Pubblicato il 14/03/2022
N. 00199/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Romaniello, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza – Comando Generale, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Torino,
domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale
dell’Italia Nord Occidentale trasmesso con nota della Guardia di Finanza, Comando Interregionale
dell’Italia Nord Occidentale Ufficio Personale e AA.GG. – Sez. Personale e AA.RR. prot. n.-OMISSIS-, con
il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente di conferimento con il Comandante Interregionale
dell’Italia Nord Occidentale, ai sensi dell’art. 735 del d.P.R. n. 90/2010, finalizzata ad ottenere
l’autorizzazione a presentare domanda di trasferimento per situazioni straordinarie presso la Provincia
di Napoli o, in subordine, Caserta;
b) del diniego di autorizzazione al trasferimento per situazioni straordinarie presso la Provincia di
Napoli o Caserta; una agli atti preordinati connessi e conseguenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -ricorrente- il 4 novembre 2021:
a) del provvedimento del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale
dell’Italia Nord Occidentale n. -OMISSIS- trasmesso con nota della Guardia di Finanza, Comando
Interregionale dell’Italia Nord Occidentale Ufficio Personale e AA.GG. – Sez. Contenzioso prot.n. –
OMISSIS-; b) nonché del provvedimento del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza,
Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale trasmesso con nota della Guardia di Finanza,
Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale Ufficio Personale e AA.GG. – Sez. Personale e
AA.RR. prot. n.-OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente di conferimento con il
Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, ai sensi dell’art. 735 del d.P.R. n. 90/2010,
finalizzata ad ottenere l’autorizzazione a presentare domanda di trasferimento per situazioni
straordinarie presso la Provincia di Napoli o, in subordine, Caserta; c) del diniego di autorizzazione altrasferimento per situazioni straordinarie presso la Provincia di Napoli o Caserta; una agli atti
preordinati connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di
Finanza – Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2022 la dott.ssa Flavia Risso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame principale indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento del
Comandante Interregionale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell’Italia Nord
Occidentale di diniego di autorizzazione a presentare domanda di trasferimento definitivo per
situazioni straordinarie presso la Provincia di Napoli o, in subordine, Caserta.
Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per 1) Violazione e falsa
applicazione del testo unico prot. n. 379389/09 e ss. mod. – eccesso di potere per sviamento,
travisamento insussistenza di presupposti, irragionevolezza, illogicità manifesta, la violazione dei
principi generali di correttezza, la buona fede e diligenza; 2) Violazione e falsa applicazione della legge
7 agosto 1990 n. 241, difetto di motivazione, ulteriore violazione e falsa applicazione del testo unico
prot. n. 379389/09 e ss., eccesso di potere per sviamento, travisamento insussistenza di presupposti,
irragionevolezza, illogicità manifesta, violazione dei principi generali di correttezza, la buona fede e
diligenza; 3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione
e difetto di ponderazione dei contrapposti interessi; sviamento; violazione e/ falsa applicazione degli
artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 51 e 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del
1990 e del principio del giusto procedimento, violazione dell’art. 3 della convenzione di New York sui
diritti del fanciullo, violazione del principio di bigenitorialità, violazione e falsa applicazione del testo
unico prot. n. 379389/09 e ss. mod.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza – Comando
Generale.
Con ordinanza n. 313 del 29 luglio 2021 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare formulata
congiuntamente al ricorso, ai soli fini del riesame.
L’Amministrazione, in ottemperanza all’ordinanza n. 313 del 29 luglio 2021, ha proceduto al riesame,
confermando la determinazione del 23 aprile 2021 con la quale era stata rigettata l’istanza del
ricorrente.
Avverso il nuovo provvedimento di conferma del rigetto il ricorrente ha presentato motivi aggiunti,
deducendone l’illegittimità per: 1) Violazione, elusione e falsa esecuzione dell’ordinanza di questo
Tribunale n. 313 del 2021, illogicità della motivazione, perplessità; 2) Violazione e falsa applicazione
del testo unico prot. n. 379389/09 e ss. mod., eccesso di potere per sviamento, travisamento
insussistenza di presupposti, irragionevolezza, illogicità manifesta, la violazione dei principi generali
di correttezza, la buona fede e diligenza; 3) Violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241, difetto di motivazione, ulteriore violazione e falsa applicazione del testo unico prot. n.
