Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato — Disposizioni applicative.

28415
Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato — Disposizioni applicative.

Come noto, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha introdotto nel testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’art. 4-ter, dal 15 dicembre 2021 è stato esteso al personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico1 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Il personale appartenente alla Polizia di Stato, nei termini che saranno illustrati nel prosieguo, rientra, naturalmente, nell’ambito applicativo della previsione normativa.

Occorre precisare che, a mente dell’art. 3-fer del citato d.l. n. 44/2021, introdotto dal parimenti citato d.l. n. 172/2021, “l’adempimento dell’obbligo vaccinale […] comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.

  1. Verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale (art. 4-ter, comma 2 e comma 3, primo periodo, d.l. 44/2021).
    Ai sensi dell’art. 4-fer, comma 2, della norma all’attenzione, “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale … assicurano il rispetto dell’obbligo”.Ai sensi del comma 3 dell’art. 4-fer, a partire dal 15 dicembre 2021 i responsabili delle strutture devono verificare immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei dipendenti della Polizia di Stato, acquisendo le informazioni necessarie.

    Il giorno 15 dicembre 2021 il personale tutto — anche se assente per legittimi motivi, sempre che non rientri nelle categorie escluse indicate nel paragrafo 4 – dovrà produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale o la restante documentazione elencata nel paragrafo successivo; in mancanza, nei confronti del personale sarà rivolto l’invito di cui all’art. 4-fer, comma 3, secondo la procedura e le modalità di notifica indicate nel paragrafo seguente.

    advertise

    Al contempo, si rappresenta che sono in corso interlocuzioni, non ancora definitesi in ogni aspetto, con i competenti soggetti istituzionali diversi dal Dipartimento della pubblica sicurezza, volte a verificare le modalità di acquisizione di dette informazioni tramite sistemi informativi automatizzati. Ove le stesse dovessero andare a buon fine, con conseguente agevolazione dello svolgimento delle verifiche, ne sarà data immediata comunicazione con ulteriori istruzioni di dettaglio.

    I responsabili delle strutture dovranno effettuare le prescritte verifiche anche nei confronti delle unità di personale temporaneamente aggregate, a qualsiasi titolo, presso il proprio Ufficio.

  2. Procedura di invito (art. 4-fer, comma 3, secondo e terzo periodo, d.l. 44/2021).Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 0 la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili delle strutture invitano, senza indugio l’interessato a produrre, “entro cinque giorni dalla ricezione dell ‘invito’, la documentazione comprovante:

    a) l’effettuazione della vaccinazione;

    b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021, ossia in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCovV.-2.
    Si sottolinea che, in virtù del rinvio all’art. 4, commi 2 e 7 del d.l. n. 44/2021, contenuto nel comma 2 dell’art. 4-ter, “per il periodo in cui la vaccinazione […] è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2°;

    c) la presentazione di tempestiva richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito. Ove, per cause non imputabili al dipendente, non sia possibile l’effettuazione della vaccinazione entro tale termine — benché sia stata effettivamente presentata richiesta — si valuterà, attraverso il competente Ufficio sanitario, la possibilità di anticipare la data di somministrazione;

    d) l’insussistenza, per altri motivi, dei presupposti per l’obbligo vaccinale (sul punto, si rinvia al paragrafo 4, relativo ai destinatari della procedura di invito).

    In pendenza del predetto termine di 5 giorni, nonché del termine di 20 giorni nell’ipotesi sub-c), il personale potrà continuare a prestare servizio esibendo la certificazione verde COVID-19 “base” di cui all’art. 9 del d.l. n. 52/2021; in mancanza, il personale inadempiente all’obbligo di esibizione sarà collocato in posizione di assenza ingiustificata ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 6, del d.l. n. 52/2021.
    Nell’ipotesi sub-c), i responsabili delle strutture, ricevuta la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, “invitano l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale”.

    Pertanto, la durata massima per la conclusione della procedura avviata con l’invito è pari a 23 giorni (20 decorrenti dalla ricezione dell’invito per la somministrazione della vaccinazione richiesta e 3 per la presentazione della certificazione di avvenuta vaccinazione).

    Circa le modalità di invito, lo stesso sarà rivolto agli interessati mediante consegna diretta o, nel caso di dipendenti assenti — e che non rientrino nelle categorie escluse indicate nel paragrafo 4 — con qualsiasi mezzo di notifica legalmente previsto, che ne assicuri l’ingresso nella sfera di conoscibilità del destinatario (raccomandata a/r, notifica a mezzo P.E.C., consegna di copia dell’atto all’interessato da parte di personale della Polizia di Stato).

