Dipendente pubblico: riavvicinamento al domicilio della persona da assistere

922

Ultimo aggiornamento 26/08/2021

Riavvicinamento alla sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere per il dipendente pubblico

Non sussiste un diritto soggettivo per il dipendente pubblico che aspira al trasferimento nella sede di lavoro, più vicina al domicilio della persona da assistere (art. 33, comma 5, I. n. 104/1992), essendo la richiesta del singolo recessiva rispetto all’interesse della collettività.

Il principio è enunciato dalla Cassazione (ordinanza n.22885/2021) che ha respinto il ricorso, di una dipendente ministeriale, al trasferimento di sede in ragione del rilevante interesse organizzativo dell’ente a confermarla nella sede di appartenenza.

Secondo i Giudici di piazza Cavour, nell’equo bilanciamento tra gli interessi coinvolti il legislatore ha condizionato. il trasferimento all’inciso «ove possibile», in ragione proprio del preminente interesse organizzativo dell’ente pubblico.

La vicenda di fatto ha riguardato una dipendente del ministero della giustizia che si è vista negare il trasferimento, presso la sede più vicina alla madre portatrice di handicap grave (100%), nonostante le disposizioni previste dall’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di appello, cui la dipendente aveva chiesto di ordinare il suo trasferimento, hanno rigettato il ricorso, precisando che la disposizione legislativa, invocata dalla dipendente, non configurasse un diritto assoluto, tanto che la norma precisa che il diritto, alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, sussiste solo «ove possibile».

La dipendente ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione, censurando la decisione dei giudici di appello per aver subordinato, il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, ad un potere discrezionale dell’amministrazione.

Per gli ermellini la Corte di appello ha correttamente interpretato la giurisprudenza di legittimità che ha, più volte, ribadito che, il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere, non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto «disponibile» tramite un provvedimento di copertura del posto «vacante».

Infatti, l’inciso utilizzato dal legislatore «ove possibile» comporta un bilanciamento degli interessi in conflitto (interesse al trasferimento del dipendente ed interesse economico-organizzativo del datore di lavoro), soprattutto in materia di rapporto di lavoro pubblico, laddove tale bilanciamento riguarda l’interesse della collettività.

Il trasferimento rappresenta, infatti, uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l’agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l’attività lavorativa, al fine di rendere quest’ultima, il più possibile compatibile, con la funzione solidaristica di assistenza del soggetto invalido ma non è l’unico strumento posto a tutela della solidarietà assistenziale.

Tuttavia, detta possibilità non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l’interesse della collettività.

Inoltre, la vacanza del posto, nella sede di trasferimento, è condizione necessaria ma non sufficiente, restando l’ente libero di decidere di coprire una data vacanza, ovvero di privilegiare altre soluzioni.

Advertisement