Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro hanno diritto a conoscere dettagliatamente i nominativi dei lavoratori che sono stati retribuiti con gli istituti contrattuali e gli importi dei compensi corrisposti
Questa settimana vogliamo sottoporre all’attenzione dei nostri lettori una interessante decisione del TAR Friuli-Venezia Giulia in tema di accesso amministrativo. Si tratta di una decisione, a nostro avviso, rilevante poiché investe il potere del Sindacato di approfondire le attività di verifica sulle materie economiche oggetto di contrattazione attraverso la consultazione di atti la cui ostensione viene spesso negata con giustificazioni che fanno variamente riferimento alla salvaguardia della privacy di alcuni dipendenti o all’esigenza di inibire un controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni.
La Sentenza in questione riguarda il comparto Scuola e in particolare la distribuzione delle risorse di un fondo di produttività istituito e regolamentato dalla relativa contrattazione di secondo livello. Tuttavia, sono evidenti le analogie con il nostro sistema di relazioni sindacali considerato che anche la contrattazione collettiva del nostro comparto, con riferimento alla Polizia di stato prevede una articolazione su più livelli, una serie di materie economiche devolute alla stessa (es. lavoro straordinario e indennità varie) sul primo e secondo livello) un fondo di incentivazione sul secondo livello contrattuale.
La sentenza che ci occupa è del Tar del Friuli-Venezia Giulia Sezione prima n. 42/2021 pubblicata il 3 febbraio 2021.
Il caso esaminato dal Tar riguarda un dirigente scolastico che si era rifiutato di fornire al sindacato i nominativi del personale utilizzato nelle attività retribuite con il fondo di incentivazione e gli importi corrisposti, anche dopo che l’organizzazione sindacale interessata aveva presentato ricorso alla commissione per l’accesso ed aveva ottenuto una pronuncia favorevole da parte della stessa commissione.
Al riguardo, l’Aran, con la nota 6076/2020, aveva affermato che le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto il 19/4/2018 non prevedevano l’obbligo per i dirigenti scolastici di fornire quei dati e il dirigente scolastico negava l’accesso richiesto, per aver già fornito all’associazione richiedente i dati in forma aggregata e parzialmente disaggregata (per tipologia di incarico e attività), sufficiente ai fini delle verifiche sulla destinazione delle risorse. Lo stesso dirigente, oltre all’assenza nel CCNL di una disposizione che imponesse la comunicazione dei dati in forma individuale, rappresentava la necessità di contemperare il diritto all’informazione sindacale con quello alla riservatezza dei dipendenti e l’inammissibilità di un controllo generalizzato sull’attività pubblica.
L’associazione sindacale proponeva dunque ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
Il Tribunale dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio, a favore di tutti i soggetti che avevano percepito le somme oggetto di contrattazione integrativa alla cui ostensione era diretta l’istanza di accesso, accoglieva il ricorso sindacale con la seguente prospettazione motivazionale.
In primo luogo, respingeva la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale in capo all’organizzazione ricorrente ritenendo di aderire alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui le articolazioni locali delle associazioni sindacali sono enti dotati di autonoma legittimazione negoziale e processuale (Cass. sez. I, 10 ottobre 2013, n. 23088). Secondo il tribunale, invero, “agli organismi locali delle associazioni sindacali deve essere riconosciuta una soggettività giuridica distinta rispetto a quella dell’associazione nazionale, in quanto autonomi centri di imputazione di posizioni giuridiche. Questa soluzione è il naturale riflesso dei peculiari interessi di cui le associazioni locali sono portatrici, che trovano emersione nel carattere multilivello della contrattazione collettiva e fondano le loro specifiche attribuzioni”.
Nel merito, i giudici amministrativi hanno osservato che il CCNL riconosce alle associazioni sindacali un diritto all’informazione, quale “presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti” (art. 5, comma 1, CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018). Esso può avere ad oggetto “tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa” (art. 5, comma 4 CCNL).
