Individuati i datori di lavoro delle Direzioni Centrali e degli uffici di pari livello

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Individuati i datori di lavoro delle Direzioni Centrali e degli uffici di pari livello del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Con decreto del Ministero dell’Interno, datato 2 febbraio 2022, pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni Generali, sono stati Individuati i datori di lavoro delle Direzioni centrali e degli uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Il provvedimento conferisce attuazione all’articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, adottato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica», adottato in attuazione dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008

Il decreto individua i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Individua, altresì, quale datore di lavoro il Direttore dell’ispettorato di PS “Viminale”, istituito ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 22 marzo 2001 n. 208 alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici del medesimo Ispettorato che hanno sede nel Compendio “Viminale”, di cui all’articolo 3, comma 3.

L’Individuazione dei datori di lavoro per le articolazioni periferiche dell’amministrazione della pubblica sicurezza di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 208 del 2001, tra le quali vanno annoverati anche gli ispettorati e gli altri Uffici speciali di pubblica sicurezza di cui all’art. 5 del medesimo D.P.R. n. 208 del 2001 ed in particolare, l’ispettorato di pubblica sicurezza “Viminale”, per le sedi di lavoro al di fuori del Compendio “Viminale”, viene rinviata a un momento successivo e avverrà attraverso uno specifico provvedimento.

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Per quel che concerne gli Obblighi del datore di lavoro, l’articolo 2 dispone che “il datore di lavoro esercita in via esclusiva le funzioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e può delegare ai dirigenti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno n. 127 del 2019 nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 gli altri compiti previsti dal successivo articolo 18″.

Le funzioni di datore di lavoro delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello del Dipartimento di pubblica sicurezza sono attribuite ai Direttori delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello. Per le sedi distaccate o utilizzate in via provvisoria, esse sono svolte dal Direttore della Direzione Centrale o dell’ufficio di pari livello da cui dipende gerarchicamente l’ufficio o la struttura organizzativa ubicata nella sede interessata.

In un allegato che è parte integrante del provvedimento sono specificatamente indicate, ufficio per ufficio, le figure cui è attribuita la responsabilità di datore di lavoro.

L’articolo 4 del decreto prevede che il datore di lavoro istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva del personale in servizio presso ciascuna Direzione Centrale o Ufficio di pari livello del Dipartimento della PS, in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La designazione del medico competente è prevista dall’articolo 5 a cura del Direttore della Direzione Centrale di Sanità.

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