Individuazione dei datori di lavoro delle Direzioni centrali e degli uffici di pari livello

2601
Ministero dell’Interno, Decreto 2 febbraio 2022 – Individuazione dei datori di lavoro delle Direzioni centrali e degli uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza

 

Il Ministro dell’Interno

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, «Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adottato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica», adottato in attuazione dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministro dell’interno n. 127 del 2019, che demanda ad uno o più decreti del Ministro dell’interno l’individuazione dei datori di lavoro;
VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, «Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno» ed in particolare gli articoli 4 e 7 concernenti rispettivamente l’organizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Dipartimento per l’amministrazione generale per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 6 febbraio 2020 che ha determinato il numero e le competenze delle strutture di livello dirigenziale in cui si articolano le Direzioni Centrali e gli Uffici di pari livello del Dipartimento di pubblica sicurezza.
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, n. 171, recante: «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
CONSIDERATO che l’articolo 3 del citato D.P.R. n. 171 del 2019 demanda al Ministro dell’interno ed al Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 3, commi 5 e 7, all’articolo 3-bis, comma 4, ed all’articolo 7-ter, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001;
ATTESA la necessità, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 171 del 2019, di procedere all’individuazione dei datori di lavoro delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza, demandando ad un successivo decreto l’individuazione dei datori di lavoro per le articolazioni periferiche dell’amministrazione della pubblica sicurezza di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 208 del 2001, compresi gli ispettorati e gli altri Uffici speciali di pubblica sicurezza di cui all’articolo 5 del medesimo D.P.R. n. 208 del 2001;
RITENUTO di dover dare attuazione all’articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, limitatamente alle Direzioni Centrali e agli Uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza ed all’ispettorato di pubblica sicurezza Viminale limitatamente ai luoghi di lavoro che hanno sede nel Compendio “Viminale”;

EMANA
il seguente decreto:

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Articolo 1
(Oggetto e campo di applicazione)

  1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, individua i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza.
  2. Il presente decreto individua, altresì, quale datore di lavoro il Direttore dell’ispettorato di pubblica sicurezza “Viminale”, istituito ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 22 marzo 2001 n. 208 alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici del medesimo Ispettorato che hanno sede nel Compendio “Viminale”, di cui all’articolo 3, comma 3.
  3. Con successivo decreto si provvederà ad individuare i soggetti destinatari dei suddetti obblighi attribuiti al datore di lavoro nelle articolazioni periferiche dell’amministrazione della pubblica sicurezza di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 208 del 2001, tra le quali vanno annoverati anche gli ispettorati e gli altri Uffici speciali di pubblica sicurezza di cui all’art. 5 del medesimo D.P.R. n. 208 del 2001 ed in particolare, l’ispettorato di pubblica sicurezza “Viminale”, per le sedi di lavoro al di fuori del Compendio “Viminale”.

Art. 2
(Obblighi del datore di lavoro)

  1. Il datore di lavoro esercita in via esclusiva le funzioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e può delegare ai dirigenti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno n. 127 del 2019, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, gli altri compiti previsti dal successivo articolo 18.

Art. 3
(Individuazione del datore di lavoro)

