Imposta Municipale Unica 2023

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Ultimo aggiornamento 01/06/2023

La data del 16 giugno costituisce la prima scadenza Imu del 2023, nel senso che entro tale termine deve essere corrisposto il pagamento della prima rata, o acconto, dell’IMU (la seconda rata o saldo deve essere versata, invece, entro e non oltre il 16 dicembre 2023).

Si ricorda che i contribuenti tenuti a versare l’imposta sono:

  • il proprietario o i proprietari dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o il genitore che risulti essere l’assegnatario della casa familiare, perché è stato stabilito da un provvedimento emesso da un giudice;
  • il concessionario, nel caso in cui ci sia una concessione di aree demaniali;
  • il locatario per gli immobili – anche quando sono da costruire o in corso di costruzione – quando questi risultano essere concessi in locazione finanziaria.

Non tutti i contribuenti sono tenuti al versamento dell’Imu. Non devono effettuare il pagamento per i fabbricati che vengono identificati come abitazione principale ad esclusione degli immobili che fanno parte di quelle particolari categorie catastali, che li identificano come di lusso. Tra queste rientrano le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È necessario pagare l’Imu anche per gli immobili classificati come seconda casa.

L’Imu, inoltre, non deve essere pagata le seguenti ulteriori tipologie di immobili:

  • gli immobili e le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, che vengono adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari;
    • gli alloggi sociali;
  • la casa coniugale, nel momento in cui venga assegnata al coniuge a seguito di una separazione legale, di un annullamento, di uno scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • quando l’immobile risulti essere l’unico posseduto – e non dato in locazione – dal personale che appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Vi rientrano anche gli immobili del personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del personale impiegato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale che appartiene appartenente alla carriera prefettizia;
  • per una sola unità immobiliare, nel caso in cui il cittadino non risulti essere residente nel territorio italiano. Il contribuente, in questo caso, deve essere iscritto all’Aire, ossia l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Il suddetto contribuente deve essere pensionato nel paese di residenza e l’immobile non deve essere stato dato in locazione o in comodato d’uso.
  • Immobili occupati abusivamente;
  • immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria per invasione di terreni o edifici ai sensi degli articoli 614, comma 2, o 633 del Codice Penale.

Il contribuente deve provvedere a comunicare direttamente al Comune il possesso dei requisiti, che permettono di beneficiare dell’esenzione. Opportuna comunicazione all’amministrazione del Comune deve essere effettuata anche quando il diritto all’esenzione dovesse cessare.

Il legislatore, inoltre, ha previsto la proroga delle esenzioni che sono state concesse per gli immobili che risultano essere inagibili a seguito di determinati eventi sismici, che hanno colpito nel 2016 il Centro Italia e nel 2012 l’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A prevedere queste proroghe sono stati direttamente i commi 750 e 768 della Legge finanziaria m- 197/20223.

Per conoscere il costo preciso dell’Imu da pagare è necessario fare riferimento alle aliquote, che sono state approvate dal Comune nel quale sono ubicati gli immobili. Le aliquote sono state pubblicate direttamente sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre 2023.

Il pagamento può essere effettuato con bollettino postale, Modello F24, piattaforma PagoPA o tramite il proprio commercialista o consulente fiscale abilitato.

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