Procedimento disciplinare: l’esercizio dell’azione penale è presupposto ostativo. L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha composto il contrasto giurisprudenziale che si era creato sull’art. 11 dpr 737/81 affermando la regola per cui “ presupposto ostativo all’attivazione o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale e la conseguente assunzione della veste di imputato del soggetto al quale è attribuito il fatto di rilevanza penale”. E a sua volta l’esercizio dell’azione penale si realizza con la richiesta del pm di rinvio a giudizio e con gli altri atti con i quali si chiede al giudice di decidere sulla pretesa punitiva. L’intervento si è reso necessario atteso che la disposizione dell’art. 11 citato non indica il momento a partire del quale insorge per l’Amministrazione il dovere di sospendere il procedimento disciplinare, attesa l’indeterminatezza della nozione di “procedimento penale”, il che aveva generato contrasti di giurisprudenza alla cui composizione è arrivata, con la decisione nr. 1/2009, la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Cons. Stato, adunanza plenaria, sent. nr. 1/09 del 15 dicembre 2008 – dep. 29 gennaio 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello:
– n. 15/2008, proposto dal Dott. XYXYXYX, rappresentato e difeso dagli Avv. ……….ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via ………..,
contro
il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12,
– n. 16/2008, proposto dal MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12,
contro
il Dott. XYXYXYX, rappresentato e difeso dagli Avv. …………..ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Asiago n. 8,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sede di Genova, 2^ Sezione, del 5 dicembre 2001, n. 1280;
Visti i ricorsi in appello;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la decisione – ordinanza della Sezione Sesta n. 5001 del 16 ottobre 2008 con la quale la controversia, previa riunione degli appelli e respinta l’eccezione sollevata dalla difesa del Sig. Xyxyxyx di inammissibilità dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno, è stata rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;
Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2008, il consigliere Claudio Marchitiello;
Udito l’Avvocato ………….. per delega dell’Avvocato…………….;
Visti gli atti tutti della causa;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1. – Il dott. Xyxyxyx, all’epoca dei fatti commissario di pubblica sicurezza in servizio presso il Commissariato di ……………., ha impugnato in primo grado il decreto del 7 luglio 1999, prot. 333-c/164, con il quale il Capo della Polizia gli ha irrogato la sanzione disciplinare della deplorazione.
La sanzione è stata inflitta al dott. Xyxyxyx, in quanto questi, in data 9 marzo 1999, presa conoscenza del rapporto informativo relativo all’anno 1998 e constatato che nello stesso vi era un giudizio negativo sulla sua disponibilità nei confronti dell’ufficio, in un impeto di rabbia, alla presenza di altri impiegati, che successivamente hanno segnalato il fatto al dirigente del personale, aveva stracciato e gettato il documento in un posacenere e poiché questo si era solo parzialmente incendiato, con un accendino aveva dato fuoco a quanto rimaneva di esso distruggendolo completamente.
Il 29 marzo 1999, il Dott. Xyxyxyx è stato chiamato per essere interrogato da ufficiali di polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all’art. 490 c.p. per il profilo di questo che punisce la soppressione di documenti pubblici.
Nello stesso giorno, è stato notificato al Dott. Xyxyxyx anche l’avvio del procedimento disciplinare conclusosi con l’atto impugnato.
La 2^ Sezione di Genova del T.A.R. della Liguria con la sentenza del 5 dicembre 2001, n. 1280, ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente, tra i motivi dedotti dal ricorrente, la violazione dell’art. 11 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, concernente “sanzioni disciplinari per il personale di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”.
Per tale disposizione, quando un appartenente ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza (della Polizia di Stato) “viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”.
Il T.A.R. ha affermato che, devono ritenersi incluse nel “procedimento penale” anche le indagini preliminari e che quindi, nella controversia proposta dal Dott. Xyxyxyx, essendosi conclusa la fase delle indagini preliminari con il decreto di archiviazione del 18 maggio 2000, successivo al provvedimento disciplinare del Capo della Polizia del 7 luglio 1999, il citato art. 11 sarebbe stato violato, in quanto il procedimento disciplinare si è svolto contemporaneamente al procedimento penale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha invece respinto la domanda di risarcimento formulata dal dott. Xyxyxyx, affermando che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del danno.
I primi giudici hanno ritenuto l’inapplicabilità anche dell’art. 1226 c.c., cioè della valutazione equitativa del danno, richiesta dall’interessato, giacché per l’operatività di tale norma sarebbe stato necessario provare l’esistenza di un danno risarcibile essendo essa diretta unicamente a sopperire all’impossibilità di una quantificazione precisa dell’entità del danno.
