Pensione di reversibilità ai figli superstiti

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In risposta ad alcune richieste di chiarimento pervenute, si precisa che la reversibilità della pensione spetta ai figli superstiti ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, purché, alla data del decesso del genitore, fossero a suo carico.

Tale requisito è condizionato a sua volta:

1) dalla non autosufficienza economica, quando cioè il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non ecceda la soglia per il diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali (19.461,12 annui) maggiorato dell’eventuale indennità di accompagnamento;

2) dal mantenimento abituale da parte del deceduto.

Sono considerati studenti, per la concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del genitore:

– hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o secondaria di primo grado/professionale;

– hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni (oppure prima se ottengono la laurea) e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata ordinaria del corso di laurea.

Il decesso deve verificarsi durante l’anno accademico di iscrizione e all’interno degli anni previsti dal corso di studi. Nel caso di percezione di piccoli redditi da lavoro, l’universitario conserva il diritto alla pensione ai superstiti quando lo svolgimento dell’attività determina un reddito annuo inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dall’Ago, maggiorato del 30% (nel 2024, 957,78 EUR mensili).

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