Non basta l’autorizzazione telefonica per le perquisizioni antidroga

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Ultimo aggiornamento 21/12/2020

Tutte le misure restrittive di libertà personali devono essere motivate ed è necessaria la convalida entro le 48 ore successive all’intervento della polizia. Per tale ragione non basta l’autorizzazione telefonica per le perquisizioni antidroga. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 252 del 25 novembre 2020.

La pronuncia ha dichiarato illegittimo l’articolo 103, comma 3 del Testo unico in materia di stupefacenti, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni, personali e domiciliari, autorizzate via telefono devono essere convalidate.

Per la Consulta, infatti, qualsiasi atto di restrizione di libertà personali deve essere motivato dal momento che la Costituzione, all’articolo 13, secondo comma, impone che le perquisizioni personali, come le ispezioni personali e ogni altra restrizione della libertà personale, possono essere disposte solo «per atto motivato» dell’autorità giudiziaria. Questa garanzia è poi estesa dall’articolo 14, secondo comma, alle perquisizioni, oltre che alle ispezioni e ai sequestri, eseguiti nel domicilio.

La necessità di una espressa motivazione dell’atto è, sottolinea la Consulta, «funzionale alla tutela della persona che subisce la perquisizione, la quale deve essere posta in grado di conoscere, così da poterle, all’occorrenza, anche contestare, le ragioni per quali è stata disposta una limitazione dei suoi diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare».

E allora, un’autorizzazione telefonica, che non lascia alcuna traccia accessibile e nessuna visibilità delle sue ragioni, né per l’interessato né per il giudice, non è in grado di soddisfare questo requisito. Perché «se i motivi per i quali è stata consentita la perquisizione restano nel chiuso di un colloquio telefonico tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, la tutela prefigurata dalle norme costituzionali resta inevitabilmente vanificata».

Se questa è la corretta prospettiva in cui porsi, allora non ha rilevanza l’obiezione per cui la perquisizione prevista dal testo unico sugli stupefacenti ha più una funzione preventiva che repressiva. Si tratta infatti di una variabile indipendente per il rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione.

La Corte però fa un passo ulteriore e, dopo aver considerato del tutto insufficiente l’autorizzazione solo telefonica, individua anche la soluzione più rispettosa dei diritti costituzionali che andrà d’ora in poi seguita. Scartata la proposta avanzata dal giudice che aveva sollevato la questione di imporre al pubblico ministero una generica e successiva documentazione formale, la sentenza aggancia invece più puntualmente la convalida della perquisizione a un dato cronologico e cioè le 48 ore successive.

Una soluzione che, ammette la Corte, presenta l’apparente elemento di anomalia per cui, in linea di principio, la convalida successiva si rende necessaria quando è mancato l’assenso preventivo dell’autorità giudiziaria. Assenso che nelle perquisizioni in questione c’è stato, anche se in forma orale. E tuttavia la Consulta ribadisce che si tratta di una forma di assenso che non risponde ai requisiti costituzionali.

Occorre poi considerare, conclude la sentenza, che l’articolo 103 del Testo unico stupefacenti estende i poteri della polizia giudiziaria rispetto a quanto previsto dall’articolo 352 del Codice di procedura penale, consentendole di eseguire perquisizioni anche in assenza di una situazione di flagranza di reato. Ciò giustifica, puntualizza la Consulta, un surplus di garanzie, imponendo alla polizia giudiziaria di ottenere un assenso preventivo informale del pubblico ministero, salvo che ci siano motivi di necessità e urgenza che non consentono nemmeno quest’ultimo: assenso che non esclude, peraltro, una successiva convalida formale dell’operazione, in occasione della quale il pm può avere anche modo di verificare quanto riferitogli dalla polizia giudiziaria per telefono, magari in modo frammentario, e comunque potrà verificare le modalità con le quali la perquisizione è stata eseguita.

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