Obbligo vaccinale per il personale PS – emanata la circolare applicativa

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Ultimo aggiornamento 17/12/2021

Con la circolare 333-A0006142 del 10 dicembre 2021, sono state diramate le attese direttive applicative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha esteso nel testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’art. 4-ter, dal 15 dicembre 2021 al personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

La circolare precisa che l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.

La verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è affidata a responsabili delle strutture in cui presta servizio il attraverso l’acquisizione delle informazioni necessarie.

Il giorno 15 dicembre 2021 il personale tutto — anche se assente per legittimi motivi, sempre che non rientri nelle categorie escluse indicate nel paragrafo 4 – dovrà produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso contrario verrà attivata la procedura di invito a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell‘invito, la documentazione comprovante:

  1. l’effettuazione della vaccinazione;
  2. l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. n. 44/2021, ossia in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCovV.2. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, gli interessati vengono adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2°;
  3. la presentazione di tempestiva richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito. Ove, per cause non imputabili al dipendente, non sia possibile l’effettuazione della vaccinazione entro tale termine — benché sia stata effettivamente presentata richiesta — si valuterà, attraverso il competente Ufficio sanitario, la possibilità di anticipare la data di somministrazione;
  4. l’insussistenza, per altri motivi, dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Nelle more della scadenza del termine di 5 giorni, nonché del termine di 20 giorni nell’ipotesi c), il personale potrà continuare a prestare servizio esibendo la certificazione verde COVID-19 “base” di cui all’art. 9 del D.L. n. 52/2021; in mancanza, il personale inadempiente all’obbligo di esibizione sarà collocato in posizione di assenza ingiustificata ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 6, del D.L. n. 52/2021.

Nell’ipotesi c), i responsabili delle strutture, ricevuta la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, “invitano l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale”.

Pertanto, la durata massima per la conclusione della procedura avviata con l’invito è pari a 23 giorni (20 decorrenti dalla ricezione dell’invito per la somministrazione della vaccinazione richiesta e 3 per la presentazione della certificazione di avvenuta vaccinazione).

È obbligo dell’appartenente alla Polizia di Stato tanto monitorare la durata della propria copertura vaccinale quanto attivarsi per tempo affinché la propria condizione di vaccinato permanga inalterata. Ovviamente, qualora dovessero insorgere difficoltà di qualsiasi genere nel ricevere la somministrazione in tempo utile, il dipendente dovrà esibire la tempestiva prenotazione effettuata al responsabile della struttura, che si attiverà secondo la procedura di cui alla lettera c) del paragrafo precedente. Qualora, per cause di forza maggiore, non riesca a ottenere la vaccinazione per tempo nemmeno con queste modalità, il dipendente non dovrà essere sospeso e potrà continuare a prestare servizio esibendo la certificazione verde COVID-19 “base” di cui all’art. 9 del D.L. n. 52/2021 fino alla data di somministrazione del vaccino. Da quel momento, il dipendente dovrà trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

L’obbligo vaccinale grava in linea generale su tutto il personale appartenente alla Polizia di Stato, inclusi gli allievi e i frequentatori dei corsi di formazione, considerato anche che l’attività formativa comprende periodi di applicazione e tirocini operativi presso Reparti o Uffici dell’Amministrazione.

Ad ogni modo, per talune categorie di dipendenti, collocati in posizioni giuridiche variamente caratterizzate da una sospensione del rapporto di lavoro, elencate in una apposita tabella e per i quali non sussistono i presupposti per l’obbligo vaccinale, la procedura di invito potrà essere avviata al venir meno delle cause di temporanea esclusione.

Allorquando, i responsabili delle strutture accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione del dipendente dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La sospensione decorre dalla notifica del provvedimento ed è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Nel periodo di sospensione:

  • al lavoratore non è dovuto alcun compenso di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario;
  • le giornate di sospensione non sono utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento e non concorrono alla maturazione di ferie;
  • non è consentito fruire di istituti di assenza legittima;
  • al dipendente sono temporaneamente ritirati la tessera di riconoscimento, la placca, l’arma in dotazione individuale e le manette.

Il provvedimento di sospensione dovrà essere redatto immediatamente dai responsabili delle strutture, notificato a ciascun dipendente interessato e trasmesso, con le consuete modalità relative ai provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale, al competente Ufficio amministrativo-contabile per l’applicazione dei conseguenti effetti economici. Altrettanto immediatamente, la sospensione dovrà essere revocata con provvedimento da adottare al momento in cui vengono meno i presupposti che l’avevano determinata. Anche in questo caso, si fa riserva di trasmettere i corrispondenti modelli.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale comporta, inoltre, l’applicazione da parte del Prefetto competente per territorio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 5 e 6 del citato art. 4-fer. In particolare:

  1. lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. Restano ferme le eventuali conseguenze disciplinari;
  2. l’inadempimento, da parte dei responsabili delle strutture, del dovere di assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale ex art. 4-fer, comma 2, è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Restano ferme anche in tale caso, ovviamente, le eventuali conseguenze disciplinari.

Sui responsabili delle strutture grava altresì l’onere di curare la comunicazione al Prefetto competente delle violazioni accertate, ai fini della successiva adozione delle sanzioni previste.

Resta intatta la disciplina recante l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID19 “base” di cui all’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 (c.d. “Green pass)”. Detto obbligo di possesso ed esibizione coesiste attualmente con quello vaccinale e pertanto, le verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro dovranno continuare ad essere effettuate.

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