Attraverso una nota presidenziale e una serie di messaggi e circolari (messaggio 1667 del 23 aprile 2021, e da ultimo, il messaggio 2842 del 6 agosto 2021) l’INPS ha chiarito che «il legislatore non ha previsto un nuovo stanziamento per prorogare la tutela della quarantena», ragion per cui il lavoratore che sia posto in isolamento fiduciario, perchè venuto in contatto con una persona positiva al Covid-19, deve considerarsi in aspettativa e/o in sospensione non retribuita.
Ricordiamo che la normativa speciale Covid- 19 stabiliva che:
- per gli individui che avevano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- per coloro che avevano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità (nonché per tutta l’ampia casistica correlata);
i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria fossero equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla «normativa di riferimento», ma entro limiti di spesa e stanziamenti che, allo stato, non sono più previsti, e che escludono quindi ogni copertura per i dipendenti “quarantenati” nel 2021.
La normativa di emergenza prevedeva anche che i periodi di assenza per quarantena fossero esclusi dal computo del periodo di comporto.
Le assenze di cui sopra, invero, sono potenzialmente contenute nel tempo, ma occorre considerare che la durata di possibili alterazioni morbose ulteriori, per un soggetto che abbia anche contratto il virus e superato il contagio, non è ancora esattamente prevedibile.
Per quel che concerne il calcolo del comporto, gli stati patologici e morbosi, quale possibile e presumibile diretta conseguenza di una infezione di Covid-19, non contratta in occasione di lavoro, sono sicuramente da ascriversi alla tutela sanitaria ed economica/normativa della malattia, purché certificati quale malattia conclamata, ma non godono, a rigore, dell’esenzione dal calcolo del comporto.
Le coperture di esclusione dal calcolo del comporto nella normativa emergenziale, non operavano per il contagio Covid-19, ma per l’esposizione a rischio di contagio, sulla base di situazioni selettive in funzione preventiva del rischio di contrazione della malattia e del connesso pericolo di vita. Si badi bene: nessuno dei casi citati riguardava lavoratori costretti ad assentarsi dal posto di lavoro per aver contratto il Covid-19.
Al contrario, la finalità della norma era quella di garantire una tutela economica ai soggetti che, pur non essendo malati, venivano costretti a casa da un provvedimento della Pubblica autorità o a causa dell’elevato rischio alla vita e all’integrità fisica che avrebbero corso in caso di infezione.
Con il messaggio del 6 agosto 2021, numero 2842, l’INPS conferma che, riguardo all’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena (art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Tuttavia, poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l’indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell’anno in corso. Per il 2020 la somma stanziata è stata di circa 663 milioni di euro. Riguardo ai lavoratori fragili, la cui assenza è equiparata al ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), l’Istituto erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021.
Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26,comma 6, d.l. 18/2020), invece, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.