Nuovo limite contanti da gennaio 2022

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Il 31 dicembre 2021 cambia il limite all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore in Italia, introdotto (articolo 18, DL 124/2019) per incentivare nel Paese il ricorso alle transazioni digitali e per contrastare l’evasione fiscale e il fenomeno dei pagamenti in nero. Da gennaio, sarà possibile utilizzare denaro contante per pagamenti di beni o servizi solo fino a 999,99 euro.

Dal 1° gennaio 2022 si dimezza dunque l’attuale soglia massima, che passa da 2mila e mille euro, applicata ad ogni tipologia di pagamento ma anche alle donazioni, come sottolinea la Banca d’Italia:
è possibile consegnare del denaro contante (e titoli al portatore in euro o in valuta estera ad altro soggetto), solo entro tale cifra, anche se si tratta di donazioni o se le somme sono a favore di parenti.
Fino al 31 dicembre 2021, dunque, il limite di utilizzo per acquisti e vendite in Italia e all’Estero è fissato a 1.999,99 euro (quindi la soglia simbolica è 2mila euro) per singolo pagamento o transazioni frazionate ma collegate tra loro. Per operazioni frazionate (artificiosamente o meno) si intendono quelle effettuate in un arco di temporale di 7 giorni.

Il riferimento di legge primario è il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (articolo 18), in base al quale il divieto di superamento della soglia si applica al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.

Fanno eccezione i pagamenti ed i prelievi effettuati per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica. Potranno inoltre effettuare pagamenti in contante, con limite di 15.000 euro, i cittadini stranieri non residenti in Italia per transazioni legato a shopping e turismo (commercio al minuto, agenzie di viaggio…) previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

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Pagare in contanti una somma di valore superiore a quanto consentito dalla legge italiana espone a rischi di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e di ricaduta nell’ambito di applicazione della normativa sull’antiriciclaggio, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, secondo cui il minimo edittale diventa di minimo 1.000 euro per le trasgressioni in generale (fino al 31 dicembre 2021, sanzione di duemila euro);

La sanzione è di 5.000 euro per le violazioni di importo superiori a 250mila euro;

Chi non comunica l’irregolarità essendo tenuto a farlo, paga una sanzione da 3mila a 15mila euro. In caso di pagamento in contanti oltre il limite di legge, infatti, viene sanzionato non solo chi paga ma anche chi accetta il pagamento.

Appare utile ricordare che per denaro contante si intendono: banconote, monete e titoli al portatore, assimilati al contante. Gli strumenti alternativi al contante sono: assegno, bonifico, addebito diretto, carte di pagamento, servizi di pagamento via Internet (e-payments) o su dispositivi portatili (m-payments). Sono dunque queste le opzioni percorribili per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) per importi superiori alla nuova soglia massima di legge.

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