È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023 la legge 13 novembre 2023 n. 159 (G.U.) di conversione del cosiddetto Decreto Caivano, (dl n. 123/2023), recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
In sede di conversione sono state apportate significative modifiche al testo originario.
Il Capo II entra nel merito del contrasto alla criminalità minorile, introducendo diverse misure volte a rafforzare la sicurezza e la prevenzione del fenomeno delinquenziale che vede protagonisti persone di età inferiore ai 18 anni.
A tal proposito, le novità di rilievo sono:
- l’estensione dell’avviso orale anche ai minorenni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età;
- l’applicazione del divieto di utilizzare servizi informatici, nonché di possedere o di utilizzare telefoni e altri dispositivi per le comunicazioni, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno dato luogo all’avviso orale, in caso di condanna del minore (anche con sentenza non definitiva), per delitti contro la persona o il patrimonio, ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti.
Il comma 6, dell’art. 5 in esame prevede poi che, nelle ipotesi di ammonimento, il soggetto che è tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è assoggettato alla sanzione amministrativa da 200,00 a 1.000,00 euro, salvo che lo stesso non provi di non aver potuto impedire il fatto.
Il comma 1, dell’art. 8, introduce la lettera a-bis) al comma 2 dell’art. 23 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, stabilendo che la custodia cautelate possa essere disposta anche per il caso in cui il minore si sia dato alla fuga o sussista concreto e attuale pericolo che lo stesso si dia alla fuga.
Infine, sempre all’art. 8, comma 1, del decreto viene proposto un percorso di rieducazione del minore nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, con possibile definizione anticipata del procedimento. Il percorso in esame prevede l’inserimento del minore in programmi di educazione civica e sociale, contribuendo attivamente alla sua rieducazione.
L’art. 10 si occupa di inserire interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno con lo scopo di contrastare la dispersione scolastica e di ridurre i divari territoriali, introducendo a tal fine risorse finanziarie e di personale.
La legge di conversione del decreto introduce l’art. 10-bis con il quale, rispetto alle regioni del Mezzogiorno, viene abolito il limite numerico degli alunni per classe, conformemente alla disponibilità di organico assegnato a livello regionale. Viene poi specificato che all’attuazione di quanto sopra riferito, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’art. 11 disciplina il potenziamento del piano degli asili nido per la fascia di età compresa tra gli 0 e i 2 anni di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, incrementando il numero dei posti messi a disposizione.
Infine, l’art. 12 introduce nuove sanzioni penali per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo scolastico.
In particolare, viene introdotto l’art. 570-ter cod. pen., recante “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori”, ove è previsto che il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico, che non adempia agli obblighi sullo stesso gravante, è punito con la reclusione fino a due anni se non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica, in conformità alla legge, l’assenza del minore dalla scuola.
Allo stesso tempo, il soggetto obbligato è punito con la reclusione fino a un anno per le assenze ingiustificate del minore dal servizio scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico se non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica, in conformità alla legge, l’assenza del minore dalla scuola. Viene contestualmente abrogato l’art. 731 codice penale.
L’art. 13 introduce una disciplina in tema di controllo parentale nei dispositivi elettronici, imponendo ai produttori dei device, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, l’installazione di idonei sistemi di sicurezza che consentano l’effettivo controllo parentale e stabilendo che nel frattempo i fornitori dei servizi di comunicazione sono tenuti a realizzare applicazioni in grado di garantire tale controllo.
La legge di conversione ha introdotto l’art. 13-bis che disciplina la verifica della maggiore età per l’accesso a siti pornografici.
La norma in questione, dopo aver premesso che “è vietato l’accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica”, impone ai gestori di siti web che diffondano immagini e video a carattere pornografico di verificare la maggiore età degli utenti e di vietarne l’accesso a coloro che abbiano meno di 18 anni.