Invalidità non dipendente da causa di servizio, si può permanere nel ruolo di appartenenza?

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Ultimo aggiornamento 17/02/2021

Un nostro assiduo lettore, avendo riportato una invalidità non dipendente da causa di servizio, chiede se può permanere nel ruolo di appartenenza, con impiego in servizi compatibili con l’infermità che lo interessa.

Grazie all’iniziativa del SIULP, che ha fortemente voluto il riordino anche per inserire forme di tutela per i colleghi che si trovassero in condizioni come quella rappresentata dal nostro lettore, oggi gli idonei parziali la cui condizione non è dipendente da causa di servizio, hanno una nuova opportunità di permanere in servizio.

L’art. 5 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha modificato l’art. 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, prevedendo, per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che abbia riportato un’ invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, la possibilità di essere, a domanda, o d’ufficio per esigenze di servizio, “utilizzato in servizi d’istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta”, oppure, in mancanza”, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato (ruoli tecnici), ovvero, a domanda, in quelle di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi Polizia di Stato – Fiamme oro, istituita nell’ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.

In pratica, il novellato art. 2 estende, nella sostanza, l’istituto dell’utilizzazione in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa, inizialmente previsto dal citato d.P.R. n. 738/1981 per il solo personale parzialmente inidoneo per causa di servizio, anche al personale il cui giudizio di parziale inidoneità sia
determinato da patologia non dipendente da causa di servizio, prevedendo adempimenti
procedimentali speculari a quelli disciplinati dal citato d.P.R. n. 738/1981.

Con le circolari n. 333.SMOP/2.1317/2020 del 2 marzo 2020 e n. 333-D/116.M.3.1 del 3
febbraio 2021, ferma restando l’espressa previsione della facoltà di ciascun interessato di
manifestare direttamente la propria adesione all’ipotesi di permanere nel ruolo di appartenenza,
formulando domanda in tal senso, il Dipartimento della P.S. ha invitato i responsabili delle
proprie articolazioni centrali e territoriali ad attivare, comunque d’ufficio, con la massima
tempestività e a seguire con la necessaria cura, le procedure previste, fornendo direttive
applicative- in relazione alle fasi procedimentali che dovranno essere osservate al fine di
giungere ad una corretta e completa istruttoria che consenta all’Organo consultivo (Commissione
di cui all’art. 4 del citato d.P.R. n. 738/1981) ed ai Servizi della Direzione centrale per le risorse
umane di compiere l’attività di competenza senza aggravio dei relativi tempi determinato da
istruttorie incomplete.

La nuova procedura, comunque destinata al personale appartenente a tutti i ruoli e carriere
della Polizia di Stato, dovrà essere applicata, in considerazione della data di entrata in vigore
della disposizione, al personale giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale allo
svolgimento dei servizi d’istituto, a decorrere dal 20 febbraio 2020.
La procedura dovrà essere attivata, nel rispetto degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dall’Ufficio/Reparto di appartenenza del dipendente, all’atto dell’acquisizione del giudizio
definitivo di parziale inidoneità, anche ove risulti ancora in corso la procedura di dipendenza da
causa di servizio della malattia che lo ha determinato, considerato che per l’avvio del
procedimento non risulta più necessario attendere, ai soli fini della ricollocazione lavorativa,
l’esito della procedura di riconoscimento.

L’utilizzazione in servizio è disposta d’ufficio o a domanda dell’interessato da presentarsi entro
il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell’accertata inidoneità parziale;
la procedura è curata dal competente Servizio della Direzione centrale delle risorse umane
individuato sulla base della qualifica del dipendente;
il provvedimento finale viene emesso previa acquisizione del parere della Commissione
consultiva di cui all’art. 4 del citato d.P.R- n. 738/1981, la quale dovrà individuare i servizi
d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, sulla base delle risultanze medico legali;
l’eventuale domanda di transito negli altri ruoli della Polizia di Stato (procedura destinata
esclusivamente al personale che espleta funzioni di polizia) e/o nelle altre amministrazioni dello
Stato potrà essere prodotta nella sola ipotesi di esito negativo di quella di utilizzazione e
sempreché residui l’idoneità al passaggio, nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni
adesso decorrenti dalla notifica dell’esito negativo;
qualora l’interessato dichiari di non volersi avvalere della facoltà di transito o lasci inutilmente
decorrere il termine per produrre la domanda, nei suoi confronti verrà emesso il provvedimento
di dispensa dal servizio per motivi di salute. salvo che, entro lo stesso termine, l’Amministrazione
ne disponga d’ufficio, per esigenze di servizio, il transito ai ruoli tecnici.

Completata la fase istruttoria, i relativi atti dovranno essere trasmessi al competente Servizio
della Direzione centrale per le risorse umane, per il successivo iter procedurale.
Per quanto riguarda la posizione di status’ del Personale giudicato permanente non idoneo
nella forma parziale in conseguenza di una malattia in corso di riconoscimento, resta fermo, in
attesa dell’utilizzazione in servizio, quanto disposto dall’art. 16, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51(aspettativa speciale).

Nei confronti del personale che sia stato giudicato permanentemente non idoneo nella forma
parziale in conseguenza di una malattia già ritenuta non dipendente da causa di servizio o che
non abbia presentato domanda per un tale riconoscimento, fino all’utilizzazione in servizio con
le opportune prescrizioni continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 68 e 70
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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