Istituto del cd. giorno libero previsto dall’art. 7, comma 1 dell’ANQ del 15/5/2000

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Ultimo aggiornamento 03/08/2020

N. 557/RS/01/113/2301 Roma, 1 agosto 2002

Si fa riferimento al quesito formulato dalla Segreteria Provinciale SIULP di Imperia concernente l’applicazione dell’art. 7, comma 1 dell’ANQ 15/5/2000, in ordine alla fruizione del cd. “giorno libero” maturato dal personale che espleta servizio continuativo, con particolare riferimento all’orientamento costantemente affermato, in base al quale il dipendente, impiegato nei servizi continuativi secondo l’articolazione indicata nel prospetto “A”, allegato al menzionato ANQ, mantiene il diritto a fruire del giorno libero anche nell’ipotesi in cui non sia riuscito a completare, per assenza legittima, i 28 giorni di servizio.

Sul punto è stato chiesto di precisare se per il personale, nei confronti del quale in passato si sono verificate le circostanze in questione, permanga il diritto a recuperare i giorni liberi non fruiti a causa della precedente errata interpretazione della norma ed, in caso positivo, di indicare a partire da quale data debba essere fatto il conteggio dei giorni da recuperare.

Al riguardo, il Servizio Ordinamento e Contenzioso ha rappresentato che i dipendenti che non abbiano fruito del giorno libero per una errata interpretazione della norma, mantengono il diritto a recuperare i giorni maturati sin dal 15 maggio 2000, data di entrata in vigore dell’ANQ.

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