379389/09 e ss. mod., eccesso di potere per sviamento, travisamento insussistenza di presupposti,
irragionevolezza, illogicità manifesta, la violazione dei principi generali di correttezza, la buona fede
e diligenza; 4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di
motivazione e difetto di ponderazione dei contrapposti interessi; sviamento; violazione e/ falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 51 e 97 Cost., violazione dell’art. 3 della legge n. 241
del 1990 e del principio del giusto procedimento, violazione dell’art. 3 della convenzione di New York
sui diritti del fanciullo, violazione del principio di bigenitorialità, violazione e falsa applicazione del
testo unico prot. n. 379389/09 e ss. mod.
Con ordinanza n. 488 del 29 novembre 2021 questo Tribunale, ai sensi dell’art. 55, comma 10 del codice
del processo amministrativo, ha confermato, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica
del 9 febbraio 2022 (poi spostata all’11 febbraio 2022).
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti per l’assorbente censura di difetto di
motivazione.
In via preliminare, si osserva che il Testo Unico sulla mobilità del personale dei ruoli Ispettori,
Sovrintendenti Appuntati e Finanzieri prot. n. 379389, al capitolo VI, rubricato “Le situazioni
straordinarie”, espressamente contempla ipotesi del tutto eccezionali, connotate da estrema
delicatezza o gravità, in cui i militari della Guardia di Finanza possono adire i vari livelli gerarchici
locali, investendoli delle proprie problematiche al fine di produrre un’istanza per “situazioni
straordinarie”.
Nel documento è previsto che “Attese le specificità dell’istituto in esame è indispensabile che i diversi
livelli gerarchici interessati non si limitino esclusivamente all’esame della documentazione prodotta
dai militari, ma acquisiscano cognizione personale e diretta delle problematiche esposte, mediante il
conferimento con l’interessato, evidenziando nel carteggio relativo all’istruttoria ogni elemento
ritenuto utile ai fini della compiuta ricostruzione del contesto esaminato” e che “La gerarchia locale
di ogni livello, in virtù dei doveri sanciti dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, dovrà farsi carico delle problematiche del personale dipendente, sottoponendo
alle Autorità competenti a decidere, dopo una critica e ponderata valutazione delle singole posizioni,
esclusivamente quei casi ritenuti meritevoli di considerazione. Tale attività istruttoria nasce
dall’esigenza di garantire un confronto oggettivo delle posizioni che non vada a incidere negativamente
sulle aspettative di quel personale che, versando in condizioni di bisogno effettivamente straordinarie,
necessita di una risposta concreta e urgente da parte dell’Amministrazione. In tale contesto, pertanto,
appare necessaria un’obiettiva e responsabile analisi da parte dei Comandanti ai vari livelli, i quali
dovranno procedere a una approfondita valutazione dei singoli casi, ispirata da buon senso ed
esperienza comune, scevri da qualsivoglia condizionamento”.
Ebbene, dalla documentazione depositata in giudizio, emerge chiaramente la particolare condizione
di salute in cui versa la figlia del ricorrente.
Si riporta un passaggio della relazione clinica della dott.ssa -OMISSIS- del 23 giugno 2020 “Per il
persistere degli episodi con tosse, febbre e persistente presenza di rantoli basali, tali da richiedere
una terapia antibiotica pressochè continua, la bimba viene rivalutata nell’autunno 19 presso IGG di
Genova ove si pone indicazione a delicato intervento di tracheopessi posteriore toracoscopica robotica,
che…esegue in data 25/05/2020, con decorso regolare. La condizione attuale di…, potrebbe richiedere
ancora un intervento di delicata chirurgia toracica e vascolare per rimuovere la compressione della
trachea ancora presente da parte dell’aorta”.
Si evidenzia altresì che, dagli atti, risulta che in data 15 ottobre 2020, la figlia del ricorrente veniva
sottoposta a visita medica presso l’A.S.L. di Chieri dalla Commissione Medica per l’accertamento
dell’handicap e che, con verbale di pari data, ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
veniva riconosciuta portatore di handicap (art. 3, comma 1).
L’art. 3, comma 1 della legge n. 104 del 1992 precisa che “È persona handicappata colui che presenta
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà diapprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione”.
Lo stesso parere medico-legale datato 21 dicembre 2020, del Capo Ufficio Sanitario del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Piemonte, riconosce “a carico della figlia del militare, un quadro
patologico di un certo rilievo clinico così come rilevato dal verbale della Commissione Medica per
l’accertamento dell’Handicap in data 15/10/2020”.