  1. Le funzioni di datore di lavoro delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello del Dipartimento di pubblica sicurezza sono attribuite ai Direttori delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello, specificamente individuati nell’allegato A) che è parte integrante del presente decreto, nonché al Direttore dell’ispettorato di pubblica sicurezza Viminale per gli Uffici del medesimo Ispettorato che hanno sede nel Compendio “Viminale”, di cui all’art. 3, comma 3.
  2. Per le sedi distaccate o utilizzate in via provvisoria, anche se non indicate nell’Allegato A) al presente decreto, le funzioni di datore di lavoro sono svolte dal Direttore della Direzione Centrale o dell’ufficio di pari livello da cui dipende gerarchicamente l’ufficio o la struttura organizzativa ubicata nella sede interessata.
  3. Ferme restando le competenze dei responsabili della gestione degli immobili, le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni a livello centrale sono attribuite, nell’esclusivo ambito del Compendio “Viminale”, ricompreso nelle aree confinanti con Via Agostino Depretis, Via Palermo e Via Milano, al Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ad eccezione delle unità immobiliari di pertinenza esclusiva degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Dipartimenti diversi dal Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
  4. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni di cui al comma 3 in uso esclusivo al Dipartimento della pubblica sicurezza a livello centrale sono attribuite al Capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero al Direttore della Direzione Centrale o di Ufficio di pari livello che ha in uso esclusivo l’area interessata, nonché al Direttore dell’ispettorato di pubblica sicurezza Viminale per gli Uffici del medesimo Ispettorato che hanno sede nel Compendio “Viminale”.
  5. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni nelle Direzioni Centrali e negli Uffici di pari livello del Dipartimento di pubblica sicurezza che hanno sede al di fuori del Compendio “Viminale”, sono attribuite:
    a) per il Polo Anagnina: al Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza – Direttore della Direzione Centrale della Polizia Criminale;
    b) per il Polo Tuscolano: al Direttore della Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere;
    c) per il Compendio Castro Pretorio, caserma Ferdinando di Savoia: al Direttore della Direzione Centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato;
    d) per la caserma Lungaro: al Direttore della Direzione Centrale di Sanità;
    e) per il palazzo Cimarra: al Direttore dell’ufficio per il Coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia.
  6. Per le parti comuni delle sedi diverse da quelle di cui al comma 5, ove coesistono uffici o strutture organizzative dipendenti da diverse Direzioni Centrali o Uffici di pari livello, anche se incardinati in differenti Dipartimenti, le funzioni di datore di lavoro sono svolte dal Direttore della Direzione o dell’ufficio Centrale di pari livello che ha il maggiore numero di dipendenti in servizio presso la sede distaccata o utilizzata in via provvisoria, fatte comunque salve le intese tra datori di lavoro.

Articolo 4
(Servizio di prevenzione e protezione)

  1. 1. Ciascun datore di lavoro di cui all’allegato A) al presente decreto, compreso il Direttore dell’Ispettorato di pubblica sicurezza Viminale di cui all’articolo 1, comma 2, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno n. 127 del 2019 istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva del personale in servizio presso ciascuna Direzione Centrale o Ufficio di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  2. Per le parti comuni di cui all’articolo 3, comma 3, il Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, previe intese tra i datori di lavoro, può avvalersi anche delle professionalità dei servizi di prevenzione e protezione delle strutture Centrali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) e b) del decreto del Ministro dell’interno n. 127 del 2019.

Articolo 5
(Designazione del medico competente)

  1. Il Direttore della Direzione Centrale di Sanità designa i medici della carriera dei medici della Polizia di Stato per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria di cui al Titolo I, Capo III, Sezione V, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, presso le Direzioni Centrali e gli Uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Articolo 6
(Oneri)

  1. Gli oneri delle ammende previste dalle disposizioni vigenti in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro saranno imputati in via transitoria sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, fatta salva ogni rivalsa dell’Amministrazione nei confronti degli interessati ove risulti accertato, al termine di indagini giudiziarie, il dolo o la colpa grave da parte dei titolari della funzione di datore di lavoro o dei loro delegati.

Articolo 7
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto del Ministro dell’interno in data 21 maggio 2007 è abrogato limitatamente alle parti riguardanti gli Uffici centrali del Ministero dell’interno -Dipartimento della pubblica sicurezza.
    Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2022

IL MINISTRO
Lamorgese

 

ALLEGATO A)

INDIVIDUAZIONE DEI DATORI DI LAVORO DELLE DIREZIONI CENTRALI E DEGLI UFFICI DI PARI LIVELLO DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1) IL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
• Per i luoghi di lavoro della Segreteria del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
• Per i luoghi di lavoro della Segreteria del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni Vicarie;
• Per i luoghi di lavoro della Segreteria del Vice Direttore Generale preposto all’Attività di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia;
• Per i luoghi di lavoro della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dei seguenti Uffici dipendenti:
a) Ufficio I – Analisi, coordinamento e documentazione;
b) Ufficio II – Affari generali e personale;
c) Ufficio III – Ordine c sicurezza pubblica;
d) Ufficio IV – Relazioni esterne, cerimoniale e studi storici;
e) Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato;
f) Ufficio VI – Sicurezza dati della Polizia di Stato;
g) Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

2) IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
• Per i luoghi di lavoro dell’ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento e delle seguenti articolazioni dipendenti:
a) Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari;
b) Ufficio II – Studi e ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
c) Ufficio III – Analisi strategica;
d) Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza;
e) Ufficio V – Affari generali, pianificazione e programmazione.

3) IL DIRETTORE DELL’UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
• Per i luoghi di lavoro in uso all’ufficio Centrale Ispettivo e delle seguenti articolazioni dipendenti:
a) Ufficio affari generali;
b) Ufficio ispettivo e di controllo;
c) Ufficio di vigilanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) Ufficio affari interni.

4) IL DIRETTORE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
• Per i luoghi di lavoro in uso alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico- Logistici e della Gestione Patrimoniale e delle seguenti articolazioni dipendenti: a) Ufficio affari generali, monitoraggio e coordinamento;
b) Ufficio attività contrattuali per l’informatica, le telecomunicazioni e gli impianti tecnici;
c) Ufficio attività contrattuali per la motorizzazione;
d) Ufficio attività contrattuali per l’armamento, il vestiario, l’equipaggiamento, i materiali speciali, il casermaggio e le esigenze del Dipartimento;
e) Servizio pianificazione;
f) Servizio per le tecnologie dell’informazione;
g) Servizio telecomunicazioni;
h) Servizio motorizzazione;
i) Servizio armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio;
l) Servizio infrastrutture;
m) Servizio tecnico gestionale del Dipartimento.

5) IL DIRETTORE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA
• Per i luoghi di lavoro della Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria e delle seguenti articolazioni dipendenti:
a) Ufficio I – Pianificazione economico-finanziaria e politiche di bilancio;
b) Ufficio II – Contabilità economico-finanziaria e attività amministrativo- contabili;
c) Ufficio III – Servizi per l’armamento, il vestiario, l’equipaggiamento, la motorizzazione, i materiali speciali e i servizi di mensa e pulizie;
d) Ufficio IV – Gestioni economico-finanziarie e servizi per l’informatica, le telecomunicazioni e gli impianti tecnici;
e) Ufficio V – Servizi per l’accasermamento e il casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e per le esigenze del Dipartimento;
f) Ufficio VI – Trattamento economico del personale in servizio;
g) Ufficio VII – Trattamento pensioni e previdenza,
h) Ufficio VIII – Gestione amministrativo-contabile del personale della Polizia di Stato degli Uffici centrali.

6) IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA
• Per i luoghi di lavoro dell’ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia e delle seguenti articolazioni dipendenti:
a) Ufficio affari generali e giuridici;
b) Ufficio per la sicurezza partecipata;
c) Servizio coordinamento e pianificazione;
d) Servizio relazioni internazionali;
e) Ufficio per la pianificazione e progettazione in tema di sicurezza;
f) Segreteria Tecnico-Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e dei Programmi Operativi Nazionali;
g) Segreteria Tecnica della Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione;
h) Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale.

7) IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA – DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
• Per i luoghi di lavoro della Direzione Centrale della Polizia Criminale e delle seguenti articolazioni dipendenti:
a) Ufficio affari generali;
b) Ufficio affari giuridici e del contenzioso;
c) Ufficio protezione dati;
d) Servizio analisi criminale;
e) Servizio per la cooperazione internazionale di polizia;
f) Servizio per i sistemi informativi interforze;
g) Servizio Centrale di Protezione;
h) Complesso Tipografico.

8) IL DIRETTORE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA
• Per i luoghi di lavoro della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e delle seguenti articolazioni dipendenti:
a) Ufficio di programmazione e coordinamento generale;
b) Servizio I – Affari generali e internazionali;
c) Servizio II – Studi, ricerche, informazioni e progetti;
d) Servizio III – Operazioni antidroga.

9) IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
• Per i luoghi di lavoro in uso alla Direzione Investigativa Antimafia e delle articolazioni individuate dagli atti ordinativi adottati ai sensi dell’articolo 108, commi 9 e 10. del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

10) IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
• Per i luoghi di lavoro in uso alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato e delle seguenti articolazioni dipendenti:
a) Ufficio di gabinetto;
b) Servizio affari generali;
c) Servizio ordinamento;
d) Servizio contenzioso e affari legali;
e) Servizio concorsi;
f) Servizio funzionari;
g) Servizio ispettori;
h) Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti;
i) Servizio assistenza e attività sociali;
l) Ufficio Ricompense;
m) Centro Psicotecnico;
n) Ufficio del Cappellano Coordinatore Nazionale;
o) Ufficio per i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato.

11) IL DIRETTORE CENTRALE DI SANITÀ
• Per i luoghi di lavoro della Direzione Centrale di Sanità e delle seguenti articolazioni dipendenti:
a) Servizio affari generali di sanità;
b) Servizio operativo centrale di sanità;
c) Servizio di psicologia;
d) Ufficio Sanitario e Centro di fisioterapia, Compendio Viminale;
e) Ufficio Sanitario, Compendio Castro Pretorio;
f) Ufficio Sanitario, Compendio Anagnina-Tuscolano;
g) Coordinamento sanitario “Lazio-Abruzzo-Sardegna”.

12) IL DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE
• Per i luoghi di lavoro in uso alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delle seguenti articolazioni dipendenti:
a) Servizio affari e informazioni generali;
b) Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno;
c) Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno;
d) Segreteria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo;
e) Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza.

13) IL DIRETTORE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO*
• Per i luoghi dì lavoro in uso alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e delle seguenti articolazioni dipendenti:
a) Ufficio affari generali;
b) Servizio polizia stradale;
c) Servizio polizia ferroviaria;
d) Servizio polizia postale e delle comunicazioni*;
e) Servizio reparti speciali della Polizia di Stato;
f) Centro Elettronico della Polizia di Stato;
g) Centro di Coordinamento delle Informazioni sulla Sicurezza Stradale;
h) Computer Emergency Response Team;
i) Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo e cinofili.
* fino all’adozione, limitatamente al Servizio polizia postale e delle comunicazioni, dei provvedimenti organizzativi, di cui al comma 2 dell’art. 240 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della Direzione Centrale istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dal comma I dello stesso articolo 240.

14) IL DIRETTORE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
• Per i luoghi di lavoro in uso alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e delle seguenti articolazioni dipendenti: a) Ufficio affari generali;
b) Servizio immigrazione;
c) Servizio polizia delle frontiere.

15) IL DIRETTORE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO*
• Per i luoghi di lavoro in uso alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e delle seguenti articolazioni dipendenti;
a) Ufficio affari generali;
b) Servizio centrale operativo;
c) Servizio controllo del territorio;
d) Servizio polizia scientifica*;
e) Servizio centrale anticrimine.
* fino all’adozione, limitatamente al Servizio polizia scientifica, dei provvedimenti organizzativi, di cui al comma 2 dell’art. 240 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della Direzione Centrale istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dal comma 1 dello stesso articolo 240.

16) IL DIRETTORE CENTRALE PER LA POLIZIA SCIENTIFICA E LA SICUREZZA CIBERNETICA
• Per i luoghi di lavoro in uso alla Direzione Centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica e delle articolazioni dipendenti individuate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e della finanza, da adottarsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, della legge n. 121 del 1981.

MINISTERO DELL’INTERNO
COMUNICATO
Individuazione dei datori di lavoro delle Direzioni centrali e degli uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza.
G.U. 26 marzo 2022, n. 72

Si comunica che il decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 2022, di individuazione dei datori di lavoro delle Direzioni centrali e degli uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza, adottato in attuazione del decreto ministeriale 21 agosto 2019, n. 127, «Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica», è stato pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni Generali.

 

 
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