Permessi per assistenza disabili

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Un nostro iscritto chiede chiarimenti in ordine ai permessi per assistenza a famigliari diversamente abili.

Asserisce che la Madre è stata riconosciuta come portatrice di Handicap in situazione di gravità (comma 3 Art. 3 legge 104/1992) con verbale INPS.

In relazione alla possibilità di utilizzare i tre giorni di permessi 104, lo stesso chiede se l’utilizzazione dei permessi possa limitare alcune opportunità lavorative, nel senso di produrre un indesiderato esonero d’ufficio dai turni notturni o l’esclusione “de plano” dai servizi di Vigilanza ed Ordine Pubblico, anche con pernotto fuori sede come, ad esempio, le scorte Tifosi, servizi all’estero o servizi di scorta a cittadini stranieri da rimpatriare”.

Appare indubitabile che, nel caso esplicitato, il collega abbia diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito anche in maniera continuativa, per assistere la madre con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno. Il diritto è previsto, a domanda, dall’articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Qualora il dipendente richieda i permessi per assistere il familiare, lo stesso non può essere impegnato in attività lavorativa nella stessa giornata in cui è richiesto il permesso.

Al di fuori di questa condizione non vi sono conseguenze che discendono automaticamente dalla richiesta o dalla fruizione del beneficio in argomento.

L’esonero dai turni notturni è, invece, previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e del decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115.

Nello specifico, l’articolo 53 citato letteralmente recita «non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni».

Il tenore della norma evidenzia come anche l’esonero dai turni notturni non possa essere imposto d’ufficio essendo un beneficio la cui richiesta è nella facoltà del dipendente.

In relazione alla possibilità d’impiego fuori sede del dipendente interessato alla fruizione dei permessi per l’assistenza, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha osservato che l’eventuale impiego in un’attività fuori sede, che implichi l’allontanamento del dipendente per più di una giornata dalla località in cui risiede il portatore di handicap da assistere, non costituisce di per sé una limitazione al diritto a fruire dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/92, qualora, però, la permanenza fuori sede non coincida con i giorni in cui l’interessato abbia richiesto di utilizzare il beneficio.

Peraltro, solo qualora il richiedente documenti l’esigenza di dover utilizzare i permessi nelle giornate coincidenti con l’attività da espletare fuori sede, l’esercizio del diritto dovrà essere garantito (Ministeriale n. 557/RS/01.12.6458 del 26 giugno 2013).

Da quando precede si evince che non esiste alcun automatismo tra la fruizione dei permessi e l’esclusione dai servizi fuori sede, in Italia e all’estero.

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