2. – La sentenza è stata impugnata dal Ministero dell’Interno, per quanto concerne l’annullamento del provvedimento del Capo della Polizia di irrogazione della sanzione disciplinare, e dal Dott. Xyxyxyx per il punto che ha respinto la sua domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno.
3.- Il Ministero dell’Interno premette che l’art. 117 del T.U. degli impiegati civili dello Stato che, in quanto norma di applicazione generale per tutto il pubblico impiego, può valere ad interpretare l’art. 11 del D.P.R. n. 737 del 1981, dispone che non si può dare inizio al procedimento disciplinare e, se instaurato, deve interrompersi, se è iniziata l’azione penale.
Ebbene, l’azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 del c.p.p., inizia con la richiesta di rinvio a giudizio ovvero con la richiesta di giudizio immediato, con la richiesta di decreto penale di condanna, con la richiesta applicazione della pena ex art. 447, primo comma, c.p.p. ovvero con la richiesta di citazione in giudizio, a norma dell’art. 555 c.p.p..
Rileva ancora il Ministero dell’Interno che, alla luce dell’impianto del nuovo codice di procedura penale, come illustrato nella Relazione allo stesso codice, nel procedimento penale, inteso in senso lato, si deve distinguere una fase meramente procedimentale da una fase processuale penale. L’avvio del procedimento penale, che impone, ai sensi dell’art. 11 in discorso, la sospensione del procedimento disciplinare o ne impedisce la sua attivazione va individuato nel momento in cui incomincia la fase processuale. Questa ha inizio con l’esercizio dell’azione penale, cioè con l’assunzione da parte del soggetto al quale è attribuito il fatto costituente reato della veste di imputato.
Nella specie, il procedimento disciplinare a carico del dott. Xyxyxyx si è svolto interamente prima della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero. Essendosi quindi esaurito il procedimento disciplinare prima dell’inizio della fase processuale vera e propria – l’archiviazione è l’istituto opposto all’esercizio dell’azione penale – non opera riguardo ad esso la sospensione prevista dall’art. 11 del D.P.R. n. 737 del 1981.
Il fatto di rilievo disciplinare, aggiunge il Ministero appellante, se è stato accertato nella sua oggettività e nel suo contrasto con i doveri dell’impiegato, può dar luogo ad un’autonoma azione disciplinare.
4.- In contrario, il dott. Xyxyxyx sostiene la tesi, già fatta propria dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, secondo cui il procedimento penale al quale fa riferimento l’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 per il personale della Polizia di Stato si estende anche alla fase delle indagini preliminari.
Due sono gli argomenti a sostegno di questa tesi:
a) l’estensione del dovere dell’amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare fin dalla fase delle indagini preliminari consentirebbe di prevenire antinomie fra l’esito del procedimento penale e l’esito del procedimento disciplinare e permetterebbe all’inquisito di avvalersi della pronuncia assolutoria a discarico dell’addebito disciplinare;
b) la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha affermato che l’art. 6, secondo comma, della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali vincola l’autorità disciplinare alla ricostruzione del fatto operata dal giudice penale in favore dell’imputato, anche se la ricostruzione è prospettata con formula dubitativa.
5.- In ordine al risarcimento del danno negato dalla sentenza appellata, il dott. Xyxyxyx, nell’atto di appello e nelle due memorie del 2 aprile 2008 e del 2 dicembre 2008, ha dedotto che i primi giudici hanno omesso di valutare elementi di prova decisivi all’accoglimento della domanda da lui congruamente delineati nel corso del giudizio di primo grado.
Il Collegio ligure avrebbe omesso di accertare il danno derivante alla carriera dell’interessato, sotto il profilo economico, poiché dalla sanzione della deplorazione consegue, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 737 del 1981, “il ritardo di un anno nell’aumento periodico dello stipendio o nell’attribuzione della classe di stipendio superiore a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata”. Si sarebbe concretizzato, inoltre, anche un danno nella progressione di stato, in quanto, a seguito della sanzione irrogatagli, il dott. Xyxyxyx risulta collocato al 1451° posto nel ruolo dei Vice questori aggiunti, mentre il primo e l’ultimo dei suoi compagni di corso, entrati in servizio lo stesso 19 gennaio 1989, sono collocati rispettivamente al 948° e al 1026° posto della graduatoria.
Sarebbe ancora da considerare risarcibile il danno all’immagine professionale determinato dalla illegittima irrogazione di una sanzione disonorevole per un funzionario di Polizia di rango elevato con qualifica di Vice questore aggiunto.
