Rapporto informativo: l’Amministrazione è titolare di potere discrezionale e quindi il giudice amministrativo può intervenire in caso di manifesta illogicità o di assoluto difetto di motivazione – Consiglio di Stato sent. nr. 5807/05 del 24.06.2005

1266

Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Rapporto informativo: l’Amministrazione è titolare di potere discrezionale e quindi il giudice amministrativo può intervenire in caso di manifesta illogicità o di assoluto difetto di motivazione. Così hanno stabilito i giudici amministrativi, osservando che l’Amministrazione pubblica (ed in particolare quella della Polizia di Stato) è titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso dal dipendente nel periodo di riferimento per la redazione del rapporto informativo, cosicché il sindacato del giudice amministrativo sul corretto esercizio di tale potere può riguardare solo profili di manifesta illogicità o di assoluto difetto di motivazione in relazione al contesto in cui si inserisce il giudizio complessivo. Stante l’autonomia dei singoli giudizi annuali, la congruenza degli stessi va verificata in relazione al complesso delle valutazioni relative alle singole voci, assumendo rilievo marginale, tranne i casi di evidente ingiustificata sproporzione, eventuali variazioni in meno rispetto agli anni precedenti, che derivino da un diverso apprezzamento di singoli profili della professionalità o del comportamento del dipendente nel periodo di riferimento.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. nr. 5807/05 del 24.06.2005 – dep. 17.10.2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5807/2005

Reg.Dec.

N. 3566 Reg.Ric.

ANNO 1999

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3566 del 1999, proposto dal MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Sig. ….. , rappresentata e difesa dall’avv. …., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. ……….. in Roma, Via …..,

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Bari, n. 932 del 19 dicembre 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 24 giugno 2005 il Cons. Giuseppe Minicone;

Uditi l’avv. dello Stato Ventrella e l’avv……;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 24 novembre 1997, la sig.ra ….., Vice Questore in servizio a Bari presso il Commissariato della Polizia di Stato “………”, impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, il rapporto informativo reso dal Consiglio di Amministrazione – Questura di Bari, relativo all’anno 1995, recante il giudizio complessivo di “distinto”, lamentando:

a) la mancata specificazione dei criteri adottati per l’attribuzione di tale giudizio;

b) le ragioni delle differenza rispetto al giudizio di “ottimo”, riportato negli anni precedenti;

c) l’acritica ratifica operata del Capo della Polizia della valutazione del compilatore, con abdicazione al dovere di integrare detta valutazione, al fine di completare il quadro di giudizio.

Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, disattesa l’eccezione di tardività del gravame, sollevata dall’amministrazione resistente, ha accolto il ricorso, sul rilievo che era mancata una adeguata motivazione circa le circostanze negative della condotta dell’impiegato, giustificanti il peggioramento della valutazione rispetto agli anni precedenti.

Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell’Interno, chiedendone la riforma, in quanto il primo giudice non avrebbe tenuto adeguato conto del mutamento della disciplina della compilazione dei rapporti informativi, intervenuta successivamente al 1994, ad opera del D.M. 6 maggio 1996, che ha previsto una più articolata valutazione di molteplici aspetti della professionalità del dipendente, con attribuzione di una diversa valenza ai coefficienti numerici relativi alle singole voci e, conseguentemente, al giudizio complessivo, sì che la valutazione di “distinto” con punti 65, accompagnata da un giudizio positivo non potrebbe essere considerata peggiorativa rispetto al giudizio di “ottimo”, conseguito attraverso una somma di voci di gran lunga più sintetiche e meno significative, né sprovvista di adeguata motivazione.

Si è costituita in giudizio l’appellata, deducendo, in via pregiudiziale, la nullità del gravame, in quanto proposto avverso sentenza inesistente (“n. 932198 notificata il 25 gennaio 1999”, laddove la sentenza resa dal T.A.R. Puglia è contrassegnata dal n. 932/98 ed è stata resa in data 18.11/19.12.98).

Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza delle censure, in primo luogo, perché il rapporto informativo avrebbe dovuto essere redatto entro il mese di gennaio 1996, onde non poteva ricadere sotto i nuovi criteri dettati dal D.M. 6 maggio 1996; in secondo luogo, perché, avendo essa ottenuto, dall’anno 1984 all’anno 1994, il giudizio di “ottimo” con il massimo del punteggio (32), la valutazione di “distinto” con 65 punti non potrebbe non considerarsi peggiorativa e, quindi, bisognevole di puntuale motivazione, nella specie mancante.

Alla pubblica udienza del 24 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Ministero dell’Interno appella la sentenza con la quale il T.A.R. della Puglia ha accolto il ricorso della sig.ra ….., Vice Questore in servizio a Bari presso il Commissariato della Polizia di Stato “……….”, avverso il rapporto informativo relativo all’anno 1995, recante il giudizio di “distinto” con punti 65, in quanto immotivatamente peggiorativo rispetto a quello di “ottimo”, attribuito negli anni precedenti.

Deduce l’Amministrazione che nessun raffronto sarebbe possibile tra la valutazione impugnata e quelle effettuate precedentemente, attesa la profonda modificazione dei criteri di tale valutazione apportata dal D.M. 6 maggio 1996, avente effetto, appunto, per i rapporti informativi relativi all’anno 1995.

2. Preliminarmente all’esame di merito dell’appello, va disattesa l’eccezione di nullità dello stesso, sollevata dalla difesa dell’appellata sul rilievo che sarebbe stata impugnata una sentenza inesistente, in quanto contrassegnata da estremi non corrispondenti a quelli della decisione del T.A.R..

E’ sufficiente osservare, infatti, che nessuna incertezza o perplessità può ravvisarsi nell’individuazione dell’oggetto dell’appello, posto che ad esso è stata allegata, come prescritto, copia autentica della sentenza di primo grado gravata e che la discordanza ravvisata dall’appellata è chiaramente riconducibile ad un mero errore materiale di scrittura, posto che il numero indicato dall’appellante è il 932198, mentre la decisione allegata reca il numero 932/98, con evidente sostituzione di 1 alla barra.

3. Nel merito l’appello è fondato.

4. Va osservato, innanzi tutto, che priva di pregio appare la tesi dell’appellata, secondo la quale, essendo il termine per la redazione del rapporto informativo del 1995 fissato al 31 gennaio 1996, quest’ultimo non potrebbe ricadere sotto la nuova disciplina di compilazione introdotta dal D.M. 6 maggio 1996, ma sarebbe da sussumersi sotto i vecchi criteri di cui al D.M. 11 giugno 1983.

Ed infatti, in disparte il rilievo che il termine di cui sopra non riveste alcun carattere perentorio, tale tesi confligge apertamente con il dato di fatto (riconosciuto dalla stessa ricorrente, che lo ha assunto a presupposto del proprio ricorso innanzi al T.A.R.) che il rapporto in questione risulta redatto alla luce dei nuovi criteri di cui al citato D.M. del 1996.

Né di ciò si è doluta l’istante nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

5. Ciò premesso, va osservato che, in linea generale, l’Amministrazione pubblica (ed in particolare quella della Polizia di Stato) è titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso dal dipendente nel periodo di riferimento per la redazione del rapporto informativo, cosicché il sindacato del giudice amministrativo sul corretto esercizio di tale potere può riguardare solo profili di manifesta illogicità o di assoluto difetto di motivazione in relazione al contesto in cui si inserisce il giudizio complessivo.

Il che significa che, stante l’autonomia dei singoli giudizi annuali, la congruenza degli stessi va verificata in relazione al complesso delle valutazioni relative alle singole voci, assumendo rilievo marginale, tranne i casi di evidente ingiustificata sproporzione, eventuali variazioni in meno rispetto agli anni precedenti, che derivino da un diverso apprezzamento di singoli profili della professionalità o del comportamento del dipendente nel periodo di riferimento.