    Con separata trattazione saranno trasmessi, per pronto impiego, i modelli di invito a presentare la documentazione prevista dall’illustrata normativa.

  3. Scadenza della copertura vaccinale dopo il 15 dicembre 2021. 

    È obbligo dell’appartenente alla Polizia di Stato tanto monitorare la durata della propria copertura vaccinale quanto attivarsi per tempo affinché la propria condizione di vaccinato permanga inalterata. Ovviamente, qualora dovessero insorgere difficoltà di qualsiasi genere nel ricevere la somministrazione in tempo utile, il dipendente dovrà esibire la tempestiva prenotazione effettuata al responsabile della struttura, che si attiverà secondo la procedura di cui alla lettera c) del paragrafo precedente. Qualora, per cause di forza maggiore, non riesca a ottenere la vaccinazione per tempo nemmeno con queste modalità, il dipendente non dovrà essere sospeso e potrà continuare a prestare servizio esibendo la certificazione verde COVID-19 “base” di cui all’art. 9 del d.l. n. 52/2021 fino alla data di somministrazione del vaccino. Da quel momento, il dipendente dovrà trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.Particolare attenzione dovrà essere rivolta a tale ultimo aspetto da parte sia dei soggetti obbligati sia dei responsabili delle strutture nel periodo a ridosso della fine del 2021 e dell’inizio del 2022, quando, per ragioni congiunturali riconducibili all’avvio della prima campagna di vaccinazione, andrà a scadenza la copertura vaccinale per un numero significativo di appartenenti alla Polizia di Stato.

  4. Destinatari dell’invito (art. 4-ter, comma 1 e comma 3, secondo periodo d.l. n 44/2021. Approfondimento).Come evidenziato in premessa, l’obbligo vaccinale grava in linea generale su tutto il personale appartenente alla Polizia di Stato, inclusi gli allievi e i frequentatori dei corsi di formazione, considerato anche che l’attività formativa comprende periodi di applicazione e tirocini operativi presso Reparti o Uffici dell’ Amministrazione.

    Ad ogni modo, come indicato alla lettera d) del paragrafo due, per talune categorie di dipendenti, individuate anche a seguito di confronto con le Organizzazioni Sindacali del Personale della Polizia di Stato e in una visione condivisa con le altre componenti del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, non sussistono i “presupposti per l’obbligo vaccinale”. Ne deriva che la procedura di invito potrà essere avviata al venir meno delle cause di temporanea esclusione.

    Si fa riferimento, in particolare, ai dipendenti collocati in posizioni giuridiche variamente caratterizzate da una sospensione del rapporto di lavoro, elencate nella tabella allegata (all.1).

  5. Conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale (art. 4-ter, comma 3, quarto, quinto e sesto periodo, d.l. n. 44/2021).In caso di “mancata presentazione della documentazione” di cui al paragrafo 2, i responsabili delle strutture “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato”.

    “L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione” del dipendente “dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. La sospensione decorre dalla notifica del provvedimento ed è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

    Nel periodo di sospensione:

    – al lavoratore non è dovuto alcun compenso di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario;
    – le giornate di sospensione non sono utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento e non concorrono alla maturazione di ferie;
    – nonè consentito fruire di istituti di assenza legittima;
    – al dipendente sono temporaneamente ritirati la tessera di riconoscimento, la placca, l’arma in dotazione individuale e le manette.

    Il provvedimento di sospensione dovrà essere redatto immediatamente dai responsabili delle strutture, notificato a ciascun dipendente interessato e trasmesso, con le consuete modalità relative ai provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale, al competente Ufficio amministrativo-contabile per l’applicazione dei conseguenti effetti economici. Altrettanto immediatamente, la sospensione dovrà essere revocata con provvedimento da adottare al momento in cui vengono meno i presupposti che l’avevano determinata. Anche in questo caso, si fa riserva di trasmettere i corrispondenti modelli.

    Il provvedimento di sospensione, così come quello di revoca, dovranno essere altresì trasmessi, ai fini della rideterminazione della posizione in ruolo del dipendente, al competente Servizio della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

    Si aggiunge che, per consentire la registrazione delle giornate di sospensione, sarà attivata una nuova funzione all’interno del sistema PS Personale.

  6.  Sanzioni amministrative (art. 4-fer, commi 5 e 6, d.l. n. 44/2021).Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale comporta, inoltre, l’applicazione da parte del Prefetto competente per territorio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 5 e 6 del citato art. 4-fer. In particolare:

    a) lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. Restano ferme le eventuali conseguenze disciplinari;

    b) l’inadempimento, da parte dei responsabili delle strutture, del dovere di assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale ex art. 4-fer, comma 2, è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Restano ferme anche in tale caso, ovviamente, le eventuali conseguenze disciplinari.