Non sarebbe stato necessario, infine, ricercare la colpa dell’amministrazione, implicita nel suo illegittimo comportamento.
Il Ministero dell’Interno, con la memoria del 21 aprile 2006, ha confutato le deduzioni formulate con l’atto di appello dal dott. Xyxyxyx obiettando, quanto all’argomento relativo al ritardo nell’attribuzione dello scatto o della classe di stipendio che l’atto illegittimo avrebbe determinato in danno dell’interessato, che dal 1987 (dal d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150) non si configurano per i dipendenti della Polizia di Stato scatti e classi di stipendio e che, per quanto concerne il danno all’immagine, questo richiede, oltre alla prova del danno, la colpa dell’amministrazione. Nel caso in esame la colpa non sarebbe ravvisabile se non altro per l’incertezza nella interpretazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 737 del 1981.
Nulla ha obiettato il Ministero, invece, alle deduzioni del dott. Xyxyxyx relative al danno alla progressione di carriera, giacché la lamentata mancata partecipazione dell’interessato agli scrutini con decorrenza dal 1 gennaio 1996 al 1 gennaio 1998 risulta determinata dalla circostanza che “questi, ai sensi dell’art. 205 del d.P.R. n. 3/1957, ha riportato nel 1995, il giudizio complessivo di mediocre”.
La ragione della mancata partecipazione del dott. Xyxyxyx agli scrutini, come emerge dalla nota del Ministero dell’Interno del 7 maggio 1998, n. 22-C1164, testualmente riportata dallo stesso dott. Xyxyxyx nell’atto di appello (a pag. 7), non è dipesa dunque dalla sanzione disciplinare oggetto della presente controversia ma dalla preclusione contenuta nel citato art. 205, che esclude dagli scrutini di promozione gli impiegati che nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio inferiore a “buono”.
6.- La Sesta Sezione, con la parziale decisione-ordinanza del 16 ottobre 2008, n. 5001, riuniti i due ricorsi, ha respinto in via preliminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno, sollevata dal dott. Xyxyxyx, rilevando che la predetta impugnativa, configurandosi come appello autonomo e non come appello incidentale, è stata correttamente proposta dall’Avvocatura dello Stato nel termine stabilito per l’appello ordinario.
Nel merito, la Sesta Sezione, premesso che si rispecchiano e trovano sostegno in decisioni del Consiglio di Stato di segno diverso entrambe le tesi propugnate dalle parti in ordine alla questione centrale della controversia, costituita dall’interpretazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981, ha rimesso a questa Adunanza Plenaria la definizione dei due appelli riuniti.
7.- In effetti, come è stato evidenziato dalla ordinanza di rimessione, sulla interpretazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 si sono formati nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato due distinti orientamenti.
Per un primo orientamento (VI Sez. 29 luglio 2008, n. 3777; VI Sez., 11 luglio 2008, n. 3488; VI Sez. 19 gennaio 2007, n. 115; VI Sez., 6 ottobre 2005, n. 5421), la nozione di procedimento penale recepita dall’art. 11 non va ristretta alle sole fasi processuali successive all’esercizio dell’azione penale ma è comprensiva anche delle precedenti attività istruttorie e di indagine in base alle quali può pervenirsi o alla formale richiesta di rinvio a giudizio per il prosieguo dell’accusa o all’istanza di archiviazione.
Per un secondo orientamento (IV Sez., 19 ottobre 2007, n. 5472; VI Sez., 6 luglio 2006, n. 4288; VI Sez., 14 dicembre 2005, n. 7095; VI Sez., 5 dicembre 2005, n. 6944; VI Sez. 23 maggio 2006, n. 3069; IV Sez., 7 maggio 1998, n. 780), presupposto ostativo all’inizio o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale, la quale ha inizio nel momento in cui il soggetto indagato assume la veste di imputato.
Anche la giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali che hanno affrontato la questione si rivela divisa nei due distinti filoni interpretativi ora delineati.
Secondo il primo orientamento, si sono pronunciati il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (I Sez., 4 gennaio 2008, n. 43; 6 marzo 2007, n. 2177; 10 giugno 2006, n. 4462), il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (I Sez., 19 novembre 2003, n 1665), il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria (19 marzo 2008, n. 99), il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscane (I Sez., 17 dicembre 2004, n. 6128); il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Venezia (I Sez. 15 gennaio 2003, n. 392; 11 gennaio 2002, n. 1987).
