Perequazione pensionistica dei trattamenti superiori a quattro volte il minimo

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Molti colleghi pensionati, non avendo riscontrato variazioni nell’assegno pensionistico ci hanno chiesto chiarimenti in relazione ai tempi ed alle modalità della perequazione pensionistica attesa per il 2023.

L’argomento è stato diffusamente trattato su queste pagine (n. 50/2021 del 17 dicembre 2021; n. 39/2022 del 23 settembre 2022; n. 50/2022 del 2 dicembre 2022; nr. 54/2022 del 30 dicembre 2022), in ultimo sul n. 2/2023 del 13 gennaio 2023.

La Legge di Bilancio per l’anno 2023 ha previsto interventi di rimodulazione delle modalità di attribuzione della rivalutazione per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo. Pertanto, l’INPS al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, ha attribuito la rivalutazione ai soli beneficiari il cui importo cumulato di pensione non risulta superiore al limite di quattro volte il trattamento minimo, in pagamento nell’anno 2022 (pari a € 2.101,52).

A seguito dell’approvazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, è stata prevista la rivalutazione anche dei trattamenti pensionistici cumulati superiori al predetto limite sulla base dell’articolo 1, comma 309, della menzionata legge, che riconosce percentuali di rivalutazioni diverse a seconda dell’entità del trattamento in godimento, secondo la tabella di seguito riportata.

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Ciò premesso, l’INPS, con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2023, a integrazione delle informazioni fornite con la precedente circolare n. 135 del 22 dicembre 2022, ha illustrato le modalità relative al rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L’istituto rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale delle pensioni (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Occorre far presente che l’INPS, con il comunicato stampa del 24 gennaio 2023, aveva rappresentato di aver provveduto ad attribuire, dal 1° gennaio, la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali nella misura del 100% a tutti gli utenti che avevano ottenuto in pagamento, nell’anno 2022, rate di pensione per un importo inferiore o uguale ad euro 2.101,52 (quattro volte il trattamento minimo) e che, per tutti gli altri pensionati, nel mese di marzo 2023, avrebbe proceduto ad attribuire la perequazione nella percentuale prevista dall’art. 1 comma 309 della Legge di bilancio con gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

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