Impiego di personale sanitario nei servizi di scorta connessi al rimpatrio di immigrati. Richiesta chiarimenti
Riportiamo il testo della lettera inviata alla Direzione Centrale di Sanità il 15 maggio 2024 dalla Segreteria Nazionale:
“…Come da prassi nei servizi di scorta connessi al rimpatrio di immigrati viene disposto l’impiego anche di personale dei ruoli sanitari della Polizia di Stato, segnatamente di un Medico e di un Infermiere.
Tale opzione presenta plurimi profili di criticità, primo dei quali quello, stigmatizzato dal recente rapporto del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Rapporto telematico sull’attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri (1 0 luglio 2021 — 15 settembre 2022) che ha raccomandato, per assicurare la terzietà nello svolgimento dell’incarico in questione, di utilizzare medici del servizio sanitario nazionale.
Sollecitazione che non è stata tenuta in minima considerazione e che, a tacere delle doglianze del Garante, origina problematiche di rilievo sia di natura operativa, per le incertezze in ordine ai protocolli a cui il Medico della Polizia di Stato è tenuto ad attenersi in questi particolari servizi, sia perché la carenza di tale personale ed il sovraccarico lavorativo cui già è sottoposto dovrebbe indurre rimeditazioni circa l’opportunità di mantenere questi ulteriori gravosi impegni.
Occorre allora a nostro sommesso parere, anche per evitare l’esposizione a rischi di natura giuridica del personale medico / sanitario, fugare le rilevanti perplessità originate nella materia che ci impegna dalla mancanza di fonti normative e da circolari applicative.
Va intanto osservato che non risulta essere stata definita I ‘ampiezza degli eventuali interventi da porre in essere, quale cioè sia il perimetro entro il quale il Medico può e/o deve rimanere, non sembrando possibile immaginare la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori. E, prima ancora, non è mai stato chiarito quali siano le competenze professionali che devono essere possedute dai Medici comandati di servizio, quali ad esempio la specializzazione in discipline di area medica o inerenti la gestione delle emergenze.
Non è nemmeno espressamente stabilita la dotazione di farmaci e presidi sanitari da dover portare al seguito, essendo previsto solamente che la predisposizione della dotazione medica sia lasciata alla discrezionalità del medico incaricato.
Altrettante opacità si riscontrano circa le attività da svolgersi nelle varie fasi del servizio, e più precisamente non consta esistano consegne in merito:
- All’eventuale obbligo del Medico di visitare, anche coattivamente, i destinatari del provvedimento di accompagnamento al paese di origine preliminarmente al rimpatrio, ovvero se sia chiamato ad intervenire esclusivamente in caso di necessità, fermo restando che, come detto, nei protocolli operativi non sono contemplati i criteri per eventuali interventi;
- Se sia compito del Medico valutare dell’idoneità sotto il profilo sanitario al rimpatrio e se questa sia limitata ad una generica idoneità al trasporto con mezzo aereo – c.d. fit to fly – ovvero se debba essere valutata l’idoneità al rimpatrio in senso più esteso – c.d. fit to return” – come richiesto dal Rapporto del Garante sunnominato;
- Se, ancora, sia sufficiente, ai fini dell’idoneità al rimpatrio, un generico certificato di idoneità al trasporto con mezzo aereo, oppure se sia necessario acquisire copia della scheda sanitaria, come previsto dalla “Direttiva recante criteri per l’organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni”, allegata al Decreto del Ministero dell’Interno del 19.05.2022, dovendosi al riguardo segnalare come il Rapporto in narrativa abbia rilevato, nelle attività di monitoraggio, non pochi disallineamenti dalle linee guida.