Per l’altra interpretazione dell’art. 11 si sono invece pronunciati il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Bolzano (17 luglio 2006, n. 301) il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Catania, III Sez., 2 aprile 2008, n. 596);
Lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria in una precedente pronuncia ha condiviso la tesi interpretativa opposta a quella seguita nella sentenza oggetto dell’appello in esame (II Sez., 1 agosto 2003, n. 911).
8. – L’Adunanza Plenaria ritiene che la questione interpretativa posta dall’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 debba essere risolta nei sensi delineati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui presupposto ostativo all’attivazione o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale e la conseguente assunzione della veste di imputato del soggetto al quale è attribuito il fatto di rilevanza penale.
L’esercizio dell’azione penale, ai sensi degli artt. 6o e 405 del codice di procedura penale si realizza con la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio a norma dell’art. 416 dello stesso codice e con gli altri atti con i quali si chiede al giudice di decidere sulla pretesa punitiva.
A tale soluzione concorrono ragioni di ordine sistematico, suggerite dalle argomentazioni esposte dal Ministero dell’Interno nell’atto di appello, e ragioni di ordine logico desumibili dalla stessa formulazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981.
Quanto alle prime, deve affermarsi che l’art. 117 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (secondo cui:“qualora per il fatto addebitato all’impiegato sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”) possa valere come norma integrativa dell’art. 11 in discorso.
L’art. 117, infatti, fa parte del corpo di norme che disciplina il rapporto di pubblico impiego del personale in regime di diritto pubblico, quanto alle posizioni di stato e, quindi, concernendo specificamente i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, può essere richiamato a completare la fattispecie astratta di cui all’art. 11 nei profili in cui tale disposizione presenta lacune o difficoltà di applicazione.
Il rapporto d’impiego del personale della Polizia di Stato, giusta l’art. 2, comma 4, del D.Lg. 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è infatti anch’esso in regime di diritto pubblico.
Lo stesso d.P.R. n. 737 del 1981, del resto, all’art. 31, dispone che: “per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”.
L’art. 117, quindi, integra l’art. 11 che, imponendo la sospensione del procedimento disciplinare, quando per uno stesso fatto un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, viene sottoposto anche a procedimento penale, non indica il momento a partire dal quale insorge tale dovere per l’amministrazione. La proposizione “viene sottoposto a procedimento penale” stante la indeterminatezza della nozione di “procedimento penale”, dalla quale sono derivate le diverse tesi interpretative espresse dalla giurisprudenza richiamata, non indica tale momento sebbene esso sia essenziale nella operatività della disposizione.
L’art. 117 completa dunque, ad avviso dell’Adunanza Plenaria, la disciplina dell’art. 11 indicando come momento in cui il procedimento disciplinare deve essere sospeso quello in cui viene esercitata l’azione penale e il soggetto acquista la veste di imputato.
9. – Può aggiungersi un’ulteriore considerazione.
L’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 deve essere interpretato, secondo i comuni principi interpretativi, alla stregua del nuovo codice di procedura penale del 1988 tenendo quindi presente la nuova struttura del processo penale.
Ebbene, l’art. 11 stabilisce che la sospensione del procedimento disciplinare debba durare “fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”.
Per tale norma, nell’attuale ordinamento si avrebbe come conseguenza che, senza una sentenza passata in giudicato, fatti punibili in via disciplinare, che fossero anche oggetto di indagini penali e che, come è avvenuto nella fattispecie in esame, si concludano con il decreto di archiviazione, rimarrebbero impuniti, perché mancando una sentenza passata in giudicato non potrebbe avviarsi il relativo procedimento disciplinare ovvero un procedimento già iniziato resterebbe indefinitamente sospeso con effetti sostanzialmente estintivi.
Anche da tale considerazione, può quindi dedursi che il procedimento disciplinare non può iniziare e, se iniziato, deve essere sospeso soltanto quando in sede penale è stata esercitata l’azione penale.
10.- L’argomento di rilievo fondamentale prospettato nelle decisioni di segno contrario afferma che l’estensione del dovere di sospendere il procedimento disciplinare già dalla fase delle indagini preliminari risponderebbe all’esigenza di prevenire antinomie fra l’esito del procedimento penale e l’esito del procedimento disciplinare e consentirebbe all’inquisito di avvalersi della pronuncia assolutoria a discarico dell’addebito disciplinare.
L’adunanza Plenaria non ritiene decisivo tale argomento.
Va rilevato, infatti, che le uniche sentenze assolutorie con efficacia vincolante nel giudizio disciplinare sono – come è noto – quelle di assoluzione con formula piena, divenute irrevocabili, quelle pronunce, cioè, che escludono la sussistenza del fatto o la commissione del medesimo da parte dell’imputato perché, come è evidente, in tali casi mancherebbe del tutto l’infrazione relativa.
