Operatore con funzioni di pari della Polizia di Stato – Decreto del 30.05.2023

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VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza’;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita’ tecnico-scientifica o tecnica”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante “Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 30 giugno 2003, n. 198, recante “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell’8 marzo 2022, recante “Disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato”;

TENUTO CONTO delle “Linee guida della psicologia dell’emergenza nella Polizia di Stato”, pubblicate in data 26 gennaio 2023;

RITENUTO di dover procedere alla selezione interna per il conseguimento della qualificazione per operatore con funzioni di pari della Polizia di Stato:

DECRETA

Articolo 1 (Posti a disposizione)

1. È indetta una selezione su base nazionale per il reclutamento di n. 40 unità fra gli appartenenti al personale della Polizia di Stato, finalizzata all’ammissione al 6° corso di qualificazione per “operatore con funzioni di pari della Polizia di Stato”.

Articolo 2 (Requisiti di partecipazione)

1. La selezione di cui all’art. 1 è riservata agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, ed equiparati.

2. I candidati devono possedere, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:

  • aver vissuto in prima persona, in qualità di vittima primaria, secondaria o terziaria, uno O più eventi critici di servizio, così come definiti nelle Linee guida della psicologia dell’emergenza nella Polizia di Stato, pubblicate in data 26 gennaio 2023 a cura della Direzione Centrale di Sanità e disponibili sul portale “Doppiavela” accessibile all’indirizzo https://doppiavela.poliziadistato.it;
  • età massima pari ad anni 50;
  • aver maturato almeno otto anni di effettivo servizio dall’immissione nei ruoli della Polizia di Stato;
  • aver riportato, nell’ultimo biennio di riferimento, un giudizio complessivo non inferiore a “buono”;
  • non aver riportato sanzioni disciplinari pari o superiori alla pena pecuniaria nel corso del biennio precedente;
  • assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso con provvedimento di rinvio a giudizio;

Articolo 3 (Sedi e relative esigenze di organico)

1. candidati possono concorrere esclusivamente per la propria sede di servizio. Costituisce titolo preferenziale, in ragione del quadro esigenziale, le candidature presentate dal personale in servizio nelle sedi di seguito indicate:

Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria – Aosta

– Torino – Cuneo – Genova – Imperia

Regioni Lombardia ed Emilia Romagna

– Milano – Sondrio – Bologna – Piacenza – Ferrara Regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia – Venezia – Verona – Bolzano – Trento – Trieste – Udine Regioni Toscana, Umbria, Marche – Firenze – Lucca – Livorno – Ancona – Perugia – Ascoli Piceno

Regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna

– Roma – Viterbo – L’Aquila – Cagliari – Sassari – Nuoro

Regioni Campania, Molise, Basilicata, Puglia

– Napoli – Salerno – Potenza – Campobasso – Bari – Lecce – Foggia Regioni Sicilia e Calabria – Reggio Calabria – Cosenza – Palermo – Caltanissetta – Siracusa

Articolo 4 (Domanda di partecipazione)

1. Il personale interessato deve presentare la domanda di partecipazione presso le competenti articolazioni degli Uffici e Reparti di appartenenza entro e non oltre il 12 giugno 2023.
La domanda (allegato 1) deve contenere le indicazioni riferite ai propri dati anagrafici, il PERID ed i recapiti telefonici, e deve essere corredata dal questionario informativo (allegato 2) debitamente compilato.

2. Gli Uffici e i Reparti di appartenenza dei candidati provvederanno al successivo inoltro delle istanze e della documentazione richiesta entro e non oltre il 13 giugno 2023 alla Direzione Centrale di Sanità — Servizio di Psicologia (dipps017.0300@pecps.interno.it) e per conoscenza alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato — Servizio ispettori (dipps035.0800@pecps.interno.it) ovvero Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti (dipps035.0900@pecps.interno.it).

3. Le istanze devono essere leggibili e la relativa conformità e congruità è verificata dal dirigente dell’ufficio di appartenenza.

4. Non sono prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine stabilito di cui al comma 2.

Articolo 5 (Criteri e modalità della selezione)

1. La commissione esaminatrice, esaminate tutte le istanze, inserisce gli aspiranti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 in una graduatoria provvisoria, che tiene conto anche del punteggio attribuito ai seguenti titoli:

  1.  essere in servizio in una delle sedi indicate nell’art. 3 del presente decreto;
  2. essere in possesso di altre qualificazioni o specializzazioni;
  3. aver svolto servizio in un reparto operativo per almeno cinque anni.

2. La commissione esaminatrice, in prima riunione, determina i criteri di attribuzione dei punteggi dei titoli di cui al comma precedente.

3. Secondo l’ordine della graduatoria provvisoria i candidati sono convocati presso la sede di svolgimento del corso, in un numero massimo di n. 40 unità, per essere sottoposti ad un assessment di selezione di tipo psicologico, previsto dal 3 al 7 luglio p.v..

4. I partecipanti risultati idonei alla fase di cui al precedente comma sono avviati al corso di qualificazione di cui all’articolo 8.

Articolo 6 (Cause di esclusione dalla selezione)

l. L’inesistenza, anche di uno solo dei requisiti di cui all’articolo 2 o la inidoneità all’assessment di cui all’art. 5 del presente decreto comporta l’esclusione dalla selezione.

Articolo 7 (Commissione esaminatrice)

I. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore centrale di sanità, ed è composta da un dirigente, individuato tra gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la presiede, e da due appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi, con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato ovvero da personale dell’ Amministrazione civile dell’interno-Comparto Ministeri con qualifica equiparata, in servizio presso il centro di formazione ove si svolge il corso.

3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo possono essere designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

Articolo 8 (Formazione ed assegnazione)

1. Il personale selezionato ai sensi degli articoli precedenti è avviato al 6° corso di

qualificazione per operatore con funzioni di pari della Polizia di Stato, della durata di due settimane, che si svolge dal 10 al 21 luglio 2023 presso l’Istituto per gli ispettori di Nettuno (RM).

2. Al termine del corso, i frequentatori ottengono la qualificazione di “operatore con funzione di pari della Polizia di Stato” e rientrano nell’ufficio di provenienza.

3. I dipendenti che ottengono la qualificazione in argomento possono essere impiegati per le esigenze registrate presso la propria sede di servizio o in quelle presenti sul territorio nazionale.

Articolo 9 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e trattati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione Centrale di Sanità — Servizio di Psicologia, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato — Servizio ispettori o Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti.

2. 1 dati di cui al comma precedente potranno essere comunicati esclusivamente agli Uffici interessati allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 10 (Disposizioni finali)

1. Dell’avvenuta diramazione del presente decreto è data immediata comunicazione sul portale “Doppiavela”, accessibile dalla rete intranet della Polizia di Stato all’indirizzo https://doppiavela.poliziadistato.it.

2. Ulteriori eventuali comunicazioni attinenti alla selezione di cui al presente decreto saranno pubblicate con le modalità di cui al comma precedente.

3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

 

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