Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

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Fascicolo Iter DDL S. 2180

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori PINOTTI , DONNO , GASPARRI , MININNO , ORTIS e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2021
Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso
pubblico

Onorevoli Senatori. – L’intervento normativo ha lo scopo di adattare l’attuale normativa pensionistica
alle specificità del personale del comparto difesa e sicurezza (Forze armate, compresa l’Arma dei
Carabinieri, Forze di polizia e Corpo dei vigili del fuoco). Il nostro ordinamento (in particolare con la
legge 4 novembre 2010, n. 183) riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico di tale
personale, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai
requisiti di efficienza operativa richiesti. Tale personale risulta però svantaggiato sul versante
previdenziale, in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo. In tale sistema,
infatti, l’importo lordo annuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante
contributivo individuale con un coefficiente di trasformazione, che aumenta in proporzione all’età di
pensionamento. I coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici
previsti per l’accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici. Tali
coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per i quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori. Tra questi vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti prevedono, per il pensionamento cosiddetto « di vecchiaia », limiti di età diversi, in relazione al grado rivestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego. Anche restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordinamento, questo personale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli, che la legge fissa al raggiungimento di età avanzate.

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Questa circostanza, aggravata dalla mancata istituzione di alcuna forma di previdenza compensativa,
crea una situazione di estremo svantaggio per il personale del comparto nel momento del
pensionamento, dopo una carriera professionale dedicata alla difesa dello Stato e dei suoi cittadini. Il
personale che accede attualmente alla pensione, essendo stato assunto prima del 1996, può ancora
godere di una parte del trattamento pensionistico calcolato con il metodo retributivo, circostanza che in parte allevia la penalizzazione prodotta dal meccanismo di calcolo contributivo. La componente calcolata col sistema retributivo è però destinata, negli anni, ad assottigliarsi sempre di più, rendendo la penalizzazione sempre maggiore. Per i « nuovi assunti », in servizio dal 1° gennaio 1996, cui sarà applicato il calcolo « contributivo puro », la situazione si farà davvero difficile, considerando che non sarà a loro garantita neppure la percentuale del 60 per cento dell’ultimo stipendio già individuata dalla legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) quale limite minimo insuperabile nel rapporto tra pensione e ultima retribuzione percepita (cosiddetto « tasso di sostituzione »). Non è d’altro canto ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del comparto. Risulta pertanto urgente e non più rinviabile ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili per questo personale all’atto del pensionamento « per vecchiaia », in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali. Si tratta quindi di intervenire con una norma di equità contributiva, equiparando il coefficiente di trasformazione indicato per il pubblico impiego al momento di accedere al pensionamento per limiti di età.

L’articolo 1 del disegno di legge introduce una specifica modalità di computo della pensione annua per il personale di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal
servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall’ordinamento
dell’amministrazione di appartenenza. In particolare, per tale personale, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole, che coincide con quello previsto per l’età anagrafica
utile all’accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici.

L’articolo 2, con lo scopo di mantenere il necessario adeguamento del coefficiente introdotto per il
personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico rispetto alla generalità del pubblico
impiego, prevede un aggiornamento automatico in caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento per la generalità dei dipendenti pubblici, nonché della misura dei
coefficienti stessi definiti dalle tabelle di riferimento. L’articolo 3 individua la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
nonché dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio
per il raggiungimento del limite di età previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza per il grado rivestito, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2.
1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell’allegato 2 alla legge n. 247 del 2007 e alla tabella A della legge n. 335 del 1995, il coefficiente di trasformazione da applicarsi al personale di cui all’articolo 1 della presente legge è da ritenersi automaticamente adeguato a quello in vigore per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia del dipendente pubblico civile.

Art. 3.
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati in
31.170.000 euro per l’anno 2022, 62.340.000 euro per l’anno 2023, 93.510.000 euro per l’anno 2024,
124.680.000 euro per l’anno 2025, 155.850.000 euro per l’anno 2026, 187.020.000 euro per l’anno
2027, 218.190.000 euro per l’anno 2028, 249.360.000 euro per l’anno 2029, 280.530.000 euro per
l’anno 2030, e 311.700.000 euro a regime, a decorrere dall’anno 2031, si provvede con risorse del
fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

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