Mobilità sovrintendenti, agenti e assistenti tecnici – 18 giugno 2002, n. 164

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Mobilità del personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato. Informazione preventiva ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

La Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – nel rappresentare che, con l’entrata in vigore dell’“Atto ordinativo unico” di cui al decreto del Ministro dell’interno 6 febbraio 2020, il Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti ha acquisito anche le competenze relative ai sovrintendenti, assistenti e agenti tecnici della Polizia di Stato – ha evidenziato quanto segue.

In relazione all’esigenza di gestirne la mobilità, il citato Servizio, in collaborazione con il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato di Napoli, ha realizzato l’implementazione del Portale mobilità, già in uso per i ruoli ordinari, con la creazione di sezioni dedicate al personale dei citati ruoli tecnici.
Questo sistema consentirà l’inserimento delle domande di trasferimento da parte dei dipendenti interessati, nonché la gestione e lavorazione delle stesse con la compilazione delle relative graduatorie, in analogia a quanto accade con i corrispondenti ruoli ordinari.

Si rende, pertanto, necessario condividere prioritariamente con codeste 00.SS. i criteri, i principi e le modalità da adottare per la conseguente mobilità nell’ambito degli uffici territoriali, individuati nei parametri già in uso per i ruoli ordinari e segnatamente:

  1. trasferimenti per diversa provincia, con un periodo minimo di permanenza in sede di due anni: e anzianità di sede; e anzianità di ruolo; e numero figli; e coniugato/convivente; e sede disagiata; e problematiche assistenziali e personali; e distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella richiesta; e anzianità anagrafica.
  2. trasferimenti sede per sede: e anzianità di reparto; e anzianità nel ruolo; e coniugato/convivente; e sede disagiata; e problematiche assistenziali e personali; ® anzianità anagrafica.

Come avviene per il personale dei ruoli ordinari, resta confermata la prassi operativa relativa all’acquisizione dei pareri degli uffici/reparti interessati alla movimentazione, ovvero:

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  1. parere in uscita dell’ufficio di appartenenza (I livello);
  2. parere dell’articolazione dipartimentale competente, nel caso di trasferimento di personale in forza agli uffici di specialità (II livello);
  3. parere del Questore della provincia d’ingresso, nel caso che il dipendente e/o il coniuge siano nati o risiedano in quella sede (III livello).

Per quanto attiene al personale transitato nei ruoli tecnici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, o dell’art. 2, comma 1, lett. aaaa) bis e ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive modificazioni, per la formazione delle graduatorie verranno tenuti in considerazione anche i requisiti maturati durante la permanenza nel ruolo ordinario.

Tanto si partecipa per la condivisione dei criteri descritti e delle modalità di funzionamento della piattaforma, significando che eventuali osservazioni e/o contributi dovranno essere inviati entro il 13 febbraio p.v..

Mobilità del personale sovr. ag. ass. tecnici – Criteri

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