L’assegno vitalizio per le vittime del dovere

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Ultimo aggiornamento 27/10/2023

Si tratta di una provvidenza economica di natura indennitaria a carattere continuativo, non reversibile ed esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) riconosciuta in favore delle vittime di terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata che abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore al 25%.

Attualmente, per effetto della lenta e progressiva equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo, l’assegno vitalizio è attribuito in favore dei soggetti cui sia stata riconosciuto lo status di vittime del terrorismo, lo status di vittime del dovere o della criminalità organizzata che abbiano riportato una invalidità permanente, in conseguenza dei predetti eventi, non inferiore al 25% e, in caso di decesso, ai loro superstiti.

La misura dell’assegno è perequata annualmente in base all’aumento del costo della vita (art. 11, D. Lgs. n. 503/1992).

Il trattamento si cumula, senza alcun limite, con la speciale elargizione nonché con i trattamenti pensionistici spettanti a tali soggetti a seconda dei casi (pensione diretta, trattamento di attività, pensione privilegiata indiretta, doppia annualità, eccetera).

I superstiti della vittima al beneficio concorrono secondo il seguente ordine (art 6, legge 466/1980):

1) il coniuge superstite e figli, ivi compresi quelli maggiorenni ancorché non conviventi alla data dell’evento (art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, come aggiunto dal comma 106 dell’art. 2, legge n. 244/2007);

2) genitori;

3) fratelli e sorelle se conviventi a carico (il requisito della convivenza e del carico non sussiste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, arg. ex art. 82, co. 4 legge 388/2000).

Nei casi in cui la vittima, già titolare del diritto, muoia successivamente all’evento, l’assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto per interdipendenza o aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell’atto (art. 13, comma 5, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510).

L’importo dell’assegno è pari a 500 euro mensili per dodici mensilità annue; per le sole vittime del dovere e soggetti “equiparati” nonché loro superstiti, l’importo è pari ad euro 258,23 mensili (ex art. 4, comma 1°, lett. b, D.P.R. n. 243/06) in attesa di una equiparazione con le vittime del “terrorismo” (allo stato attuale prevista solo sulla carta).

La misura è stata riconosciuta, dal 1° gennaio 2014, anche in favore del coniuge e dei figli dell’invalido superstite a cui sia stato riconosciuto lo status di vittima del terrorismo a condizione che l’invalidità permanente derivante dal già menzionato evento non sia inferiore al 50% (Art. 5, co. 3-bis della legge 206/2004).

In tal caso l’assegno ai familiari spetta anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all’atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso tranne ove al coniuge poi deceduto o all’ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell’evento siano già stati riconosciuti i benefici previsti per i familiari degli invalidi delle vittime di terrorismo.

Ai medesimi soggetti spetta, oltre, all’assegno vitalizio ed alle medesime condizioni sopra descritte lo speciale assegno vitalizio che ammonta ad 1.033 euro mensili, non reversibili, soggetti a perequazione automatica. Tale provvidenza è cumulabile con l’assegno vitalizio (spettante alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nell’importo di euro 500 mensili, ed alle vittime del dovere e soggetti “equiparati” nella misura di euro 258,23 mensili). Anche lo speciale assegno vitalizio, al pari dell’assegno vitalizio, è esente da Irpef ed è corrisposto per dodici mensilità annue.

 

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