Tali elementi trovano puntuale disciplina nel Contratto Collettivo integrativo di Istituto sottoscritto dall’organizzazione sindacale ricorrente ragion per cui, secondo il Tribunale, “Le citate disposizioni permettono quindi di riconoscere la piena legittimazione dell’associazione sindacale ricorrente ad esercitare l’accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori. Sussistono, infatti, gli elementi richiesti dall’art. 22, comma 1, lett. c) della l. 241 del 1990, ovvero un “interesse diretto, concreto e attuale”, quello alla verifica della congruità tra quanto contrattato e corrisposto, e una “situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, costituita dal diritto all’informazione dell’associazione sindacale sulle materie nelle quali si esplica la contrattazione collettiva”.
Quanto al profilo relativo all’estensione del diritto d’accesso e all’adeguatezza dei dati forniti, il Tribunale non ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esercizio delle prerogative sindacali di verifica, la documentazione contenente i dati in forma aggregata o parzialmente disaggregata, fornita dalla scuola sulla base del fatto che, come evidenziato dal sindacato, il dato aggregato non consente di verificare se vi è stata una corretta distribuzione del fondo ed è quindi inidoneo a soddisfare le esigenze di tutela dei lavoratori.
Al riguardo, il Tribunale afferma essere “superfluo evidenziare che, se si trattasse di informazioni semplicemente “calcolabili” ……… non si comprenderebbe la resistenza del Ministero nel fornirli, né si porrebbe alcun problema di violazione della privacy per effetto dell’ostensione dei dati individuali. In ogni caso, non per tutte le voci retributive contrattate è possibile calcolare i compensi percepiti individualmente. Per talune attività o progetti le tabelle prevedono unicamente un “compenso orario” e i dati aggregati, che indicano un unico importo complessivo riferito ad una pluralità di progetti e di insegnanti coinvolti (taluni in più di un progetto), non consentono in alcun modo di ricavare, a ritroso, quanto percepito da ciascuno”.
Il Tribunale chiarisce, inoltre che “un’ostensione parziale e incompleta dei dati non può trovare giustificazione nel diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti” e che il richiamo dell’art. 2-ter, comma 3 del novellato codice della privacy (d.lgs. 196 del 2003) non appare conferente trattandosi di disposizione che richiede, ai fini del trattamento dei dati, una base giuridica, costituita “esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. Nel caso di specie, tuttavia, a giustificare il trattamento sono proprio le disposizioni sul diritto di accesso di cui alla legge 241 del 1990, come dimostra, ad esempio, il loro espresso richiamo quale “base giuridica” del trattamento dei – ben più riservati – dati relativi a condanne penali e reati (art. 2-octies, comma 3, lett. f).
Quanto al diritto di accesso a “dati personali”, in particolare, il codice della privacy regola solo l’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – in cui esso abbia ad oggetto dati c.d. sensibilissimi (cioè “dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”, art. 60), mentre rinvia per il resto (cioè con riguardo a “i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale”) alla legge 241 del 1990. Quest’ultima garantisce sempre “l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24, comma 7). Sotto questo profilo non sussistono dubbi in merito al carattere di necessarietà dei documenti richiesti, che consentono di verificare il rispetto della contrattazione integrativa, per la cura degli interessi facenti capo all’associazione sindacale.
Non appare, dirimente, pertanto, la mancata menzione, nei contratti collettivi nazionali o locali, di un obbligo di informazione che abbia ad oggetto specificamente i dati in forma individuale, giacché un siffatto può ricavarsi in via interpretativa, in ragione del nesso di strumentalità che esiste tra informazione ed esercizio delle relazioni sindacali”.
Né una minore estensione del diritto di accesso può derivare dal fatto che la contrattazione collettiva integrativa abbia ad oggetto i soli criteri generali di distribuzione delle risorse aggiuntive e, in ogni caso, non è chiaro come secondo l’amministrazione potrebbe operarsi una verifica circa l’applicazione di un criterio di distribuzione di risorse economiche, se non attraverso l’esame del dato specifico riguardante i singoli percettori”.
Infine, secondo i giudici del T.A.R., non può certamente affermarsi che l’istanza di accesso sia preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione pubblica, apparendo al contrario sorretta da un interesse specifico e giuridicamente qualificato come confermato da un autorevole precedente conforme del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4417), citato dall’associazione ricorrente, che verte su questione del tutto sovrapponibile a quella di cui al presente giudizio.