Legge 104: nessuna scadenza della certificazione per fruire dell’IVA agevolata

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Ultimo aggiornamento 12/11/2021

Non c’è un limite temporale di scadenza per la certificazione che dà diritto all’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici, ausili e protesi. E ciò vale sia per il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Asl competente o dalla commissione medica integrata, che per l’eventuale certificazione integrativa rilasciata del medico curante qualora nel primo documento non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 578/2021 fornita a seguito dell’interpello di un portatore di handicap al 90% in situazione di gravità secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992.

L’istante, oltre a possedere la certificazione relativa alla situazione da portatore di handicap, risultava anche in possesso di certificazione del medico specialista dell’Asl attestante il carattere cronico delle menomazioni, con elenco dei sussidi utili e coerenti con le patologie certificate.

In alcuni casi, infatti, in occasione dei singoli acquisti, qualcuno esigeva che il certificato dello specialista Asl fosse stato emesso al massimo 12 mesi prima. Di qui la richiesta all’Agenzia di chiarire se la predetta certificazione avesse una scadenza o una durata definita. La risposta dell’Agenzia richiama la disciplina applicabile in materia, precisando che l’art. 1, comma 3-bis, del D.L. 202/1989 prevede che “tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4%”.

Con il D.L. 669/1996, il legislatore ha esteso le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche ai “sussidi tecnici ed informatici” volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92, dunque anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità (cfr. risoluzione n. 57/E del 3 maggio 2005).
Un decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, da ultimo modificato dall’art. 29-bis del D.L. 76/2000 e dall’art. 1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021 (in vigore dal 4 maggio 2021), ha poi individuato le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione in esame.

In particolare, l’articolo 1 di tale D.M. prevede che l’aliquota del 4% si applichi anche “alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Una categoria che ricomprende quelle apparecchiature e quei dispositivi “basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.

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