l veicolo non utilizzato parcheggiato in area privata va assicurato

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Ultimo aggiornamento 14/05/2021

L’obbligo di assicurare un veicolo non viene meno se lo stesso è inidoneo a circolare né se è parcheggiato in un’area privata in attesa di demolizione.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 29 aprile 2021 emessa in relazione alla causa C-383/19. L’esonero dall’assicurazione civile obbligatoria vige solo per i veicoli che vengono ritirati regolarmente dalla circolazione.

La RC auto è infatti obbligatoria anche se il veicolo non può più circolare perché guasto e parcheggiato in un’area privata in attesa di demolirlo. Per la Cgue, che ha deciso su un caso verificatosi in Polonia, la stipula dell’assicurazione Rc auto è sempre obbligatoria, fatta eccezione per il caso in cui il veicolo venga ritirato regolarmente dalla circolazione. Vediamo però come e perché la Corte Ue è giunta a questa conclusione.

La vicenda che ha dato luogo alla decisione risale al 7 febbraio 2018. Il distretto di Ostrów, diventa proprietario di un veicolo immatricolato in Polonia, oggetto di confisca. Il distretto assicura il veicolo da lunedì 23 aprile 2018. Una perizia del 2 maggio 2018 però attesta che il mezzo è in pessime condizioni e che deve essere rottamato. Il distretto ne dispone quindi la rottamazione e il veicolo viene consegnato a un centro di demolizione, che emette un certificato attestante la radiazione del veicolo in data 22 giugno 2018.

Il Fondo di garanzia informa il distretto di aver constatato che detto veicolo non è stato assicurato fino al 22 aprile 2018. Il distretto quindi deve pagare una sanzione di 933 euro per non aver adempiuto all’obbligo di assicurare il veicolo nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 22 aprile 2018.
Il distretto a questo punto fa ricorso per far accertare che nel periodo suddetto non era tenuto a stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile.

Con la sua sentenza del 29 aprile 2021 la Cgue risolve la questione attraverso l’interpretazione dell’art. 3 comma 1 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo che lo stesso “dev’essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile.”

Secondo la Corte, l’obbligo di assicurazione non è collegato all’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto né al fatto che lo stesso abbia già causato danni. L’obbligo di assicurazione quindi non è escluso solo perché un veicolo immatricolato, in un determinato momento, non è idonea a circolare perché in pessime condizioni e quindi incapace di cagionare danni. La sola intenzione di far demolire il mezzo non esonera il titolare dall’obbligo di assicurarlo.

Occorre poi considerare che l’assicurazione è finalizzata a tutelare le vittime d’incidenti stradali e che gli Stati hanno l’obbligo d’istituire un organismo che provveda a riparare i danni causati a cose o persone dai veicoli per i quali non è stato adempiuto l’obbligo di assicurazione. Regola che tuttavia rappresenta una extrema ratio non potendo considerarsi “come attuazione di un sistema di garanzia dell’assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli al di fuori di tali casi.”

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