6. Una siffatta considerazione assume vieppiù valore in presenza di una situazione, quale quella che si è verificata nell’anno 1995, relativamente al quale appaiono significativamente mutati i parametri di giudizio rispetto agli anni precedenti.

Ed infatti, mentre fino all’anno 1994, i cinque profili di valutazione (competenza professionale; capacità di risoluzione; capacità organizzativa; qualità dell’attività svolta e altri elementi di giudizio) si articolavano in due sole sottodistinzioni, ciascuna con un punteggio da 1 a 3, a partire dal 1995 gli stessi profili sono stati suddivisi in una pluralità di voci, comportanti un giudizio non solo più analitico, ma riguardante aspetti precedentemente mai presi in espressa considerazione.

Basti citare, a titolo di esempio, che il profilo relativo alla “competenza professionale”, anteriormente integrato solo dalle voci relative alle “conoscenze professionali” e alle “capacità realizzative”, è venuto a comprendere i giudizi relativi alla “capacità di approfondimento e di auto-aggiornamento”, alla “capacità di analisi e di sintesi”, alla “capacità di iniziativa e di proposta”, alla “versatilità negli incarichi”, alla “capacità di valutazione del personale” e alla “capacità di formazione del personale”.

6.1. Ne consegue che anche i punteggi da 1 a 3, relativi a tali molteplici sottovoci non sono assolutamente comparabili con quelli riguardanti le due sole sottovoci in precedenza previste.

Né il mancato raggiungimento del punteggio massimo di 3 in quelle voci anteriormente non previste può assumere significato di retrocessione nella valutazione fino a quel momento riportata, stante la non omogeneità qualitativa e quantitativa dei termini di raffronto.

6.2. Ciò che può, invero, rilevarsi, dalla riforma apportata alla compilazione del rapporto informativo, è la maggiore difficoltà di conseguire il giudizio massimo di “ottimo”, che non deriva, come prima, automaticamente, dall’ottenimento di 3 punti nelle dieci sottovoci originariamente previste, ma richiede un punteggio minimo di 66 punti, risultante dalla somma di ben 24 sottovoci.

7. Ora, nel caso di specie, la ricorrente ha ottenuto complessivamente 65 punti, che hanno condotto, per effetto dei nuovi criteri, al giudizio di “distinto”.

Ove si abbia, però, riguardo alla motivazione di tale giudizio, può agevolmente rilevarsi come lo stesso non si discosti, nella sostanza, da quello dell’anno precedente che aveva accompagnato la valutazione di “ottimo”.

Ed infatti, mentre nel 1994, l’interessata era stata qualificata come “funzionario di buona preparazione tecnico-professionale”, che “offre un proficuo rendimento in servizio”, nel 1995 è stata accreditata come funzionario che “nell’anno in esame, ha dimostrato di aver assolto gli incarichi con diligenza e senso del dovere, offrendo un rendimento sicuramente positivo”.

Ne consegue, che difettano in radice i presupposti perché possa farsi questione di un declassamento del dipendente, tale da rendere necessaria una motivazione particolarmente puntuale, al di là di quella, esaurientemente espressa nelle singole voci, del resto non analiticamente censurate dalla ricorrente, che si è limitata a lamentare il giudizio complessivo di “distinto”, che, come si è visto, è stato la risultante aritmetica della valutazione (anch’essa, peraltro, positiva) di aspetti precedentemente mai presi in considerazione.

8. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere equamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 24 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Claudio VARRONE Presidente

Sabino LUCE Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere

Giuseppe MINICONE Consigliere Est.

 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere Segretario

GIUSEPPE MINICONE VITTORIO ZOFFOLI

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il….17/10/2005

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

Advertisement