La Legge Cartabia sul diritto all’oblio per gli imputati assolti

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Dal 1° gennaio 2023, gli imputati che sono stati assolti o il cui caso sia stato archiviato in un procedimento penale hanno diritto alla cancellazione del proprio nominativo dai motori di ricerca. È quanto prevede l’articolo 64-ter del Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150 (Legge Cartabia), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.10.2022, che recita:

“l’imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e la persona sottoposta alle indagini destinataria di un provvedimento di archiviazione possono richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete Internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo 679 del 27 aprile 2016”.

Le richieste di cancellazione potranno essere tanto di preclusione alla indicizzazione, quanto di ottenimento della deindicizzazione. La competenza, in tal senso, sarà della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento e che dovrà apporre e sottoscrivere l’annotazione prevista.

Anche se a livello europeo non vi è niente di particolarmente nuovo, in quanto il diritto all’oblio è materia già abbastanza sedimentata, in Italia, tuttavia non vi era una specifica normazione che prevedesse un automatismo tra l’archiviazione, l’assoluzione e il diritto all’oblio, e spesso, le richieste venivano lasciate alla valutazione delle diverse testate, sulla scorta di quello che era previsto dal GDPR.

Oggi, quindi, tutti coloro i quali sono stati assolti all’esito di un processo penale o che abbiano visto archiviata la propria posizione potranno richiedere alle redazioni dei giornali di rimuovere il proprio nominativo da quella determinata vicenda giudiziaria, che potrà rimanere pubblicata ma senza gli estremi identificativi della persona che ne è stata protagonista.

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Di fatto, digitando il solo nome e cognome della persona sui motori di ricerca, non sarà più possibile risalire ad indagini e processi a carico di una persona che ha visto la propria posizione archiviata o che è stata assolta.

Inoltre, la Cassazione con la recente decisione n. 2893/2023 depositata il 31 gennaio 2023, ha affrontato, per l’ennesima volta, il problema del bilanciamento del diritto di informazione con quello di riservatezza.

Premessa la necessità – per le testate giornalistiche classiche ed online, così come per i siti di informazione – di narrare il fatto giudiziario, raccontarlo e seguirlo nel suo iter fino a riportarne la conclusione, nel caso la vicenda giudiziaria si concluda favorevolmente per l’imputato, questi potrà esercitare il suo diritto all’oblio che dovrà comportare la deindicizzazione dai motori di ricerca.

Non può invece essere presa in considerazione la possibilità di eliminare gli articoli dai siti delle testate giornalistiche in quanto le stesse hanno il diritto/dovere di mantenerli in memoria quale fatto storico.
Gli interessati hanno, però, la facoltà di chiedere che gli articoli siano aggiornati attraverso una postilla o una nota informativa che precisi l’esito del procedimento, l’assoluzione, il riconoscimento del danno subito e il risarcimento per la ingiusta detenzione.

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