Integrazioni correttive del D. L.vo 95 del 29.05.2017. Seguito – X Corso Formazione per Vice Ispettori – Durata corso, decorrenza nomina e sede di assegnazione

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    Lettera inviata al Responsabile della Struttura di Missione per l’Attuazione della Revisione dei Ruoli del Personale della Polizia di Stato Dott. Antonino BELLA

    Il 13 giugno scorso ha avuto avvio, presso gli Istituti di formazione di Nettuno a Campobasso, il X Corso per Vice Ispettori. Il relativo bando di concorso, originariamente previsto per 320 posti ed in seguito ampliato, era stato in realtà pubblicato il 17 dicembre 2015. Deve dunque trovare applicazione, anche per i frequentatori del corso medesimo, la clausola di salvaguardia ex art. 45, nr. 24 del D.L. 95/2017, a tenore della quale si prevede che i vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto medesimo “precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente”.

    In concreto questo comporta che la decorrenza giuridica non potrà che essere almeno – e sottolineiamo almeno – di un giorno precedente a quella attribuita ai vincitori del concorso interno di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto di Riordino. Lo sottolineiamo in quanto è evidente come, stante la assai più breve durata del corso di formazione, è pacifico che i frequentatori del X Corso, la cui durata è prevista in 18 mesi complessivi (di cui due di periodo applicativo), saranno immessi in ruolo successivamente ai vincitori del concorso interno, per i quali invece si prevede una durata di soli sei mesi. È a questo punto il caso di segnalare che occorrerà poi armonizzare questa decorrenza con quella dei già frequentatori del IX Corso, che a loro volta dovranno essere (re)inquadrati prima di quelli del Corso oggetto della presente.

    Si osservi poi che ci sono all’incirca un centinaio di frequentatori del X Corso che provengono dai ruoli della Polizia di Stato. Il che induce a due consequenziali riflessioni.

    La prima concerne la sede di assegnazione alla fine del corso. Molti di loro hanno la ragionevole – e financo legittima – aspettativa, da noi condivisa e sostenuta, di poter fare rientro alla sede dove prestavano servizio prima di partire per il corso. Si tratta infatti di operatori che hanno mediamente alle spalle vent’anni di servizio, che nelle sedi di provenienza hanno radicato una consolidata situazione famigliare anche stipulando onerosi mutui per l’acquisto dell’abitazione.

    Noi riteniamo allora, e corrispondentemente chiediamo, che possa loro essere consentito nulla più di quanto già si prevede per i vincitori del concorso interno.

    Secondariamente non possiamo evitare di evidenziare come, proprio in virtù della comprovata esperienza professionale e del possesso, da parte della quasi totalità degli interessati la cui causa siamo a perorare, di titoli accademici che rappresentano un eloquente indicatore dell’elevato livello di conoscenza delle materie giuridiche, si ponga il tema dell’opportunità di ridurre il loro periodo di formazione. A meno di insuperabili ostacoli normativi che allo stato non ci pare di poter individuare, osserviamo come questa soluzione si presterebbe anche ad avvantaggiare l’Amministrazione, che potrebbe avvalersi anzitempo delle prestazioni di personale la cui preparazione professionale non può certo essere revocata in dubbio.

    Chiediamo quindi di introdurre nell’agenda dei lavori della Struttura in indirizzo anche le suesposte questioni che a parere del Siulp devono trovare una adeguata soluzione all’atto dell’emanazione del decreto correttivo di prossima scadenza.

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