    Per quanto riguarda l’ipotesi sub-a), i responsabili delle strutture e i loro delegati, ai sensi dell’art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 6893, dovranno accertare che i dipendenti già sospesi non svolgano attività lavorativa e contestare le eventuali violazioni; a tale ultimo fine, potrà essere utilizzato il modello che sarà fornito con separata corrispondenza.

    Sui responsabili delle strutture grava altresì l’onere di curare la comunicazione al Prefetto competente delle violazioni accertate, ai fini della successiva adozione delle sanzioni previste.

  7. Durata delle certificazioni verdi COVID-19.Come previsto dal comma 1 dell’art. 4-fer, l’obbligo vaccinale deve essere adempiuto ‘per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021”. Pertanto, la somministrazione della dose di richiamo deve avvenire prima della scadenza della certificazione verde già posseduta.

    AI riguardo, si rammenta che il decreto-legge indicato in oggetto, modificando l’art. 9 d.l. n. 52/2021, ha mutato, a decorrere dal 15 dicembre 2021, i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come indicato in allegato (all.2).

  8. Tutela della riservatezza.La delicatezza della tipologia dei controlli richiede di prestare la massima attenzione alla tutela della riservatezza nella trattazione delle pratiche, che dovrà avvenire in osservanza delle modalità di trattazione dei dati “sensibili” normativamente previste.

    In merito, ulteriori indicazioni saranno fornite dalla Segreteria del Dipartimento — Ufficio VI — Sicurezza dati della Polizia di Stato.

  9. Permanenza dell’obbligo di possesso e di esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. “Green Pass”).Preme sottolineare che resta intatta la disciplina recante l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID19 “base” di cui all’articolo 9, comma 2, del d.l. n. 52/2021, ai sensi della menzionata circolare n. 555/I-DOC/Area I/C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 ottobre 2021, relativa a “Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19” (c.d. “Green pass)”.

    Il predetto obbligo di possesso ed esibizione coesiste attualmente con quello vaccinale; pertanto, le verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro dovranno continuare ad essere effettuate.

    Per quanto concerne, in particolare, 1′ Amministrazione della pubblica sicurezza, si rammenta che il personale dell’ Amministrazione civile dell’interno non è sottoposto all’obbligo vaccinale, a differenza dei dipendenti delle altre Forze di polizia, assoggettati ai medesimi obblighi previsti per gli appartenenti della Polizia di Stato.

    Per la soluzione di eventuali problematiche applicative e ottenere i chiarimenti ritenuti necessari, potrà essere interessata la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato — Servizio affari generali presso le utenze telefoniche 06 46575205 — 06 46575202, che provvederà, se del caso, anche a indirizzare i richiedenti verso le competenti articolazioni dipartimentali.

Note


1Più precisamente, l’estensione dell’obbligo vaccinale riguarda le seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) personale del comparto della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;

d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
I “responsabili delle strutture”, analogamente a quanto già previsto dalla circolare n. 555/I-DOC/Area I/C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 ottobre 2021, relativa a “Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19” (c.d. “Green pass ”)”, sono da intendersi come i dirigenti apicali delle varie articolazioni centrali e periferiche”. In relazione alla dimensione degli Uffici e/o alla presenza di uno o più Uffici decentrati, il dirigente può, con atto scritto, delegare le verifiche a dipendenti con qualifica dirigenziale, laddove presenti, oppure ad operatori di altra qualifica.

2 Con ciò intendendosi il vertice dell’Ufficio o Reparto o Istituto di appartenenza del dipendente.

3 Come stabilito dal citato art. 13: “/…All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, […}”.


ALLEGATO 2

Ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 52/2021, come modificato dall’art. 3 del d.l. n.
172/2021, si riportano di seguito i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 che troveranno applicazione a decorrere dal 15 dicembre 2021:

a) certificazione verde COVID-19 rilasciata in caso di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo: nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario; i

b) certificazione verde COVID-19 rilasciata in caso di avvenuta guarigione da COVID-19; sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione;

c) certificazione verde COVID-19 rilasciata in caso di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare: quarantotto ore dall’esecuzione del test antigenico rapido o settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare;

d) certificazione verde COVID-19 rilasciata in caso di avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo: nove mesi a far data dall’avvenuta guarigione.

 

PDF CIRCOLARE

Advertisement