Il regolamento UE n. 2021/267 del 16 febbraio 2021 prevede alcune importanti proroghe dovute al protrarsi della pandemia da Covid19 in materia di trasporti e alcuni rinvii dei termini stabiliti dal precedente regolamento UE 2020/698 e non solo.
A causa del protrarsi della pandemia infatti, i trasportatori in particolare, ma anche gli altri soggetti interessati possono non riuscire a espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi al diritto dell’Unione in materia di rinnovo o proroga di certificati, licenze e autorizzazioni o per concludere quegli adempimenti che sono necessari per mantenerne la validità.
Il Regolamento UE, lo scorso anno, in piena pandemia, aveva già messo in campo misure specifiche e temporanee in relazione al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività che si sarebbero dovute svolgere nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 o il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, termine che però alcuni Stati non sono riusciti a rispettare tanto che hanno chiesto proroghe ulteriori. Vediamo quelle di maggiore interesse e se è possibile ottenere ulteriori rinvii se la pandemia dovesse prolungarsi.
L’art. 3 del regolamento UE n. 2021/267 dispone che: “la validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.”
Prorogate invece di sei mesi o fino al 1°luglio, se tale data è successiva, le patenti per la guida dei veicoli di categoria A e A2 che sarebbero scadute o scadrebbero tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
In ogni caso il regolamento prevede che se uno Stato membro dovesse ritenere impraticabile il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 30 giugno 2021, sempre a causa delle restrizioni previste per evitare la diffusione del contagio, è legittimato a chiedere l’autorizzazione a una nuova proroga che può interessare il periodo compreso tra il 1°settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi, o entrambi. Richiesta che deve essere trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.
Prorogati di 10 mesi anche i termini previsti per le revisioni, che in base a quanto stabilito dalla Direttiva 2014/45/UE “avrebbero dovuto essere effettuate o che dovrebbero essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.”