Per negare il trasferimento per motivi straordinari occorre sempre una adeguata motivazione

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Ultimo aggiornamento 04/08/2022

Il respingimento dell’istanza di trasferimento per motivi straordinari avanzata con riferimento alla esigenza di assistere la propria figlia, richiede sempre una adeguata motivazione, soprattutto quando siano certificate condizioni di salute del famigliare attraverso un parere medico-legale che attestino “un quadro patologico di un certo rilievo clinico”.

Né l’Amministrazione può opporre la carenza di organico, essendo questo un fattore di criticità divenuto oramai cronico nelle amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella militare” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 marzo 2020, n. 180 che peraltro richiamava sul punto la sentenza della sez. IV del Cons. Stato, 29 agosto 2019, n. 5955; ordinanza Consiglio di Stato n. 6148 del 6 dicembre 2019).

Il principio è sancito nella Sentenza n. 00199/2022 del 14 marzo 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima.

La vicenda di fatto ha riguardato un militare della Guardia di Finanza che ha impugnato il provvedimento con il quale erano state respinte una serie di istanze del dipendente tutte finalizzate ad ottenere il trasferimento per motivi straordinari alla luce delle condizioni di salute della propria figlia minore.

Il Collegio piemontese, considerata la documentazione depositata in giudizio, ha ritenuto che l’Amministrazione non abbia adeguatamente motivato i provvedimenti impugnati, tra l’altro, con specifico riferimento alle delicate condizioni di salute della figlia del ricorrente e, in particolare, nella parte in cui si prende in considerazione il parere medico-legale il quale riconosce “a carico della figlia del militare, un quadro patologico di un certo rilievo clinico”.

Per quanto riguarda, poi, la carenza di organico, il Tribunale ha evidenziato che, in un caso simile a quello in esame, dove emergeva che il militare era in possesso della specializzazione “Anti Terrorismo Pronto Impiego” e che il Gruppo Pronto Impiego registrava un rilevante deficit di Appuntati/Finanziari “AT-PI”, in adesione all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 6148 del 6 dicembre 2019, lo stesso collegio aveva evidenziato “che siffatte congiunture sfavorevoli, rappresentano, tuttavia, delle situazioni che, per quanto problematiche da gestire sotto il profilo organizzativo, sono connotate da “ordinarietà”, essendo la carenza di organico un fattore di criticità divenuto oramai cronico nelle amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella militare” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 marzo 2020, n. 180 che peraltro richiamava sul punto la sentenza della sez. IV del Cons. Stato, 29 agosto 2019, n. 5955).

È vero che, osserva il tribunale, nel caso richiamato la norma da applicare era l’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 sull'”Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche”, nel caso di genitore con figli minori fino a tre anni di età, peraltro, in un contesto normativo antecedente all’intervento dell’art. 40, lett. q) del d.lgs. n. 172 del 2019 che ha aggiunto all’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il comma 31-bis, il quale precisa che il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio, in luogo di “casi o esigenze eccezionali”.

Tuttavia, da un lato, si evidenzia che, anche dopo tale novella normativa, il Consiglio di Stato ha continuato a ribadire che l’Amministrazione non può banalmente riferirsi ad una mera scopertura di organico (Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2021, n. 7740) e dall’altro che, nel caso in esame, ci troviamo di fronte all’esigenza, espressa dal ricorrente, di stare vicino alla figlia minore e in delicate condizioni di salute.

In merito, il T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, con la sentenza 2 maggio 2008, n. 1074, in un caso di diniego di una richiesta avanzata da un militare della guardia di finanza, di trasferimento eccezionale per la cura del coniuge malato e per l’assistenza al figlio minore, ha evidenziato che “La lettura dell’art. 29 della Costituzione, coordinata con l’art. 2, contribuisce ad allargare in misura non trascurabile l’ambito applicativo delle garanzie costituzionali se solo si riflettono i molteplici interessi riconducibili all’interno dell’espressione “i diritti della famiglia” considerati nella prospettiva dello svolgimento della personalità del singolo nella formazione sociale. Una lettura dell’art. 30 della Costituzione poi, alla luce degli artt. 2 e 3 della stessa Carta costituzionale suggerisce che il dovere dei genitori di istruire, mantenere ed educare i figli, non abbia una natura meramente patrimoniale, ma implica al contrario una generale cura della persona del minore. Le posizioni soggettive riconosciute nell’art. 30 della Costituzione, quella dei genitori (anche qualora essi non fossero tra loro coniugati) e quella dei figli, hanno la consistenza di diritti fondamentali della persona e, l’interesse superiore del minore deve costituire oggetto di primaria considerazione in tutte le decisioni delle amministrazioni pubbliche che, in qualche modo, abbiano conseguenze sul minore stesso”.

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