Le sentenze assolutorie con formula diversa da quelle ora accennate – è appena il caso di ricordarlo – non hanno efficacia vincolante nel procedimento disciplinare giacché, in tali ipotesi, il fatto commesso dall’impiegato non integra gli estremi di un illecito penale ma può configurarsi come illecito disciplinare. Sono diversi, infatti, i criteri e i parametri di valutazione della liceità disciplinare rispetto a quelli rilevanti in sede penale, fondandosi il giudizio disciplinare sulla trasgressione di norme deontologiche giuridicamente rilevanti e non sulla violazione di norme penali.
Deve anche rammentarsi che, in base al combinato disposto degli art. 653 del vigente codice di procedura penale e 211 disp. att., è venuto meno, con l’entrata in vigore del nuovo codice di rito, il principio della cd. pregiudiziale penale disposta, in via generale, dall’art. 3 dell’abrogato codice di procedura penale.
Ciò premesso, va osservato che in ogni caso tutte le anzidette pronunce presuppongono l’esercizio dell’azione penale, di tal che, sorgendo il dovere dell’amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare dal momento in cui l’azione penale viene esercitata, l’impiegato potrà senz’altro avvalersi in tale procedimento della sentenza assolutoria. Nei casi, invece, in cui il procedimento disciplinare è iniziato ed è portato a conclusione prima dell’esercizio dell’azione penale sorgerebbe l’obbligo per l’amministrazione, qualora fossero state irrogate sanzioni disciplinari, di ricorrere all’autotutela per porre in essere i necessari provvedimenti riparatori, d’ufficio o su istanza dell’interessato.
All’interessato non mancherebbero, in caso di dinieghi o di inerzia dell’amministrazione, i mezzi giuridici per tutelarsi e ottenere le dovute riparazioni.
11.- Va infine rilevato che la possibilità di avvalersi nel procedimento disciplinare anche delle sentenze cd. dubitative (previste dall’art. 530, comma 2, c.p.c.), alle quali fanno riferimento la sentenza appellata e la giurisprudenza alla quale essa si ispira, consente comunque all’amministrazione di valutare in piena autonomia i fatti come accertati dal giudice penale.
In conclusione, il dovere dell’amministrazione di non dare inizio al procedimento disciplinare o di sospendere il procedimento già avviato sorge solo nel momento in cui viene esercitata l’azione penale e ciò anche quando i fatti suscettibili in astratto di costituire un reato sono da essa stessa rilevati e denunciati all’autorità giudiziaria.
Ovviamente, quando un fatto commesso dall’impiegato, al quale si attribuisce rilevanza penale con riflessi sul rapporto d’impiego, è ignorato dall’amministrazione che ne viene conoscenza solo a seguito della comunicazione dell’esercizio dell’azione penale che, ai sensi dell’art. 129 disp. att., le indirizza il Pubblico Ministero, il procedimento disciplinare non potrà iniziare che a conclusione del processo penale. Nel frattempo, l’amministrazione, ricorrendone le condizioni, potrà tutelarsi, facendo ricorso ai provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio dell’impiegato che ha commesso il fatto.
12. – Dalle considerazioni che precedono, in conclusione, emerge che non sussistevano nella specie i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare conclusosi con il decreto del Capo della Polizia del 7 luglio 1999, prot. 333.c/164 impugnato con il ricorso di primo grado dal dott. Xyxyxyx.
L’appello proposto dal Ministero dell’Interno deve dunque essere accolto e, per l’effetto, deve respingersi il ricorso originario del dott. Xyxyxyx.
Ne consegue che l’appello del dott. Xyxyxyx, diretto a censurare la sentenza impugnata nel profilo concernente la reiezione della sua domanda risarcitoria, deve essere respinto.
Sussistono comunque validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria, decidendo sui due appelli in epigrafe, riuniti con la decisione della Sesta Sezione del 16 ottobre 2008, n. 5001, accoglie l’appello del Ministero dell’Interno e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso originario proposto dal dott. Xyxyxyx e rigetta l’appello del dott. Xyxyxyx.
Compensa integralmente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministra¬tiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, del 15 dicembre 2008, con l’intervento dei signori:
Paolo Salvatore Presidente del Consiglio di Stato
Giovanni Ruoppolo Presidente di Sezione
Gaetano Trotta Presidente di Sezione
Salvatore Costantino Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Filoreto D’Agostino Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Domenico Cafini Consigliere
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Adunanza Plenaria)