Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che introduce novità importanti in materia di sicurezza stradale. Il provvedimento andrà a modificare alcune delle norme del codice della strada previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Un primo aspetto riguarda l’apposizione del codice 68 sulla patente del conducente condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 1,5 grammi per litro, che comporta la prescrizione del divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida. In tali casi, si prevede anche che il Prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica.
In caso di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, non è più necessaria la presenza di uno stato di alterazione e gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti, o quando abbiano dato esito positivo gli accertamenti preliminari, potranno effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare. Ai medesimi accertamenti, la polizia stradale deve procedere sempre in caso di incidente.
Gli organi di polizia stradale che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo e non dispongono ancora dell’esito degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello, potranno comunque impedire allo stesso conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente all’istante ed impendendogli di disporre del veicolo. Sulla base degli esiti positivi degli accertamenti preliminari, è data la possibilità al Prefetto di sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale. Ove la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è comunque disposta la revoca della patente.
Aumentate di un terzo le sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool nei confronti del conducente sulla cui patente sia stato apposto il codice 68. Le medesime sanzioni sono raddoppiate in caso di alterazione o manomissione o rimozione dei sigilli del dispositivo “alcolock” (il dispositivo da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero). I titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida potranno guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese il dispositivo alcolock.
Importanti novità sono state introdotte anche in merito alla sospensione della patente di guida. in particolare, si prevedono ulteriori casistiche per la sanzione della sospensione della patente, in particolare quando questa abbia un punteggio attributo inferiore a venti punti.
Inoltre, la durata della sospensione della patente (da 7 a 15 giorni a seconda dei casi) è parametrata al numero di punti posseduti dall’autore dell’illecito al momento dell’accertamento. La sospensione conseguirà in modo diretto e automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del Prefetto.
Il nuovo codice della strada introduce, inoltre, disposizioni in materia di micromobilità, caratterizzata dall’impiego di mezzi di trasporto meno pesanti e potenzialmente meno inquinanti di quelli tradizionali (quali, ad esempio, scooter, skateboard, monopattini elettrici, biciclette), al fine di elevare gli standard di sicurezza, con la previsione, tra l’altro, di un contrassegno di riconoscimento anche per i monopattini elettrici. Al riguardo è prevista l’estensione del divieto di guida di veicoli superiori a una determinata potenza per i primi tre anni dal rilascio della patente di categoria B. È stato deciso anche che ai neopatentati può essere riconosciuto un credito di due punti extra all’atto del rilascio della patente a seguito della partecipazione a corsi extra-curricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie.
Il testo del provvedimento prevede un rafforzamento delle norme sui dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni, in modo da garantire la piena e completa efficacia, anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo.
In tal senso, si promuoveranno anche campagne di informazione e comunicazione, con particolare riferimento all’obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono e a quello di indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.
Il nuovo codice della strada entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione del relativo decreto in Gazzetta ufficiale.