Indennità di comando: esito incontro al Dipartimento

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    Nel pomeriggio di ieri, presso il Dipartimento della P.S., alla presenza del vice Prefetto RICCIARDI, per l’Ufficio Relazioni Sindacali, del dottor De Cristofaro, per gli Affari Generali, e della dottoressa CARLINI, per il Servizio T.E.P., nonché delle rappresentanze sindacali della P. di S., si è svolto l’esame congiunto, chiesto dalla quasi totalità delle stesse OO.SS., circa le modalità di attribuzione della cosiddetta indennità di comando, contenute in una bozza di Decreto Interministeriale (Ministero dell’Interno e M.E.F.), sottoposta al vaglio delle scriventi Sigle.

    In estrema sintesi, occorre ricordare che l’indennità in parola, contemplata dalla Legge 78/83, a beneficio dei Militari, Sottufficiali ed Ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in comando di singole unità navali, nel 1987, con Legge 472 (già D.L. 387/87), è stata estesa a Polizia, Carabinieri e Polizia Penitenziaria. La corresponsione di tale emolumento è stata, poi, ulteriormente avvalorata dalle prescrizioni dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 164/2002.

    A fronte, tuttavia, di un quadro normativo previsionale così chiaro, osservato da altre FF.OO., l’Amministrazione, in tutti questi anni, si è resa inadempiente, celandosi dietro un reprensibile silenzio inadempimento e non provvedendo alla necessaria stesura di quel Decreto Interministeriale che solo oggi viene sottoposto alla nostra analisi.

    Va, altresì, precisato che l’odierna azione con cui l’Amministrazione comincia a dare attuazione alla indicata normativa trova impulso non in un’autonoma determinazione, ma nella obbligatoria osservanza della Sentenza n. 10661 del 10.12.2013, emessa dal T.A.R. del Lazio, che accoglie il ricorso di un certo numero di colleghi, ai quali, trovandosi nella posizione di comando di cui all’art. 13 del D.P.R.164/2002, non è mai stata attribuita la corrispondente spettanza economica.

    Dalla riunione di oggi è emersa una posizione unanime dei Sindacati, che hanno riscontrato, nella bozza di Decreto esaminata, una allarmante mediocrità di contenuti. È stata, infatti, mossa ferma censura sulla illogica prerogativa di voler attribuire l’indennità di comando a colleghi, Ispettori e Sovrintendenti, posti a capo di strutture operative con una consistenza numerica limitata a 27 unità e non oltre, con l’arbitraria ed aprioristica esclusione dei ruoli direttivi e degli assistenti capo dalla relativa indennità. Specie qualora in un futuro prossimo accederanno a tale ruolo gli attuali ispettori. Oggetto di contestazione è stata, pure, l’approssimativa individuazione degli “Uffici con funzioni finali”, espressamente ed in modo inequivocabilmente individuati dall’art.2, comma 1, lettera a,del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, non essendo state comprese, nel relativo elenco, tra le altre, le Articolazioni della Polizia Postale, della Polizia di Frontiera, gli Uffici periferici della Polstrada nella loro totalità, le Sezioni di P.G. presso le Procure ed altri Reparti. Grosse perplessità, ancora, sono state mosse, sulle qualifiche possedute dai potenziali percettori (troppi Sovrintendenti, pochi Ispettori, pochissimi Assistenti Capo, nessun Funzionario), sul limitato reperimento dei fondi, probabilmente derivante dalle somme destinate alle indennità aggiuntive, e sulla decorrenza economica dell’emolumento. L’Amministrazione, al fronte delle comuni osservazioni avanzate da tutti i Sindacati, si è riservata di proporre una nuova bozza di Decreto, ricettiva delle indicazioni fornite, in tempi ristretti. Laddove, infine, non si provvedesse ad aderire al dettato di cui alla Sentenza 10661, si correrebbe il concreto rischio di affidare ad un Commissario, nominato ad acta, gli sviluppi giuridici della vicenda, nonché di innescare un meccanismo di lunghe procedure ricorsuali.

     

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