Funzione pubblica (CFL 106) che riguardano la mobilità tra Amministrazioni appartenenti a comparti diversi, secondo i quali, considerate anche le previsioni della contrattazione collettiva di settore, non essendovi cessazione del rapporto di lavoro, ma la continuazione del precedente rapporto presso un nuovo datore di lavoro, deve ritenersi esclusa la possibilità̀ di monetizzare le ferie maturate e non godute dal dipendente prima del trasferimento, essendo senz’altro possibile che egli ne fruisca presso il nuovo datore di lavoro. Ciò anche alla luce del fatto che le ferie, costituendo un diritto irrinunciabile, non sono soggette ad alcun tipo di prescrizione, ferme restando le responsabilità̀ previste dalla normativa vigente in caso di mancata tempestiva fruizione delle stesse.
Infine, con riferimento ai Militari la Direzione Generale per il Personale civile del Ministero della difesa con la circolare n. 46927 del 09.06.2010, che ha disciplinato, tra l’altro, la gestione delle ferie per tale personale, ha previsto che con il transito per inidoneità dall’impiego militare a quello civile il rapporto di lavoro subisce una novazione soggettiva determinata dal nuovo status. Quindi, eventuali richieste di ferie, maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio alle dipendenze dell’Amministrazione militare e non fruite all’atto del transito stesso, dovranno essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione militare stessa. Pertanto, agli ex militari, transitati nell’impiego civile, verranno riconosciute le ferie nella misura di giorni 32 (28 gg.+ 4 gg. L. 937/1977), da riproporzionarsi in relazione al periodo di servizio effettivo prestato nell’impiego civile, iniziato dalla data indicata nella determinazione che perfeziona il transito.
In ultimo, occorre ricordare che dal mancato godimento delle ferie discende il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580; Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138), poiché diversamente, nel caso in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne opera il divieto di monetizzazione delle ferie (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).