Il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale e, con esso, il diritto automatico alla reversibilità ma l’art. 9 della legge n. 898/1970 riconosce, però, al divorziato la possibilità di accedere alla pensione per i superstiti al ricorrere di precisi requisiti.
L’accesso alla reversibilità per il coniuge divorziato è subordinato al concorso di tre condizioni, tutte contemporaneamente necessarie:
- essere titolari di un assegno divorzile periodico, riconosciuto giudizialmente e ancora in corso al momento del decesso dell’ex coniuge: non basta l’assegno corrisposto in un’unica soluzione (una tantum), né un assegno di importo simbolico fissato solo formalmente;
- non essersi risposati dopo il divorzio;
- il rapporto assicurativo da cui trae origine la pensione deve essere anteriore alla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La Cassazione ha precisato, con ordinanza n. 27875/2021, che occorre la titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico al momento della morte, non la semplice titolarità astratta di un diritto già estinto con la corresponsione in un’unica soluzione.
Il periodo di separazione legale che ha preceduto il divorzio è computato nella durata del matrimonio ai fini della determinazione della quota, poiché il vincolo giuridico permane fino alla sentenza di divorzio.
Se il pensionato deceduto si era risposato dopo il divorzio sia la vedova sia l’ex coniuge divorziata possono vantare un diritto sulla stessa pensione.
La ripartizione fra i due aventi diritto non è determinata dall’INPS in sede amministrativa bensì dal Tribunale, che interviene su richiesta degli interessati.
Nella valutazione il giudice tiene conto di una serie di elementi. La legge (art. 9 L. 898/1970) indica come criterio di partenza la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. Concorrono poi, in funzione correttiva, le condizioni economiche delle parti, l’entità dell’assegno divorzile percepito dall’ex coniuge, l’eventuale convivenza prematrimoniale e il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare.
Occorre, poi, considerare che se uno dei due aventi diritto perde in seguito il proprio titolo (ad esempio risposandosi), la quota vacante si trasferisce integralmente all’altro.
Con l’ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito i criteri di ripartizione, nei casi in cui più soggetti concorrano alla stessa pensione intervenendo su un caso emblematico: alla morte di un pensionato concorrevano la prima moglie, da cui aveva divorziato dopo un matrimonio durato circa 31 anni (1968-1999), e la vedova, sposata per circa 8 anni.
La Cassazione ha precisato che la durata del vincolo matrimoniale è l’elemento che la legge pone come base primaria della valutazione e non può essere messo da parte in favore di considerazioni meramente economiche. L’assegno divorzile può svolgere una funzione correttiva, ma non sostitutiva del peso degli anni condivisi.
Il coniuge divorziato con un lungo matrimonio alle spalle non può vedersi assegnata una quota irrisoria solo perché il giudice ritiene l’assegno divorzile inadeguato come base per calcolare la spettanza. Per converso, la vedova con un matrimonio breve non può pretendere di escludere o marginalizzare l’ex coniuge per il solo fatto di essere stata sposata col defunto al momento del decesso. La ripartizione deve essere frutto di una valutazione complessiva, con la durata del matrimonio come bussola.
Occorre ricordare che la pensione di reversibilità può subire una riduzione quando il beneficiario dispone di redditi propri. La legge 335/1995 (Riforma Dini) prevede scaglioni di decurtazione in base al cumulo di redditi:
- nessuna riduzione fino a circa 23.580 euro lordi annui (soglia aggiornata per il 2026);
- riduzione del 25% per redditi tra questa soglia e il triplo del trattamento minimo INPS;
- riduzione del 40% per redditi tra tre e cinque volte il minimo;
- riduzione del 50% per redditi superiori a cinque volte il minimo.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 30 giugno 2022 ha affermato il principio che la decurtazione effettiva non può superare l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi del beneficiario.
Le rivalutazioni 2026 e le soglie di reddito aggiornate sono state applicate a inizio anno.
Il coniuge divorziato in possesso dei requisiti deve presentare domanda all’INPS per il riconoscimento del diritto. La procedura è la stessa del coniuge superstite non divorziato: domanda online tramite il sito dell’INPS o il portale MyINPS, oppure tramite un patronato.






