Legittima la disciplina del concorso da Vice Ispettore nella parte in cui prevede una riserva di posti

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Legittima la disciplina del concorso da viceispettore nella parte in cui prevede una riserva di posti prevista dall’articolo 27-bis, comma 2, del DPR 335 del 1982 

Con la sentenza numero 145/2025, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell’articolo 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica numero 335 del 1982, nella parte in cui prevede la riserva di un sesto dei posti disponibili nel concorso da vice ispettore di Polizia in favore degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio, anche se hanno già superato il limite dei ventotto anni di età previsto dalla disciplina dello stesso concorso.

La questione era stata sollevata dal T.A.R. del Lazio secondo cui, la previsione di un requisito minimo di anzianità si poneva in contrasto con il cd. principio del pubblico concorso (articoli 3, 51 e 97 della Costituzione), perché non funzionale a specifiche necessità dell’amministrazione della P.S. e, al contempo, restringendo ingiustamente la possibilità di accesso al concorso da parte dei cittadini.

Secondo il giudice rimettente, la stessa previsione era, inoltre, irragionevole e contraria al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, perché contraddiceva l’obiettivo di reclutamento di personale più giovane per un ruolo operativo, coerente con il limite di età; essa, infine, violava il principio di uguaglianza, comportando una disparità di trattamento rispetto all’accesso al concorso del personale proveniente dai ruoli civili ministeriali o per la partecipazione al concorso da vice commissario, esenti da soglie minime di anzianità, ed estendendo ad un concorso pubblico un requisito tipicamente previsto nei concorsi interni.

I Giudici della Consulta hanno, invece, osservato che la partecipazione al concorso da vice ispettore è soggetta ad un requisito anagrafico generale (il limite di ventotto anni di età), rispetto al quale la soglia minima di anzianità costituisce una deroga, con lo scopo di valorizzare una certa professionalità acquisita dagli aspiranti che già appartengono ai ruoli della Polizia di Stato.

In questo senso, la norma censurata determina un ampliamento, e non una restrizione, della platea dei possibili partecipanti al concorso. Pertanto, essendo volta a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, essa è conforme al principio di buon andamento.

La Corte ha escluso, infine, che sussistano disparità di trattamento rispetto ai requisiti per l’accesso al concorso da parte del personale dei ruoli civili ministeriali – la cui diversa professionalità non può essere valorizzata nell’accesso al concorso, ma che resta soggetto al limite generale di età – e per la disciplina del concorso da vice commissario, che ha contenuto peculiare e derogatorio rispetto alle previsioni generali, prevedendo anche l’innalzamento del limite minimo di età.

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