In vigore la nuova normativa sull’intelligenza artificiale

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Con la legge n. 132/2025 entrata in vigore il 10 ottobre 2025, l’Italia si è dotata della prima normativa organica sull’intelligenza artificiale. La legge stabilisce principi di trasparenza, sicurezza e centralità della persona per l’uso dell’IA in settori chiave come il lavoro e la sanità, allineandosi al regolamento europeo (AI Act). Essa si concentra sulla promozione della cultura digitale, sulla protezione dei diritti fondamentali e introduce nuove norme penali, per contrastare usi illeciti e dannosi. Lo scopo della normativa è quello di promuovere un uso etico e responsabile dell’IA, garantendo la centralità della persona, la trasparenza e la sicurezza; incoraggiare programmi di alfabetizzazione digitale e formazione per cittadini e professionisti; rafforzare la responsabilità individuale e professionale, anche di fronte all’uso di strumenti automatizzati.

Viene, inoltre, introdotta una nuova fattispecie di reato che punisce la creazione e diffusione di contenuti falsi e alterati tramite IA con l’obiettivo di ingannare con l’articolo 612 quater c.p. che recita: “Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.

Sempre per quanto attiene al codice penale:

  • all’articolo 61 è aggiunto il n. 11-decies), ai sensi del quale viene considerato come aggravante “l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato“;
  • all’articolo 294 (“Attentati contro i diritti politici del cittadino“) è aggiunto il seguente comma: “La pena è della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale“.

Si interviene inoltre:

  • sull’articolo 2637 del codice civile (aggiotaggio) aggiungendo il seguente periodo: “La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale“;
  • sull‘articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungendo il seguente periodo: “La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale“.

Quella approvata è una legge di delega alquanto complessa, con scelte forti che interessano anche altri plessi normativi come il codice dei dati personali, e la pianificazione di investimenti significativi. Complessità inevitabile, dato il carattere pervasivo e di tecnologia abilitante della IA.

La partita più difficile si giocherà, pertanto, sul terreno dell’attuazione delle deleghe ai ministeri (cfr. articolo 9) e al Governo chiamato a fornire una «disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi ulteriori, negli ambiti soggetti al regolamento (UE) 2024/1689, rispetto a quanto già ivi stabilito».

Disciplina che deve abbracciare anche i profili della tutela risarcitoria e inibitoria (articolo 16) – la cui regolazione è resa indispensabile dal definitivo ritiro della proposta di direttiva europea sulla responsabilità extracontrattuale derivante dall’IA -, l’adeguamento della normativa di settori chiave come quelli bancario, finanziario, assicurativo e di pagamento, e scolastico (articolo 24), con il disegno dei percorsi di alfabetizzazione necessari per l’intera società.

Dal 2 agosto 2025, comunque, una parte importante dello AI act è in vigore: I capi I e II – pratiche vietate – Il capo III, sezione 4, -autorità di notifica e organismi notificati, il capo V – disciplina dei modelli di IA per finalità generali -, il capo VII – sistema di governance europea-, il capo XII – sanzioni – e l’articolo 78 a eccezione dell’articolo 101.

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