In vigore la nuova class action 18 Maggio 2021

559

Ultimo aggiornamento 04/06/2021

E’ entrata in vigore il 18 maggio, dopo 25 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, la legge 12 aprile 2019 n. 31, che introduce nell’ordinamento italiano l’azione di classe (la c.d. “class action”).

Si è trattato di un parto sofferto, dopo i molteplici rinvii che si sono susseguiti nel tempo.

Da oggi l’azione di classe non trova più la sua fonte di disciplina nel codice del consumo ma i cittadini che intendono avviarla dovranno fare riferimento al codice di procedura civile.

La prima grande novità riguarda l’ampliamento dell’ambito di applicazione della class action, che può essere esperita da tutti coloro che sono titolari di diritti individuali omogenei e per tutte le ipotesi di responsabilità, sia essa contrattuale o extracontrattuale.

La class action del codice di procedura civile si articola lungo tre diverse fasi.

La prima fase riguarda l’ammissibilità dell’azione.

La seconda involge il merito delle pretese fatte valere dalla “classe”.

Infine, vengono liquidati gli importi eventualmente dovuti a coloro che hanno aderito all’azione (con possibilità di adesione anche successiva alla condanna).

Va precisato che la nuova azione di classe, anche se è finalmente operativa, resta ancora un rimedio residuale.

Per tutte le condotte illecite poste in essere prima dell’entrata in vigore della riforma resta infatti ferma l’applicabilità della disciplina dettata dal codice del consumo.

La piena applicabilità della nuova class action aveva bisogno non solo dell’entrata in vigore della riforma, ma anche dell’adeguamento del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, ovverosia della sede in cui devono essere pubblicate le azioni di classe.

Proprio in concomitanza con l’entrata in vigore della legge il Ministero della Giustizia ha attivato la piattaforma telematica, prevista dall’art. 840-ter, comma 2, c.p.c., che dovrà supportare il funzionamento del nuovo strumento processuale garantendo l’agevole reperibilità delle informazioni contenute nell’area pubblica del portale.

I registri giudiziari civili consentono l’iscrizione dei procedimenti collettivi ex art. 840 bis c.p.c. e ss. introdotti dalla nuova legge.

Sul portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia, nella specifica sezione “Class Action – Azioni di Classe”, è quindi possibile consultare le azioni collettive iscritte nei registri e depositare le domande di adesione.

Il Ministero ha reso inoltre disponibile un utile vademecum (testo in calce) che illustra le modalità di accesso al portale, di adesione all’azione di classe e di consultazione del fascicolo.

Advertisement