PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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Ultimo aggiornamento 02/11/2020

IL SIULP GESTIRA’ IL RICORSO PER I PROPRI ISCRITTI SENZA CLAUSOLE VESSATORIE

STATE ATTENTI AL CANTO DELLE SIRENE OTTOBRINE!!!

L’argomento della previdenza complementare è oggetto di una vergognosa opera di strumentalizzazione da parte di chi, con la rituale scontata propaganda di inizio autunno, sta proponendo ai colleghi un ricorso che viene spacciato come fonte di futura sicura convenienza, reso ancor più allettante dalla presunta gratuità. Una campagna demagogica che in realtà nasconde perfide trappole.

Prima di entrare nel merito della questione assicuriamo ai nostri iscritti che il Siulp, come sempre ove ne ricorrono le condizioni, non farà mancare il suo supporto ed organizzarà la raccolta delle adesioni al ricorso. Ricorso che, diversamente da alcune proposte che vengono veicolate in questi giorni, sarà genuinamente gratuito.

Ma questo sarà possibile solamente dopo che la Corte di Cassazione avrà stabilito quale sia la competenza a decidere sulla materia. Senza ripercorrere il tormentato iter che hanno dovuto affrontare altri ricorrenti, che hanno iniziato la loro vicissitudine processuale nel lontano 2009, ad oggi, tanto il Consiglio di Stato, quanto la Corte dei conti, si sono dichiarati incompetenti a decidere.

E a fronte di decine di ricorsi presentati sia all’una che all’altra giurisdizione, tutti decisi con il rigetto della domanda risarcitoria, si registra un solo precedente favorevole, quello della Corte dei Conti di Bari, che si pone in contrasto con plurime decisioni contrarie delle Sezioni centrali, quindi del grado di appello, e che invero non stabilisce nemmeno l’entità del risarcimento. Infatti nel riconoscere la sussistenza di un danno risarcibile rimette ad un estremamente ambiguo dispositivo la comparazione con altri fondi integrativi, stabilendo che il ristoro debba essere commisurato ad un quarto della differenza eventualmente riscontrata tra il rendimento conseguito da chi già ha attivato la previdenza complementare, e chi invece ha mantenuto il tradizionale sistema di trattamento di fine servizio.

In altri termini non è nemmeno certo, ed anzi è decisamente revocabile in dubbio, che sulla base di questo isolato precedente giurisprudenziale, disallineato da tutte le altre pronunce, anche di quelle d’appello,  si possa effettivamente conseguire un concreto risarcimento del danno, atteso che, dati i non esaltanti rendimenti dei fondi integrativi, è persino probabile che alfine risulti più vantaggioso il sistema oggi vigente. È appena il caso di ricordare che dei tre fondi inizialmente attivati, uno è già stato chiuso proprio a causa del rendimento negativo protratto negli anni.  

Quindi chi vi propone oggi di aderire ad un ricorso nel momento in cui ancora non è certo chi sarà il giudice chiamato a decidere, e con le incertezze circa gli attesi risarcimenti su cui ci siamo testé soffermati, persegue scopi decisamente lontani dal reale interesse della categoria, e mira esclusivamente a capitalizzare un consenso carpito senza spiegare ai colleghi quale sia la realtà dei fatti, in un periodo dell’anno che non è certo casuale. Non solo. La gratuità è meramente apparente. E lo si comprende benissimo dalla clausola che subordina questa presunta gratuità alla “costanza di iscrizione”.

Per tradurre in parole semplici questa esca bizantina, la gratuità è subordinata al mantenimento dell’iscrizione a quel sindacato. E tutto questo senza che sia previsto quando quel ricorso verrà depositato, e senza che si possa pronosticare quanti anni ci vorranno prima che semmai si pervenga ad una sentenza. E magari, come già è successo, nel frattempo quella sigla cambia denominazione e disconosce gli impegni assunti dalla precedente gestione, lasciando i colleghi in balia dell’Agenzia delle Entrate che bussava alle loro porte chiedendo il pagamento delle spese processuali alle quali erano stati condannati.

Questo non è far sindacato. Questo è approfittare della buona fede dei colleghi per costringerli a rimanere iscritti sine die. Ed in effetti la procura che viene fatta sottoscrivere con l’incarico al legale prevede una formula in base alla quale chi dovesse semmai revocare l’adesione a quel sindacato potrebbe essere chiamato a pagare un consistente compenso professionale la cui entità non è prevedibile. Anzi, a ben vedere, poiché è il singolo collega che sottoscrive la procura, il professionista potrebbe tranquillamente disconoscere l’esistenza di un accordo con l’organizzazione sindacale e chiedere in ogni momento il pagamento degli onorari.

L’aggravante è che viene imposta una clausola chiaramente vessatoria della cui legittimità, secondo i principi generali dell’ordinamento, è lecito dubitare.

Quindi, e per concludere, nel confermare che immediatamente dopo che si sarà pronunciata la Corte di Cassazione, ovvero nel momento in cui sarà finalmente chiarito chi tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione contabile è competente a decidere, avvieremo la raccolta delle adesioni per un ricorso che, solo a quel punto, avrà certe e solide basi per poter essere presentato. E lo faremo non solo dopo aver spiegato correttamente quali sono gli eventuali risarcimenti attesi, ma anche dopo aver assicurato con impegni formali che sarà senza oneri a carico degli iscritti attuali e, soprattutto, senza imporre a chi aderirà capestri che possano coartare il loro consenso nel prossimo futuro.

Invitiamo quindi i colleghi a non farsi suggestionare dal perfido canto di sirene ottobrine. Non solo perché per quanto detto, paradossalmente, a seconda delle posizioni dei singoli, il regime vigente al quale è assoggettato il TFS potrebbe anche risultare più conveniente di quello derivante dalla devoluzione delle somme accantonate ad un fondo previdenziale complementare. Il che vorrebbe dire, tanto per fare un esempio, rinunciare ai sei scatti – tra i 10 ed i 15 mila euro a seconda della qualifica – che spettano al raggiungimento del limite di età ordinamentale. Ma anche perché, come correttamente ha evidenziato altra organizzazione sindacale, non c’è alcuna urgenza di presentare il ricorso, in quanto i diritti eventualmente lesi che si intendono far valere non sono soggetti a prescrizione.

Una cautela che viene raccomandata dallo stesso studio legale che, per primo, nel lontano 2009, ha iniziato il defatigante percorso giudiziario di recente approdato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. E se è un avvocato a dirci di non aver fretta, così rinunciando ad acquisire potenziali clienti, crediamo che questo rappresenti un più che apprezzabile indicatore del rispetto dei canoni deontologici e della sua credibilità. Preferiamo confidare in chi rinuncia a facili guadagni e invitiamo a diffidare di pifferai che invece hanno quale unico obiettivo quello di catturare consensi sacrificando la trasparenza dell’informazione agli interessi di bottega.

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