Nel precedente numero di questo notiziario, il testo dell’articolo relativo alle università telematiche potrebbe indurre a ritenere che i permessi relativi alle quattro giornate che precedono il giorno in cui si tengono gli esami siano aggiuntivi rispetto alle 150 ore previste dalla normativa riguardante il diritto allo studio.
Ci sembra, pertanto, opportuno ritornare sull’argomento per chiarire i dubbi sollevati dai nostri lettori.
Per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio. Detta previsione, nel testo attualmente vigente, è contenuta nell’articolo 19 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51.
Come si evince anche dalla circolare esplicativa n. 333-A/9802.B.B.5.5 del 7 aprile 2000, le quattro giornate precedenti all’esame non sono aggiuntive e vanno riferite ai giorni lavorativi e, quindi, a mero titolo esemplificativo, se l’esame è previsto il lunedì, l’interessato potrà chiedere di assentarsi nei quattro giorni antecedenti il sabato se lavora con orario articolato in cinque giornate lavorative con riposo settimanale previsto al sabato e domenica.
Con particolare riguardo alla preparazione della tesi di laurea, inoltre, alla stregua degli altri esami del corso di laurea, possono essere concesse le quattro giornate immediatamente precedenti la data della discussione.
Pertanto, entro il limite temporale tassativamente fissato dalla norma (ossia nei 4 giorni immediatamente precedenti gli esami sostenuti), l’interessato potrà chiedere di avvalersi dei permessi, in ragione di sei ore per ogni giorno, da dedicare alla preparazione della prova da sostenere. I giorni di permesso vanno riferiti a quelli lavorativi.
La previsione normativa è stata formulata con riferimento all’orario articolato su sei giornate lavorative. Al fine di evitare disparità di trattamento, nell’ipotesi di orario articolato su cinque giornate settimanali il computo delle ore di permesso dovrà avvenire in ragione della durata del turno giornaliero. Pertanto, qualora nelle giornate di permesso studio il dipendente dovesse effettuare il rientro pomeridiano, potrà chiedere di anticipare o posticipare il turno di rientro o chiederne la commutazione in ore di permesso studio, al fine di completare l’orario d’obbligo settimanale (circolare 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003).
L’articolo 19 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 prevede, inoltre, che in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate, nell’ambito delle 150 ore, quattro giornate lavorative per ciascun esame, anche se la sovrapposizione riguarda solamente parte delle giornate per la preparazione degli stessi (ad esempio: due esami nello stesso giorno, comportano la possibilità di fruire di 8 giorni per la preparazione; due esami a distanza di due giorni uno dall’altro comportano la concedibilità sempre di 8 giorni di permesso, 6 dei quali dovranno necessariamente precedere il primo dei due esami).
Con la circolare n. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003, il Dipartimento della P.S. ha precisato che per ciascuna giornata dovranno essere conteggiate sei ore e i giorni di permesso devono riferirsi a giorni lavorativi, durante i quali il personale non può essere impiegato in servizio.
Nell’ipotesi di orario di lavoro articolato in cinque giorni settimanali, il computo delle ore di permesso studio dovrà essere effettuato in ragione delle ore di lavoro del programmato turno giornaliero di servizio.
In tali giornate il personale interessato non può comunque essere impiegato in servizio.
A differenza dei permessi per seguire le lezioni, che possono essere negati in presenza di esigenze di servizio impellenti ed inderogabili, l’assenza nei 4 giorni precedenti l’esame, pur rientrando nell’ambito delle 150 ore, riceve una più ferma e decisa tutela, poiché la norma stabilisce che in nessun caso il dipendente potrà essere impiegato in servizio.
Per quel che concerne la possibilità di fruire delle quattro giornate precedenti per sostenere la tesi finale di un “Master”, con la ministeriale 333-A/9807.F.10/1443- 2012 del 2 marzo 2012 il Dipartimento ha espresso il proprio favorevole avviso, ritenendo che detta prova rientri nell’ambito della categoria degli esami post-universitari. Occorrerà ovviamente produrre, successivamente, documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto sostenimento della prova.
Le nuove norme contrattuali, come già anticipato, integrano, ampliandone i contenuti, la precedente disciplina di cui all’articolo 78 D.P.R. n. 782/1985 la quale, per le parti non modificate, continua quindi a trovare applicazione. In particolare, occorre ricordare che per i giorni necessari al sostenimento della prova d’esame sarà utilizzabile il congedo straordinario per esami.
Come previsto dall’ultimo comma dell’articolo 78 del D.P.R. n.782/1985, l’interessato è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio.





