Continuano a pervenire richieste di chiarimento da parte di colleghi che chiedono se i permessi studio spettino anche a chi frequenta un’università telematica.
La Cassazione ha chiarito che i permessi spettano solo per lezioni sincrone che coincidono con l’orario di lavoro. Escluse le videolezioni registrate.
Pertanto, i permessi per il diritto allo studio – noti anche come “permessi delle 150 ore” –si applicano anche a chi è iscritto a un’università telematica, ma a determinate e precise condizioni.
In linea di principio, non esiste alcuna differenza tra università tradizionali e università telematiche, purché queste ultime siano legalmente riconosciute dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca). In tal caso, è prevista una sostanziale equiparazione degli atenei telematici con le “classiche” università.
L’iscrizione a un ateneo online legalmente riconosciuto, quindi, dà accesso agli stessi diritti di chi frequenta un’università “fisica”.
Tuttavia, il permesso retribuito è giustificato solo se l’attività didattica si svolge in un orario che coincide con l’orario di lavoro del dipendente.
Si profila come fondamentale la distinzione tra attività sincrone (in diretta): lezioni live, webinar, esercitazioni o altre attività formative che richiedono il collegamento in un orario specifico e predeterminato e attività asincrone (registrate): si tratta delle videolezioni e di altri materiali consultabili in qualsiasi momento.
Nel primo caso se l’orario coincide con quello di lavoro e si sovrappone ad esso, il dipendente ha diritto ai permessi;
Nel secondo caso, invece, i permessi non spettano, perché il dipendente può organizzarsi per seguire tali lezioni al di fuori dall’orario di lavoro, venendo così meno la necessità di assentarsi.
Questa regola è stata chiarita in più occasioni anche dall’ARAN, che ha escluso l’utilizzo dei permessi per attività che non impongono un’assenza effettiva dal servizio.
Nel contesto delle università telematiche, dunque, ciò che conta è la necessità di assentarsi dal servizio. Il permesso retribuito è giustificato solo se le attività didattiche si svolgono in un orario che coincide con l’orario di lavoro del dipendente.
Per quali attività si possono usare i permessi studio?
I permessi delle 150 ore possono essere concessi ed utilizzati per:
- seguire lezioni online in diretta (come abbiamo visto, sono quelle in modalità sincrona che si svolgono durante l’orario di servizio del lavoratore frequentatore);
- partecipare a esercitazioni o attività formative obbligatorie (anch’esse devono essere sincrone);
- sostenere esami o prove intermedie (eventi che spesso richiedono la presenza fisica presso la sede dell’ateneo ove si svolgono);
I permessi non possono, invece, essere usati per:
- studio personale a casa;
- visione di videolezioni registrate;
- semplice preparazione individuale degli esami.
Oltre al monte ore delle “150 ore”, la contrattazione collettiva riconosce anche il congedo straordinario retribuito per i giorni in cui si svolgono gli esami e permessi per i 4 giorni che precedono l’esame.
Questi permessi coprono l’intera giornata lavorativa in cui si tiene la prova e sono aggiuntivi rispetto alle 150 ore che servono essenzialmente per la frequenza dei corsi e delle relative lezioni (ripetiamo: se sincrone e coincidenti con l’orario di lavoro).
Per ottenere i permessi studio, il dipendente deve presentare al proprio ufficio una documentazione adeguata e completa, che solitamente include:
- certificato di iscrizione all’università per l’anno accademico in corso;
- calendario delle lezioni (per le attività sincrone), che dimostri la coincidenza, e dunque la sovrapposizione, con l’orario di lavoro;
- attestazione di partecipazione rilasciata dall’ateneo, che certifichi la presenza online durante l’orario di servizio (dimostrata dall’avvenuto collegamento alla piattaforma online durante l’orario per cui si è chiesto il permesso);
- certificato di esame sostenuto, per giustificare i permessi giornalieri specifici.
È fondamentale che la documentazione dimostri in modo inequivocabile che l’attività formativa non poteva essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro.
Con l’ordinanza n. 25038 dell’11 settembre 2025, commentata su queste pagine (n. 41_2025), la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha chiarito in modo definitivo i limiti all’utilizzo dei permessi studio da parte dei dipendenti pubblici iscritti alle università telematiche.
Gli Ermellini hanno precisato che i permessi studio retribuiti spettano ai dipendenti pubblici solo se la frequenza delle lezioni coincide con l’orario di lavoro e tale circostanza risulta da idonea documentazione. Nel caso di università telematiche, la natura “asincrona” delle lezioni esclude il diritto al beneficio, salvo che l’ateneo certifichi l’esistenza di attività sincrone obbligatorie in orari predeterminati e coincidenti con l’orario di servizio.
Si tratta di un orientamento già consolidato (Cass. n. 10344/2008; Cass. n. 17128/2013) motivato dal fatto che, per i corsi telematici, la possibilità di collegarsi in qualsiasi momento elimina la necessità di assentarsi dal lavoro eccetto i casi di lezioni sincrone certificate come obbligatorie in determinati orari coincidenti con il servizio, il dipendente può legittimamente chiedere i permessi.



