Un nostro iscritto chiede quanto deve essere, al massimo, il reddito del coniuge affinché questo possa essere considerato fiscalmente a carico.
Il coniuge si considera fiscalmente a carico se ha un reddito complessivo di 2.840,51 euro lordi all’anno. Stessa soglia per gli altri familiari conviventi. L’unica eccezione è rappresentata dai figli fino a 24 anni, per i quali il tetto di reddito è pari a 4mila euro. La soglia per la detrazione sui familiari a carico si riferisce al reddito annuale o ai ricavi fatturati nell’anno.
Il riferimento normativo è il comma 2 dell’articolo 12 del Testo Unico Imposte sui redditi (DPR 917/1986), in base al quale la detrazione sui familiari a carico spetta a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.
Il coniuge può, quindi, essere considerato a carico se tutti i suoi redditi imponibili IRPEF – lavoro, pensioni, rendite, capitali, fabbricati con cedolare secca – non superano comunque i 2.840,51 euro lordi annui. Non rilevano invece le prestazioni assistenziali, che sono esentasse e non contribuiscono all’eventuale superamento della soglia IRPEF per i carichi di famiglia. Un eventuale sforamento in corso d’anno impatta sull’intera annualità a valere sulle dichiarazioni fiscali dell’anno successivo.
Per quanto riguarda i familiari a carico diversi dal coniuge e dai figli, ricordiamo che la detrazione è pari a 750 euro e fino alle dichiarazioni dei redditi di quest’anno vale per tutti i familiari conviventi previsti dall’articolo 433 del codice civile (genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), mentre dall’anno d’imposta 2025 si applica soltanto ai parenti ascendenti (genitori, nonni e bisnonni).