Condizioni per l’utilizzo dei droni da parte delle forze di polizia

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Ultimo aggiornamento 17/02/2023

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Giugno 2022 “Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto” pubblicato in GU Serie Generale n.192 del 18-08-2022 indirizzato alle forze di polizia di cui all’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 attua quanto previsto dall’art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che demandava ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Ente nazionale per l’aviazione civile, la disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.

Questo decreto, (articolo 3 comma 2) consente un maggior utilizzo dei Droni da parte di:

  • Polizia di Stato per fini di:

1) sicurezza stradale;

2) sicurezza ferroviaria;

3) sicurezza delle frontiere;

4) sicurezza postale e delle comunicazioni;

  • Arma dei Carabinieri per fini di:

1) sicurezza in materia di sanità igiene e sofisticazioni alimentari;

2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;

3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;

4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

  • Guardia di Finanza per fini di:

1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera;

2) Sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento;

3) Assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Le speciali modalità operative di impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto per le finalità di cui all’art. 3, comma 2, sono definite, anche in funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo tecnico-operativo che dovrà essere adottato da ciascuna Forza di polizia con ENAC.

Il vasto impiego dei droni per finalità di sicurezza urbana e pubblica dovrà anche contemplare le cautele per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati alla luce del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 51/2018 in tema di trattamenti di polizia.

Questo significa che ogni forza di polizia dovrà condurre una valutazione di impatto privacy (art. 35 Reg. UE 2016/679 e 23 D.Lgs n. 51/2018) comprensiva di una esauriente analisi del rischio al fine misurare e gestire gli eventuali impatti negativi sui diritti, le libertà fondamentali e dignità degli interessati.

Ciò richiederà un particolare impegno tenuto conto delle peculiarità (in primis le riprese dall’alto) dello strumento (il drone) che si utilizza per rilevare le immagini che potrebbero essere potenzialmente idonee a riprendere anche luoghi di privata dimora.

 

 

 

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