La problematica è stata più volte trattata. Ne forniamo un breve aggiornamento.
Può capitare che l’autorità di riferimento richieda il pagamento di un importo già riscosso e l’utente non sia in possesso di un documento in grado di attestare la regolarità dell’esborso.
Ai sensi dell’art. 2934 c.c. però il diritto a richiedere il pagamento si estingue a seguito di prescrizione, quindi dopo che sia trascorso un determinato periodo di tempo, che varia in relazione alla prestazione richiesta e al tipo di pagamento.
In particolare, per i pagamenti da eseguirsi periodicamente ossia annualmente o in termini più brevi, il periodo di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c. è sempre stato di 5 anni, che non varia per le bollette telefoniche.
In questi ultimi anni però, dopo le direttive di ARERA, le leggi di bilancio 2018 e 2019 hanno abbassato il termine di prescrizione a 2 anni, che vale anche per le bollette dell’acqua se successive al 2020 (restando il termine di conservazione di 5 anni per quelle anteriori al 2020).
Vediamo quindi quali sono, ad oggi, i tempi di conservazione delle bollette della luce e del gas.
Tempi di conservazione bollette luce e gas.
Dopo le recenti modifiche normative degli ultimi anni i tempi di conservazione delle bollette variano in base al tipo di utenza e alla data del documento.
Vediamo più in dettaglio i tempi di conservazione:
Bollette energia elettrica:
• 2 anni nel caso in cui la bolletta abbia una data uguale o successiva al 2 marzo del 2018;
• 5 anni se la bolletta ha una data anteriore a quella del 2 marzo 2018;
• 10 anni se nella bolletta è compreso anche il pagamento del canone RAI.
Bollette gas:
• 2 anni se il documento risale a una data uguale o successiva a quella del 2 gennaio 2019;
• 5 anni se la bolletta ha una data posteriore a quella del 2 gennaio 2019.