Prescrizione e decadenza di bollette e conguagli

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Ultimo aggiornamento 16/01/2021

Si pone spesso il problema di conoscere esattamente i termini di prescrizione di Bollette di luce, gas e acqua.

Le bollette relative ai consumi energetici rappresentano una delle spese obbligate, insieme ad affitti, manutenzioni e smaltimento rifiuti che, secondo le stime effettuate da alcune associazione di consumatori incidono per quasi la metà sui consumi degli italiani.

Un onere che è suscettibile di aumenti dovuti ai conguagli che le società erogatrici dei servizi di luce, gas e acqua riportano in bolletta per recuperare gli importi di cui sono creditrici.

Invero, molto spesso le bollette di luce, gas e acqua fanno riferimento a dei consumi presunti dalle società erogatrici, che periodicamente verificano la corrispondenza tra quanto stimato e quanto effettivamente consumato e procedono a addebitare un conguaglio se il consumo reale è differente da quello già addebitato, sia in eccesso che in difetto.

Poiché l’importo da pagare in bolletta viene calcolato dalla società e non dal cliente, non avendo questo alcuna colpa, nel caso in cui la società erogatrice abbia stimato dei consumi minori rispetto a quelli reali, la legge prevede una prescrizione breve per il conguaglio, rispetto ai dieci della prescrizione ordinaria:

Di seguito i termini:

  • due anni per i conguagli ricevuti a partire:
      • dal 1° gennaio 2019 per le bollette del gas;
      • dal 1° marzo 2018 per l’energia elettrica;
      • dal 1° gennaio 2020 per l’acqua;
  • cinque anni per i conguagli ricevuti precedentemente a tali date.

Questa differenza è frutto della Delibera n. 97/2018/R/COM con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) portando da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua, senza effetto retroattivo.

Per quel che concerne, invece, le vecchie bollette non pagate, il gestore solitamente invia un sollecito e tali bollette si prescrivono in due anni a partire dal:

  • 1° marzo 2018, per l’energia elettrica, in cinque anni se precedenti;
  • 1° gennaio 2019 per le bollette del gas, in cinque anni se scadute prima;
  • 1° gennaio 2020 per le bollette dell’acqua, cinque anni se precedenti.

Il termine di prescrizione decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della bolletta. Se il termine di prescrizione cade in un giorno festivo, la scadenza viene allungata fino al primo giorno non festivo.

La prescrizione biennale si applica a consumatori e microimprese con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio al di sotto dei 2 milioni di euro mentre per gas ed elettricità si applica anche ai rapporti tra venditori e distributori.

Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla norma, resta invariata la prescrizione quinquennale.

Recentemente l’ARERA ha inoltre chiarito che, poiché la prescrizione ha come oggetto il diritto di credito relativo ai corrispettivi dei contratti ivi previsti, gli stessi termini di prescrizione si applicano a tutte le componenti esposte nelle fatture, siano esse componenti fisse o variabili, a condizione che la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni.

Quando si interrompono i termini di prescrizione: Il termine di prescrizione si interrompe nel caso in cui la società fornitrice invii una formale lettera di diffida, ma solo se inviata tramite raccomandata A/R (o con posta elettronica certificata per aziende, professionisti e partite IVA), e inizia a decorrere nuovamente e dall’inizio dal giorno successivo.

In caso di richieste che violino la prescrizione a norma di legge, il consumatore si può opporre entro 40 giorni dalla notifica e segnalare l’abuso all’Antitrust

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