Mobilità ruolo Ispettori – problematiche

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Con la circolare prot. 0024109 del 25 giugno 2024 è stato comunicato l’avvio della procedura di mobilità per il personale del ruolo degli Ispettori. L’istanza, da parte degli interessati, dovrà essere inoltrata mediante l’apposita modulistica online sul portale mobilità dall’8 luglio al 9 settembre 2024. Fino al 9 settembre l’istanza di trasferimento potrà essere modificata. Dopo tale data il portale sarà aperto esclusivamente per le revoche, senza possibilità di integrazione o modifica parziale dell’istanza di trasferimento, dal 21 ottobre al 27 ottobre 2024.

Al riguardo, la Segreteria Nazionale il 26 giugno corrente ha inviato alla DAGEP e all’Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento una nota il cui testo si riporta integralmente:

Lo scorso 25 giugno è stata pubblicata la circolare sulle procedure di mobilità del personale del Ruolo degli Ispettori, nella quale vengono date indicazioni sulle scadenze utili e sulle modalità per la presentazione delle istanze di trasferimento.

Il nostro interesse è rivolto alla parte destinata al parere “in uscita” che dovrà essere espresso entro il 17 settembre 2024, ed al successivo parere “in entrata” che dovrà essere espresso, fino al 20 ottobre 2024, dalle competenti articolazioni centrali delle specialità, nonché dal Questore della provincia presso cui ha sede l’ufficio richiesto dall’interessato.

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Previsioni che suscitano in noi perplessità atteso che si introduce una inedita, e quel che è peggio del tutto svincolata da criteri ordinamentali, ipotesi di incompatibilità.

L’art. 55, co. 2, del DPR 335 del 1982, secondo cui la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso” statuisce infatti un numerus clausus di categorie di incompatibilità che non pare possano essere oggetto di estensioni rimesse a volontà svincolate da criteri predefiniti.

Sfugge invero il senso e la finalità del parere in menzione, che si rivela come uno strumento utile esclusivamente a distorcere illegittimamente l’ordine della graduatoria.

Emblematici al riguardo sono alcuni casi di cui siamo venuti a conoscenza. È stato ad esempio precluso il trasferimento ad un ufficio della Polizia di Frontiera al primo in graduatoria per l’asserita mancanza di specifica formazione e gli sono stati preferiti altri due operatori delle posizioni successive, sebbene nemmeno gli stessi avessero mai maturato né una specifica formazione, né disponessero di pregressa esperienza nel settore della Polizia di Frontiera. Altra illuminante vicenda è quella di un ispettore a cui è stato negato il trasferimento ad una Sottosezione autostradale adducendo la stravagante tesi che, data la sua anzianità di servizio, avrebbe sopravanzato il Vice Comandante dell’ufficio in questione. E, anche in questo caso, del trasferimento ha beneficiato un altro operatore che lo seguiva nella graduatoria. Un clamoroso torto per riparare al quale l’interessato è stato costretto ad azionare le proprie ragioni davanti al TAR, che ha riconosciuto la sussistenza del rivendicato diritto.

In altri termini la estremamente evasiva formula espositiva utilizzata dalla circolare si presta a favorire una discrezionalità ampia al punto tale da poter sconfinare nell’arbitrio. Una deriva che oggi viene ulteriormente agevolata nel momento in cui è stata introdotta la nuova funzione grazie alla quale, come appunto ricorda la circolare, le graduatorie vengono rese visibili agli uffici chiamati ad esprimere i pareri.

In buona sostanza il responsabile di un ufficio viene messo nella condizione di poter conoscere l’elenco dei papabili e di modificare a piacimento l’ordine della graduatoria scegliendo chi tra i vari candidati privilegiare, pretermettendo gli altri con un parere negativo, magari solo perché non altrettanto simpatici o, peggio, non altrettanto inclini all’ossequio per i superiori gerarchici, senza che sia prevista l’attivazione di alcuna forma di contraddittorio procedimentale con l’interessato.

Un sistema che presenta dunque molteplici criticità e che funge da leva per veri e propri abusi, quali quelli che abbiamo avuto modo di ricordare poc’anzi, che si disallinea fragorosamente dalle buone prassi amministrative.

È infatti per un verso evidente la clamorosa collisione con i presidi che governano il buon andamento degli uffici e della trasparenza dell’agere della Pubblica Amministrazione, che sono assistiti, a tacer d’altro, da garanzie di livello costituzionale. E, per l’altro, la irragionevolezza di un appesantimento procedimentale che non appare servente ad alcuna concreta esigenza meritevole di essere tutelata.

Per quanto dubitiamo che esistano argomenti utili a convincerci che questo scomposto arretramento verso forme di opacità gestionale possa avere un qualche fondamento, nell’auspicare che la presente suggerisca una rimozione in via di autotutela delle parti della circolare qui stigmatizzate, chiediamo con ogni consentita urgenza la fissazione di un momento di confronto sul tema qui trattato. Il diniego del quale non potrà che essere interpretato come un difficilmente recuperabile momento di turbativa del corretto svolgersi delle relazioni sindacali. Con ogni conseguenza che da ciò discenderebbe.”.

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