Con la sentenza n. 2218 del 20 gennaio 2026 della Terza sezione penale della Corte di Cassazione, i giudici di legittimità hanno stabilito che gli organi inquirenti possono procedere al sequestro di smartphone e altri supporti informatici senza una preventiva autorizzazione del magistrato, qualora ricorrano condizioni di particolare indifferibilità. Il fondamento giuridico risiede nell’art. 354 del c.p.p., che affida alla polizia giudiziaria il compito di assicurare le fonti di prova quando vi è il pericolo che il ritardo possa compromettere le indagini.
Questa posizione della Suprema Corte italiana entra, però, in contrasto con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con la decisione del 2024 (causa C-548/21) aveva invece subordinato l’accesso ai dati personali contenuti in un telefono a un controllo preventivo di un’autorità indipendente, come il giudice.
Un aspetto fondamentale che caratterizza la decisione della Cassazione riguarda la sorte degli elementi raccolti durante un sequestro privo di autorizzazione. Secondo i giudici italiani l’eventuale assenza dei presupposti di urgenza o del decreto del magistrato non determina l’inutilizzabilità della prova acquisita, ma comporta un’ipotesi di nullità. Questa distinzione non ha valenza meramente tecnica, ma produce conseguenze rilevanti per l’imputato. Mentre una prova inutilizzabile viene espunta definitivamente dal fascicolo, una nullità è spesso sanabile o comunque soggetta a valutazioni che non portano necessariamente alla perdita del dato raccolto.
Ne consegue che, anche in presenza di un’azione della polizia giudiziaria ai limiti della legalità o priva di una reale giustificazione d’urgenza, le chat, i file e i tracciamenti GPS estratti dallo smartphone rimangono nel processo come prove valide.



