La monetizzazione delle ferie non godute

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Ultimo aggiornamento 12/03/2021

Un nostro affezionato lettore ci chiede chiarimenti sulla disciplina della monetizzazione delle ferie non godute.

Per quel che concerne la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute, l’articolo 9 comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 prevede che Il pagamento sostitutivo del congedo è consentito nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n: 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall’articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell’amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

L’articolo 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, prevede testualmente: “le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata In vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, Oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile”.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 40033 del 8 ottobre 2012, condiviso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 94806 del 9 novembre 2012, ha affermato l’incongruità dell’applicazione del divieto di liquidazione delle ferie non godute in specifiche ipotesi di estinzione del rapporto, non imputabili né alla volontà del lavoratore, né alla capacità organizzativa del datore di lavoro.

Di conseguenza il Dipartimento della P.S., con la circolare 333-G/div.1-sett.2/aagg del 14 gennaio 2013, ha escluso dall’ambito di applicazione del divieto ex articolo 5, comma 8, tutte quelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o nelle quali la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla carente capacità di vigilanza dell’amministrazione (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni). Resta inteso, ad avviso della Ministeriale, che la monetizzazione delle ferie, in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia.

Con la circolare n. 333-G/Div. I A del 28 maggio 2019 la Direzione Centrale per le Risorse Umane, del Dipartimento della PS ha emanato direttive in ordine alla possibilità di riconoscere la monetizzazione del congedo ordinario, non fruito a causa di sopravvenuta malattia, da parte del personale cessato dal servizio a domanda.

La circolare prende le mosse dalla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea che, con sentenza del 20 luglio 2016 (causa C-341/2015), nell’interpretare la direttiva 2003/88/CE Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa, ha riconosciuto a un ex dipendente del Comune di Vienna, il diritto a causa di malattia intervenuta prima del proprio pensionamento avvenuto a domanda. Nella circostanza, la Corte ha affermato che l’articolo 7, paragrafo 2 della direttiva concernente, tra l’altro, il diritto alla percezione dell’indennità spettante per ferie non godute debba essere interpretato nel senso che:

  • la normativa nazionale non può prevedere la mancata monetizzazione delle ferie non fruite in favore di un lavoratore cessato per domanda di pensionamento;
  • un lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per il fatto di essersi ammalato;
  • gli Stati possono decidere, qualora la normativa nazionale stabilisca il diritto alla fruizione di ferie aggiuntive rispetto alle quattro settimane previste dalla Direttiva 2003/88/CE, di concedere la monetizzazione anche di questi ulteriori periodi.

Alla luce di quanto sopra, il Dipartimento con la circolare citata, ritiene possano essere accolte favorevolmente le istanze presentate dai dipendenti per il riconoscimento del diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito a causa di malattia occorsa prima del collocamento in quiescenza a domanda.

Inoltre, il Dipartimento ha ritenuto utile precisare che per il personale della Polizia di Stato, il combinato disposto degli articoli 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prevede periodi di congedo differenziati sulla base dell’anzianità di servizio ed in ragione della distribuzione della prestazione lavorativa su 5 o 6 giorni settimanali, partendo da un minimo di 26 sino ad un massimo di 45 giorni.

Inoltre, l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018 n. 39, prevede che, qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno di spettanza, la parte residua possa essere fruita entro i 18 mesi successivi.

A ciò si aggiunga che l’articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede che, ove il personale non possa godere, per particolari esigenze di servizio, dei previsti giorni di riposo settimanali e festivi, lo stesso maturi il diritto ad usufruirne nelle quattro settimane successive.

Di conseguenza, si legge nella citata circolare, appare evidente come i periodi di ferie comprendenti il congedo ordinario (eventualmente anche riportato nei diciotto mesi successivi), i cosiddetti riposi legge e i recuperi riposo non fruiti, possano superare, nel complesso, le quattro settimane previste dalla nominata direttiva e che in caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro tutti i periodi di ferie pregresse, legittimamente riportati all’anno successivo a quello di maturazione nel rispetto della disposizioni contrattuali sulla materia, possono essere monetizzati se non goduti per sopravvenuta malattia.

Tenuto conto di tutto ciò, la circolare precisa che “”sarà ovviamente necessario procedere alla monetizzazione del congedo di cui si tratta solo nel caso in cui esista agli atti la pertinente documentazione comprovante che l’interessato, nell’anno di maturazione, non abbia potuto fruire dei periodi di congedo ordinario spettante e che, una volta rinviati all’anno successivo, non ne abbia comunque potuto godere per la sopravvenuta malattia, prima della cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio”.

Ai fini della monetizzazione, nei casi tassativamente previsti, la retribuzione da prendere in considerazione è costituita dal trattamento economico fisso, considerato per intero e non decurtato, attribuito al dipendente fino al giorno precedente il collocamento a riposo (circolari n. 333.G/9813.C. Bis.40.Comp.Sost. Dell’11 ottobre 1996 n. 333 333/G.Z.4.Comp.Sost. del 18 novembre 1999 e n. 333/G.Z.4.n.13/02 del 3 maggio 2002).

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