Ciò nonostante, nel primo provvedimento impugnato, dopo aver riportato quanto riconosciuto nel
parere, si afferma che il Capo Ufficio Sanitario del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del
Piemonte non avrebbe riconosciuto “pertanto, la connotazione di gravità”, mentre nel provvedimento
di conferma si afferma che il Capo Ufficio Sanitario del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del
Piemonte, nel valutare il quadro patologico a carico della figlia dell’istante “non ha evidenziato profili
di gravità tali da esigere l’assoluta indispensabilità – intesa come presenza necessaria, costante ed
insostituibile – del richiedente presso l’attuale domicilio ove la consorte si è trasferita, unitamente ai
figli”.
Anche la difesa erariale, nella memoria difensiva, riconosce che la situazione rappresentata dal
militare figura, per alcuni aspetti, particolarmente delicata (con riferimento alle condizioni di salute
della figlia), salvo poi precisare che però “non è risultata eccezionale”.
Il Collegio, alla luce della documentazione depositata in giudizio, ritiene che l’Amministrazione non
abbia adeguatamente motivato i provvedimenti impugnati, tra l’altro, con specifico riferimento alle
delicate condizioni di salute della figlia del ricorrente e, in particolare, nella parte in cui prendono in
considerazione il parere medico-legale il quale, si ribadisce, riconosce “a carico della figlia del
militare, un quadro patologico di un certo rilievo clinico”.
Per quanto riguarda, poi, la carenza di organico, il Collegio evidenzia che, in un caso simile a quello in
esame, dove emergeva che il miliare era in possesso della specializzazione “Anti Terrorismo Pronto
Impiego” e che il Gruppo Pronto Impiego registrava un rilevante deficit di Appuntati/Finanziari “AT-
PI”, questo Tribunale, in adesione all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 6148 del 6 dicembre 2019,
aveva evidenziato che “che siffatte congiunture sfavorevoli, rappresentano, tuttavia, delle situazioni
che, per quanto problematiche da gestire sotto il profilo organizzativo, sono connotate da
“ordinarietà”, essendo la carenza di organico un fattore di criticità divenuto oramai cronico nelle
amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella militare” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 marzo 2020, n.
180 che peraltro richiamava sul punto la sentenza della sez. IV del Cons. Stato, 29 agosto 2019, n.
5955).
È vero che nel caso richiamato la norma da applicare era l’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del
2001 sull’“Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche”, nel
caso di genitore con figli minori fino a tre anni di età, peraltro, in un contesto normativo antecedente
all’intervento dell’art. 40, lett. q) del d.lgs. n. 172 del 2019 che ha aggiunto all’articolo 45 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il comma 31-bis, il quale precisa che il diniego è consentito per
motivate esigenze organiche o di servizio, in luogo di “casi o esigenze eccezionali”.
Tuttavia, da un lato, si evidenzia che, anche dopo tale novella normativa, il Consiglio di Stato ha
continuato a ribadire che l’Amministrazione non può banalmente riferirsi ad una mera scopertura di
organico (Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2021, n. 7740) e dall’altro che, nel caso in esame, ci
troviamo di fronte all’esigenza, espressa dal ricorrente, di stare vicino alla figlia minore e in delicate
condizioni di salute.
In merito, il T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, con la sentenza 2 maggio 2008, n. 1074, in un caso di diniego
di una richiesta avanzata da un militare della guardia di finanza, di trasferimento eccezionale per la
cura del coniuge malato e per l’assistenza al figlio minore, ha condivisibilmente evidenziato che “La
lettura dell’art. 29 della Costituzione, coordinata con l’art. 2, contribuisce ad allargare in misura non
trascurabile l’ambito applicativo delle garanzie costituzionali se solo si riflettono i molteplici interessi
riconducibili all’interno dell’espressione “i diritti della famiglia” considerati nella prospettiva dellosvolgimento della personalità del singolo nella formazione sociale. Una lettura dell’art. 30 della
Costituzione poi, alla luce degli artt. 2 e 3 della stessa Carta costituzionale suggerisce che il dovere
dei genitori di istruire, mantenere ed educare i figli, non abbia una natura meramente patrimoniale,
ma implica al contrario una generale cura della persona del minore. Le posizioni soggettive riconosciute nell’art. 30 della Costituzione, quella dei genitori (anche qualora essi non fossero tra loro coniugati) e quella dei figli, hanno la consistenza di diritti fondamentali della persona e, l’interesse superiore del minore deve costituire oggetto di primaria considerazione in tutte le decisioni delle amministrazioni pubbliche che, in qualche modo, abbiano conseguenze sul minore stesso”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto per l’assorbente
censura di difetto di motivazione e, per l’effetto, debbono essere annullati gli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando
sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in
euro 2.000,00 (duemila/00), più accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,
manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato
idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022