Imponibilità dei rimborsi per le spese sostenute in missione.

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Art.l, comma 81 e comma 83, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Modifica all’art. 51, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).Imponibilità dei rimborsi per le spese sostenute in missione.

 

Il comma 81 dell’art. 1 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di Bilancio 2025) introduce alcune modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) e precisamente al comma 5 dell’art. 51 (determinazione del reddito di lavoro dipendente) specificando che: “I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.

Il comma 83 specifica che: “Ze disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024”.

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2025, qualora i pagamenti delle spese di che trattasi non siano eseguiti con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) il rimborso sarà considerato imponibile quale parte integrante del reddito da lavoro dipendente sia ai fini previdenziali che fiscali.

A titolo di esempio, al dipendente che paghi i pasti e/o l’albergo in contanti non verranno rimborsate interamente le somme ma, in conseguenza di tale modifica normativa, un importo inferiore in ragione del contributo previdenziale e della propria aliquota massima fiscale.

Al fine di evitare tale circostanza, si rende necessario sensibilizzare tutto il personale dipendente, in servizio presso articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Amministrazione Civile dell’interno ivi compreso il personale della Carriera Prefettizia), sull’utilizzo di sistemi di pagamento che garantiscano la tracciabilità delle spese effettuate in occasione delle missioni, privilegiando, altresì, lo strumento del bonifico per le richieste di anticipo di missione.

Ed invero, il superamento dell’utilizzo del contante rappresenta un obiettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a prescindere dall’applicazione della citata normativa.

Inoltre si evidenzia che la richiamata modifica della norma comporta la necessità di avviare e realizzare la manutenzione adeguativa dei sistemi informatici di gestione del trattamento di missione (sia la procedura “CENAPS”, attualmente in uso, sia quella di prossimo utilizzo Sis.Ge.M.).

Nelle more di tali interventi di adeguamento, saranno fomite disposizioni di natura tecnica agli Uffici Amministrativi contabili a cura dell’ufficio VI di questa Direzione Centrale.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che questa Direzione Centrale sta effettuando approfondimenti sulla materia, valutando anche l’opportunità di chiedere un parere all’Agenzia delle Entrate in ordine all’ambito di applicazione della normativa in questione.

Contestualmente, si sta anche esplorando la possibilità di fornire, al personale da inviare in missione, strumenti di pagamento tracciabili appositamente predisposti. Al riguardo, tornerà utile avere informazioni dagli Uffici Ammnistrativo-Contabili delle Questure e dei Reparti della Polizia di Stato circa il numero e le modalità di erogazione degli anticipi e delle competenze relative alle missioni nonché la descrizione di eventuali procedure che di fatto già prevedono il superamento dell’utilizzo del contante.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Imponibilità dei rimborsi per le spese sostenute in missione

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