Le nuove scadenze per garantire continuità all’azione amministrativa

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Ultimo aggiornamento 14/05/2021

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato un nuovo decreto contenente “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Si tratta del cosiddetto “Decreto Proroghe” che posticipa alcuni termini, ormai prossimi alla scadenza, per garantire una certa continuità nell’azione amministrativa, visto che anche lo stato di emergenza causa del Covid è stato prorogato al 31 luglio 2021 dal “Decreto Riaperture”.

Il provvedimento si compone di 11 articoli e tra le varie disposizioni concede più tempo (fino al 31 dicembre 2021) a Regioni, Enti locali, Camere di commercio, loro Unioni e aziende speciali per rendiconti e bilanci. Vediamo le principali:

Prorogato sempre fino al 31 dicembre 2021 il regime temporaneo per poter esercitare poteri speciali (Golden Power) disponendo l’obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le acquisizioni, da parte di soggetti esteri, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in aziende operanti in settori critici.

Prorogata invece fino al 30 settembre 2021 la validità del regime transitorio per quanto riguarda i controlli radiometrici.

Il decreto, fino al 31 dicembre 2021, dà la possibilità alle pubbliche amministrazioni di avvalersi del lavoro agile, nelle modalità semplificate sancite dall’articolo 236 del Decreto Rilancio n. 34/2020, senza vincolarle al rispetto del limite della percentuale minima del 50%, purché i servizi vengano erogati con regolarità, continuità, efficienza e nel rispetto dei tempi sanciti dalla normativa vigente. Regola che il decreto estende fino alla fine dell’emergenza ai dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione interviene anche sul Pola (Piano organizzativo del lavoro agile), cancellando il limite del 60% dell’attività svolta in smart working e facendo scendere dal 30% al 15% la soglia minima, in caso di mancata adozione del piano.

Prorogato al 30 settembre 2021 il periodo di validità dei documenti di riconoscimento e d’identità.

I permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile saranno validi fino al 31 luglio e nelle more di questo termine i titolari avranno la possibilità di presentare istanza per il rinnovo del documento.
La prova teorica per il conseguimento della patente di guida potrà essere sostenuta fino al 31 dicembre 2021 per le domande presentate durante lo scorso anno, mentre per quelle presentate a partire dal primo gennaio 2021 ci sarà tempo fino alla cessazione dello stato di emergenza.

La revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2021 anche da parte degli ispettori autorizzati.

Prorogata al 31 dicembre 2021 l’autorizzazione per le navi da crociera iscritte nel Registro delle navi abilitate alla navigazione internazionale di effettuare il trasporto marittimo a pagamento di merci e passeggeri tra porti dello stesso Stato.

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di svolgere in modalità semplificata, da remoto, gli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati. Stessa proroga per l’esame di abilitazione dei consulenti del lavoro.

Fino al 31 dicembre 2021 chi intende procedere all’esecuzione di piccoli interventi edilizi provvisori finalizzati a evitare la diffusione del COVID-19 in luoghi di aggregazione come le spiagge, le piscine e i parchi potranno avvalersi del regime autorizzatorio semplificato previsto dall’art. 264 del dl n. 34 del 2020.

In materia penitenziaria è disposta la proroga al 31 luglio 2021 delle seguenti misure:

  • licenze premio straordinarie per i detenuti in semilibertà con una durata anche superiore a 45 giorni;
  • permessi premio in deroga ai limiti temporali stabiliti dall’ordinamento penitenziario per i detenuti che hanno già beneficiato di permessi, che sono stati assegnati al lavoro esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale esterne;
  • detenzione domiciliare e pene detentive in luoghi esterni al carcere per i detenuti che si sono macchiati di reati diversi da quelli che destano un maggiore allarme sociale se devono scontare una pena detentiva che non supera i 18 mesi.
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